Sentenza 6 ottobre 1999
Massime • 1
L'imputazione soggettiva delle spese di custodia di una cosa sequestrata (nella specie, un motociclo coinvolto in incidente stradale) va determinata in base al nesso sussistente tra la cosa stessa ed il soggetto che, avendone la disponibilità, ha dato causa al fatto per il quale ha riportato condanna; il riconosciuto concorso di colpa di altro imputato nella causazione del reato contestato (nella specie, omicidio colposo) non comporta la distribuzione delle spese di custodia della cosa in questione tra i responsabili nelle proporzioni nelle quali è stato ritenuto il concorso di colpa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/10/1999, n. 2940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2940 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
1) Dott. Mauro Domenico LO SAPIO Presidente del 06.10.1999
2) Dott. Renato OLIVIERI Consigliere SENTENZA
3) Dott. Mariano BATTISTI Consigliere N.2940
4) Dott. Salvatore BOGNANNI Consigliere REGISTRO GENERALE
5) Dott. Francesco MARZANO Consigliere rel.N.02955/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NZ Gerlando, n. in Favara il 03.05.1955;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Agrigento in data 20 ottobre 1998. Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Lette le conclusioni del P.G., che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Osserva:
1. Con ordinanza del 20.10.1998 il Tribunale di Agrigento, quale giudice dell'esecuzione, disponeva che le spese, maturate dopo il passaggio in giudicato della relativa sentenza ed anticipate dallo Stato, di custodia di motociclo di proprietà di NZ Gerlando, sequestrato nel corso di un procedimento penale nei confronti dello stesso NZ e di NN IO per il reato di cui all'art.589 c.p. "ed altre infrazioni", fossero e a carico del NZ
medesimo.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il NZ, denunziando il vizio di violazione di legge: deduce, in particolare, che con la sentenza che aveva concluso il procedimento, il NN ed il NZ erano stati ritenuti responsabili del delitto loro ascritto, per colpa rispettivamente ritenuta del 65% e del 35%, e che le spese di custodia in questione avrebbero dovuto essere ripartite tra tali soggetti "nelle medesime proporzioni".
3. Il ricorso è infondato.
Il riconosciuto concorso di colpa nella causazione del fatto di reato non comporta la distribuzione delle spese di custodia della cosa sequestrata, nelle proporzioni nelle quali è stato ritenuto il concorso di colpa (statuizione, questa, che attiene solo alla concorrente responsabilità dell'imputato); tali spese, peraltro, neppure sono sussumibili nel novero delle spese del procedimento (cfr., tra le altre, Cass., Sez. IV, 6.2.1996, n. 13,0 7; id., 27.7.1995, n. 2488; id., 3.6.1995, n. 6485), sicché non rileva la condanna in solido al pagamento delle stesse. L'imputazione soggettiva di tali spese di custodia va determinata alla stregua del nesso sussistente tra la cosa sequestrata ed il soggetto che, avendo con quella relazione di disponibilità, ha dato causa al fatto, per il quale ha riportato condanna.
Nella specie, peraltro, sono state imputate le spese successive al passaggio in giudicato della sentenza, rilevandosi anche la inattività del NZ nel "far valere il suo diritto a rientrare in possesso del bene".
4. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 1999