Sentenza 20 giugno 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/06/2001, n. 8405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8405 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2001 |
Testo completo
Aula "B" F 8405 /0 1 I TAL IANA RE PUBBLICA OGGETTO: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA D I CAS SAZ IONE LAVORO R.G.n.15256/99 SEZIONE LAVORO Cron. 13258 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Genghini Presidente Dott. Massimo Rep. Consigliere Rel.- " Giovanni Prestipino Ud. 02.04.2001 "F ND CH "T NC D'OS " "I GA CO 11 ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da M. ON TO, elett.te dom.to in Roma, Via Val Varaita n. 2, presso lo studio dell'Avv. Maria Rosaria Forte, rappresentato e difeso dagli Avv. Clemente e Ferdinando Di Cerbo per procura speciale in calce al ricorso per cassazione. Ricorrente
contro
S.p.a. CARPENTIERI LF. Intimata l'annullamento della sentenza del Tribunale di per Benevento n. 68 dell'8.2.1999 (R.G.n. 336/96). 572 1 Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere nella pubblica Relatore Dott. Giovanni Prestipino udienza del 2.4.2001; Sentito l'Avv. Ferdinando Di Cerbo per il ricorrente;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso del 5 luglio 1991 TO ON, premesso di avere svolto attività di lavoro subordinato come impiegato di secondo livello alle dipendenze della s.p.a ER AL (già s.r.l. ER) dall'8 settembre 1981 al 3 maggio 1991, quando era stato licenziato "senza preavviso e senza motivazione", conveniva davanti al Pretore del lavoro di Benevento la società licenziamento,suddetta e impugnava il chiedendo che fosse disposta la sua reintegrazione nel posto di lavoro, con la condanna della convenuta a pagargli la complessiva somma di L. 249.064.642, anche per differenze retributive, oltre agli accessori previsti dalla legge. Costituitasi in giudizio, la società convenuta pretesa avversaria, contestava la fondatezza della avere mai avuto alle proprie eccependo di non dipendenze il ON. 2 Assunta la prova testimoniale dedotta dalle parti, il Pretore con sentenza del 18 febbraio 1996, in parziale accoglimento del ricorso, condannava la società ER a pagare al ricorrente la somma di L. 282.352.400, ma rigettava la domanda diretta ad ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro. Questa pronuncia veniva impugnata da entrambe le parti e il Tribunale di Benevento, dopo l'assunzione di ulteriore prova testimoniale, con sentenza dell'8 febbraio 1999 rigettava la domanda proposta dal ON. Il giudice dell'appello osservava che dalla prova testimoniale assunta in entrambi i gradi del giudizio era risultato che la presenza in azienda del ON era dovuta al rapporto di comparatico che lo legava alla persona del titolare della società, del quale titolare il medesimo ON era il factotum, mentre non erano emersi elementi che potessero far ritenere inserimento suddetto uno stabile del nell'organizzazione società aziendale della ER, con la conseguenza che doveva escludersi che fosse stato instaurato fra le parti un rapporto di lavoro subordinato. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per ON, che ha dedotto tre distinticassazione il 3 motivi. La società ER non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione il primo motivo del ricorso il ON Con violazione e la falsa applicazione di denuncia "la norme di diritto", in relazione all'art. 360, primo comma n. 3, c.p.c. e sostiene che il Tribunale, senza disconoscere che egli aveva prestato la sua opera а favore della società intimata con assoggettamento all'altrui potere gerarchico, di controllo e di coordinamento, avrebbe errato nel rigettare la domanda, dato che, essendo stato nella sentenza affermato che si era formata una relazione diretta e personale con il legale rappresentante della società ER ed essendo, quindi, in discussione la titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, la mancanza di tale titolarità, essendo correlata al merito della controversia, avrebbe dovuto formare oggetto di specifica censura in sede di impugnazione. Questo motivo è privo di fondamento. In primo luogo, non risponde al vero che il Tribunale abbia riconosciuto che era stata prestata una attività lavorativa per conto della società ER, dato che nella sentenza impugnata, con un 4 giudizio tratto dalle risultanze probatorie, stato viceversa asserito che il ON non aveva mai eseguito prestazioni di lavoro in favore della suddetta società. In secondo luogo, lo stesso ricorrente che afferma che la società ER, dopo avere nel giudizio di primo grado contestato l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, "nell'atto di appello insisteva nel sostenere che mai era intercorso alcun rapporto di lavoro tra il ricorrente e la società convenuta". Pertanto, poiché era in discussione non già l'estraneità della società intimata al rapporto dedotto in giudizio, ma l'inesistenza stessa di tale rapporto, a nulla vale invocare il principio di diritto secondo cui il difetto di titolarità del rapporto giuridico non può essere rilevato d'ufficio, per la prima volta, in sede di impugnazione, ove soprattutto si consideri che è pervenuto alla decisione finale, ail Tribunale fronte di una linea difensiva coerentemente svolta dalla parte convenuta in entrambi i gradi del giudizio, in base all'esame di tutto il materiale probatorio acquisito nella fase istruttoria. Con il secondo motivo del ricorso il ON deduce vizi di motivazione circa un punto decisivo della controversia e sostiene che il Tribunale, senza 5 che potesse avere rilievo il rapporto di amicizia con il legale rappresentante della società ER, avuto riguardo alla deposizione dei testi CC e LL avrebbe dovuto affermare che era stata prestata una attività di lavoro subordinato alle dipendenze della sudetta società. Anche questo motivo è infondato. Per costante giurisprudenza, il vizio di omessa, contraddittoria motivazione, insufficiente 0 denunciabile in sede di legittimità, sussiste quando, nel ragionamento seguito dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti о rilevabili d'ufficio (vale a dire di circostanze che, se state presefossero in considerazione, avrebbero condotto con certezza ad una decisione diversa da quella adottata), ovvero quando ricorra un insanabile contrasto tra le argomentazioni addotte, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico posto a base della decisione. Il vizio in questione, viceversa, non può consistere nella mera difformità tra il valore ed il significato attribuito dal giudice agli elementi di fatto ed alle risultanze probatorie acquisiti al giudizio ed il valore e il significato pretesi dalla parte, dato che 6 l'art. 360, primo comma n. 5, c.p.c. non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della controversia (cfr. fra le 11121, Cass. 6 tante sentenze, Cass. 6 ottobre 1999 n. ottobre 1998 n. 9898, Cass. Sez. Un. 11 giugno 1998 n. 802, e Cass. Sez. Un. 27 dicembre 1997 n. 13045). Nella specie, il Tribunale ha dato congrua ragione della decisione con la quale ha escluso che il ON aveva espletato una attività di lavoro, subordinato о meno, per conto della società ER, avendo preso in considerazione e valutato tutte le dichiarazioni rese dai numerosi testi assunti nella fase istruttoria, ivi comprese quelle dello LL e del CC. Pertanto, poichè il risultato finale di tale indagine è stato raggiunto con una motivazione esauriente e del tutta priva di qualsiasi vizio logico (oltre che di errori giuridici), la suddetta decisione si sottrae al sindacato di legittimità. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta che il Tribunale non abbia esaminato l'appello incidentale con il quale era stata da lui censurata la pronuncia del primo giudice per non avere quest'ultimo disposto la chiesta reintegrazione nel posto di lavoro. Questo motivo deve essere dichiarato inammissibile. 7 Tenuto conto della conclusione cui è pervenuto il questione dedotta dallagiudice di appello sulla società ER con l'impugnazione principale, non doveva essere emessa altra pronuncia, tranne quella, di assorbimento, sull'impugnazioneimplicita, incidentale, evidente essendo che l'accertamento negativo dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato impediva, in radice, che potesse essere accolta la domanda di reintegrazione formulata dal ON. Avuto riguardo а tutti rilievi esposti, il ricorso deve essere rigettato, ma, non avendo la società intimata svolto attività difensiva, non deve essere emesso alcun provvedimento sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 2 aprile 2001 21 Il Presidente: 5 0 3 1 : 1 3 . 1 3 T , Il Consigliere estensore: 5 R A A T . ' S L P N L S O E I P 3 D N 7 IM - I G S -8 O Phill A N 1 D A E 1 S D E I T E E , A N G O E O R S G T T IL CANCELLIERE E E IS IT L G R Depositato in Cancelleria I E A *R GIU, R D L 20 GIU, 2001 L O E D oggi, IL CANCELLIERE 8