Sentenza 19 aprile 2017
Massime • 1
La riqualificazione del reato contestato, anche se operata dal giudice di primo grado, non fa venir meno il diritto alla restituzione e al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, purchè il fatto sia rimasto qualificato quale illecito penale anche al momento della pronuncia delle sentenze di primo e secondo grado. (Fattispecie relativa alla condanna al risarcimento dei danni disposta dal giudice di primo grado che aveva riqualificato il fatto, in origine contestato come corruzione per atto dell'ufficio, nel reato di cui all'art. 319 quater cod. pen., introdotto dalla legge n.190 del 2012).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/04/2017, n. 27087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27087 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2017 |
Testo completo
27087-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da -· Presidente - Sent. n. sez.
6.10 Giovanni Conti Maurizio Gianesini UP 19/04/2017 Anna Emilia Giordano R.G.N. 46681/2016 - Relatore - Antonio Corbo Pietro Silvestri ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NZ ND, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/06/2016 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito, per la parte civile PU CE, l'avvocato Giuseppe NZ, in sostituzione dell'avvocato Giovanni Selvaggio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna dell'imputato a rifondere le spese sostenute per il presente grado di giudizio. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 7 giugno 2016, la Corte di appello di Palermo, riformando solo in punto di trattamento sanzionatorio la sentenza pronunciata All क्ष dal Tribunale di Agrigento, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di ND NZ per il delitto di cui all'art. 319-quater cod. pen., perché, nel gennaio 2008, nella qualità di responsabile dell'ufficio ispettivo dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Agrigento, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, aveva indotto CE PU e MA IA a consegnargli la somma di 300,00 euro, in due rate di pari importo, al fine di consentire agli stessi di continuare ad occupare un immobile abusivamente abitato, nonché la condanna al risarcimento dei danni;
ha rideterminato la pena in due anni di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, e con concessione della sospensione condizionale della pena.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe l'avvocato Silvio Miceli, quale difensore di fiducia del NZ, articolando due motivi, sviluppati congiuntamente, con i quali si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, anche in riferimento al canone valutativo della necessità di superare il ragionevole dubbio, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo sia alla configurabilità e sussistenza del reato di induzione indebita, sia all'ammissibilità della condanna al risarcimento dei danni.
2.1. I rilievi attengono, in via principale, alla sussistenza del fatto storico come ricostruito dai giudici di merito. Si deduce che illogica è già la premessa compiuta dai giudici di merito, secondo cui l'imputato sarebbe intervenuto in un momento successivo rispetto all'avvio della pratica di regolarizzazione e senza avere alcuna specifica competenza a tal fine. Si rappresenta, in primo luogo, che, pur volendo ritenere la mansione del NZ limitata alla verifica della regolarità delle occupazioni degli alloggi di edilizia popolare, non doveva essere trascurato che, secondo prassi consolidata, come ha riferito dirigente MA, non si avviavano pratiche di sfratto, né si inoltravano denunce all'Autorità giudiziaria nel caso di evidente sussistenza dei presupposti per la regolarizzazione della posizione dell'occupante, ma si invitava quest'ultimo a dar corso alla pratica per la sistemazione della situazione. Si aggiunge, poi, che il primo contatto del NZ con la PU ed il IA è dei primi giorni del novembre 2007, come si evince dalla sentenza di primo grado, e che l'istanza di regolarizzazione è datata 29 novembre 2007, sicché è evidente che questa fu suggerita proprio dall'imputato; inoltre, la sanatoria effettivamente ci fu. Si deduce, poi, che è illogico ritenere l'illiceità della richiesta del denaro da parte del NZ, se si considera che lo stesso informò dell'occupazione abusiva l'ufficio di appartenenza ed indirizzò la persona offesa dall'impiegata che trattava 2 le pratiche di regolarizzazione: in questo modo, il ricorrente non solo si esponeva seriamente al rischio di essere scoperto, ma consentiva alle persone offese di apprendere della incontestabilità della occupazione dell'immobile in pendenza del procedimento di regolarizzazione. D'altro canto, la dichiarazione della PU, la quale ha affermato di aver accennato delle dazioni di denaro in favore del NZ al funzionario incontrato in occasione della sottoscrizione del concordato per la regolarizzazione dell'occupazione, è stata smentita sia dalla dirigente MA, sia dalla funzionaria Gianguizzi, che ha riferito di aver materialmente sottoscritto l'atto. Si rappresenta, inoltre, che le dichiarazioni del NZ, secondo cui l'importo di 300,00 euro fu chiesto per l'onorario dell'avvocato, trovano conferma nelle parole della UZ. La funzionaria appena indicata, infatti, ha detto che era stato conferito all'avvocato Sardo Cadalano Gerlanda il mandato per il recupero dei canoni non versati per quell'alloggio da parte del precedente assegnatario dell'immobile. Ha poi riferito che la revoca dell'incarico al professionista avvenne in prossimità della sottoscrizione del concordato di regolarizzazione con i coniugi IA e PU, datato 27 gennaio 2010. Ha quindi ricordato di aver informato della questione il NZ a richiesta dello stesso, ed al fine di consentire il contatto tra l'avvocato e le persone offese per sanare la situazione», in linea con una prassi dell'ufficio, anche per il pagamento dell'onorario del legale, trattandosi di onere gravante direttamente sull'occupante dell'immobile. Si rileva, ancora, che, come ricordato dalla teste UZ, la pratica di regolarizzazione si concluse nel 2010 solo perché in precedenza la PU si era allontanata per non voler fare la fila, che il NZ, nel sollecitare i coniugi PU e IA alla regolarizzazione, aveva semplicemente adempiuto alle direttive dei propri superiori, che la richiesta dei 300,00 euro per l'avvocato era coerente con la finalità di definire la pratica, e che la denuncia inoltrata all'Autorità giudiziaria nel caso analogo della signora OR fu in realtà una iniziativa dei vigili urbani del Comune interessato. Si osserva, quindi, che le dichiarazioni della PU di essere sotto ricatto non sono credibili posto che la donna ha parlato di aver corrisposto altri 1.500,00 euro oltre quelli indicati in imputazione, e che i rapporti tra la stessa ed il NZ erano quanto meno "informali", come risulta dalle intercettazioni ambientali.
2.2. In subordine, si deduce che, se anche si volessero ritenere indebite la richiesta e la dazione dei 300,00 euro, il reato configurabile sarebbe quello di cui all'art. 318 cod. pen., poiché difetta del tutto la illegittimità della condotta del NZ: l'esistenza dei presupposti per la regolarizzazione dell'occupazione M 3 Gr escludeva sia il dovere di sporgere denuncia, sia la configurabilità di una minaccia connotata di serietà ed apprezzabilità.
2.3. Si contesta, infine, la condanna al risarcimento dei danni, osservandosi che, nel caso di specie, non può parlarsi di conservazione delle statuizioni civili, perché già la sentenza di primo grado, successiva alla novella di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, ha riqualificato il fatto a norma dell'art. 319-quaer cod. pen., sicché non è applicabile il principio affermato da Sez. 6, n. 31957 del 25/01/2013. In altri termini, la soluzione accolta dai giudici di merito consente ad un soggetto di trarre vantaggio patrimoniale da una condotta connotata di disvalore già al momento della prima statuizione di condanna. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito precisate.
2. Infondate, innanzitutto, sono le doglianze relative alla ricostruzione del fatto nei termini indicati dalla Corte di appello.
2.1. La sentenza impugnata, in linea con quella di primo grado, ha premesso che i rapporti tra l'imputato, da un lato, e la PU ed il IA, dall'altro, sono databili nel novembre 2007, come risulta dalle conversazioni intercettate del 12 e del 13 novembre 2007, e risultano conseguenti all'iniziativa della PU, la quale, avendo appreso degli accessi di personale dello I.A.C.P. presso l'edificio in cui era ubicato l'appartamento popolare abusivamente abitato da lei, dal marito e dai figli, aveva telefonato al NZ impaurita per quanto sarebbe potuto accadere. Ha precisato, poi, che la PU ed il IA abitavano in un appartamento assegnato ad altra persona, vi avevano trasferito ufficialmente la loro residenza dal 2005, avevano regolarmente pagato allo I.A.C.P. i bollettini mensili recapitati dall'ente per il canone d'uso, pur nella consapevolezza che tale comportamento non avrebbe regolarizzato la loro situazione, ed avevano manifestato anche ai funzionari dell'istituto intervenuti prima del NZ di voler sanare la loro posizione. Ha inoltre rappresentato che le conversazioni telefoniche avevano consentito di accertare che le persone offese avevano concordato con il NZ il versamento di una somma di denaro, e a tal fine avevano fissato un incontro, poi documentato dagli inquirenti, per la mattina del 21 gennaio 2008. La sentenza della Corte d'appello, a questo punto, ha riferito che, secondo quanto dichiarato dalla PU, il NZ le aveva detto della necessità di pagare la somma di denaro richiesta quale condizione necessaria per la 4 씨 regolarizzazione dell'occupazione abusiva e della successiva stipulazione del contatto di alloggio». Sempre secondo il racconto della PU, il NZ aveva parlato di un avvocato cui era stata affidata la pratica per il recupero dei crediti dell'ente nei confronti della donna e del marito, ed affermato che le somme da pagare costituivano il compenso per l'attività svolta dal legale;
aveva in particolare precisato che, solo se le persone offese avessero acceduto a tale richiesta, egli avrebbe evitato di denunciare le stesse all'Autorità giudiziaria per l'occupazione abusiva dell'immobile da esse abitato. I giudici di secondo grado, poi, hanno rilevato che le dichiarazioni della PU hanno trovato sostanziale conferma in quelle del IA, che le intercettazioni e l'esame dibattimentale hanno manifestato «lo stato d'animo di sottomissione e preoccupazione» in cui versavano i due coniugi per il timore di essere allontanati dall'alloggio occupato, e che le persone offese non hanno mai incontrato l'avvocato evocato dal NZ, né firmato atti di nomina o di conferimento di mandato in favore dello stesso. Hanno inoltre aggiunto che il NZ, nella conversazione del 9 febbraio 2008, si era vantato con la PU di averle evitato di incappare in una operazione che aveva portato alla denuncia abusiva di circa ottanta inquilini, e, poi, tre giorni dopo, il 12 febbraio, si era recato dalla persone offese per riscuotere una ulteriore rata. Sulla base di queste risultanze, la Corte d'appello ha concluso che il NZ aveva indotto la PU ed il IA a corrispondere denaro per impedire che la loro posizione di inquilini abusivi fosse denunciata all'Autorità giudiziaria». Ha poi aggiunto che il riferimento del ricorrente all'esigenza di pagare l'avvocato è priva di significato, perché questo professionista non è stato mai individuato: risultava solo che, per recuperare i canoni relativi ai precedenti occupanti dell'immobile, era stato incaricato l'avvocato Sardo Cadalano Gerlanda, e che, inoltre, all'epoca dei fatti, il mandato al professionista era stato ormai revocato per l'inoperatività dello stesso. Ha quindi rilevato che l'approfittamento dello stato di soggezione era derivato anche dalle specifiche competenze dell'imputato, al quale spettava la funzione «di denunciare all'autorità giudiziaria le occupazioni abusive constatate nello svolgimento della propria attività e non anche, invece, quella di procedere alla sanatoria delle posizioni irregolari»; del resto, si osserva che dagli atti della pratica e dalla deposizione della teste MA, dirigente dell'ufficio cui apparteneva il NZ, emerge l'assenza di qualunque attività dell'imputato in ordine alla pratica dei coniugi IA-PU. Ancora, la sentenza impugnata non solo ha espressamente illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto attendibili le dichiarazioni delle persone offese, rimaste univoche nel tempo, ma ha puntualmente rappresentato l'irrilevanza, ai fini della ricostruzione della vicenda, sia della riferibilità alla PU dell'iniziativa di contattare il NZ, sia dell'individuazione del momento dell'interventoM 5 dell'imputato rispetto a quello dell'avvio della pratica di regolarizzazione dell'occupazione abusiva, sia di atteggiamenti «ambigui» tra la donna ed il ricorrente. Secondo i giudici di secondo grado, infatti, ciò che conta, è che «sia dal tenore delle telefonate, sia soprattutto dalle dichiarazioni rese in giudizio» la PU risulta «essere stata, invece, fortemente intimorita della situazione intimidatoria gestita dall'imputato, avendo temuto lo sfratto dall'abitazione ed anche, e soprattutto, l'avvio di un procedimento penale nei suoi confronti. Per tale ultima ragione, le parti offese accettarono di pagare quanto non dovuto al fine di scongiurare i rischi prospettati dal NZ, il quale fece espresso riferimento alla possibilità di evitare conseguenze penali, in cambio della dazione da parte dei privati delle somme concordate>>.
2.2. A fronte di tale ricostruzione, le critiche formulate dalla difesa non evidenziano fratture logiche, contraddizioni о presupposti meramente congetturali nel ragionamento esternato nella sentenza impugnata. In particolare, il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese, e, in particolare della PU, risulta condotto sulla base di corretti criteri metodologici, prestando attenzione sia alla valutazione dell'affidabilità intrinseca, risolta alla luce della sostanziale univocità della ricostruzione dei fatti nel tempo, sia alla verifica della compatibilità della narrazione con i dati estrinseci, in particolare in considerazione delle risultanze delle intercettazioni telefoniche. Tenendo conto di ciò, le doglianze di carattere generale - quali quelle tendenti a valorizzare l'esistenza di prassi favorevoli ad evitare la denuncia in caso di possibile regolarizzazione dell'occupazione abusiva, l'anteriorità dei contratti tra il NZ e le persone offese rispetto al momento della formale presentazione dell'istanza di regolarizzazione, l'illogicità dell'ipotesi di richieste indebite da parte di un funzionario il quale indirizzi le sue "vittime" all'interno dei pubblici uffici, l'effettività dell'esistenza dell'incarico all'avvocato Sardo Catalano Gerlanda per il recupero di crediti verso i precedenti assegnatari dell'immobile, l'esistenza di prassi favorevoli a consentire il contatto diretto tra avvocato dell'I.A.C.P. ed occupanti abusivi per definire il pagamento delle competenze del professionista - assumono il significato di critiche utili a proporre una alternativa ricostruzione del fatto, più che ad evidenziare vizi logici, o comunque l'implausibilità delle conclusioni raggiunte, anche nella rigorosa prospettiva dell'affermazione della colpevolezza solo al di là del ragionevole dubbio. Corretta, quindi, è la conclusione secondo cui ND NZ chiese ed ottenne indebitamente, tra il gennaio ed il febbraio 2008, il versamento di almeno 300,00 euro da CE PU e MA IA, approfittando dello stato di preoccupazione di costoro di essere allontanati dall'appartamento da essi M abusivamente abitato, e ventilando la necessità di dover procedere alla denuncia 6 re all'Autorità giudiziaria se le persone offese non avessero accondisceso a pagare le somme che egli pretestuosamente indicava come da corrispondere ad un avvocato. Può aggiungersi, per completezza, che detta ricostruzione è del tutto in linea con quella della sentenza di primo grado, la quale espone testualmente le dichiarazioni della persona offesa e le risultanze delle intercettazioni telefoniche, da cui si evince la pressione effettuata dell'imputato, caratterizzata dalla prospettazione del dovere di sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria, e delle conseguenti maggiori spese che la PU ed il marito avrebbero dovuto sopportare a causa dalla conseguente apertura del procedimento penale (cfr. pagg. 12-15 della sentenza di primo grado).
3. Manifestamente infondate, poi, sono le doglianze relative alla non di qualificazione giuridica del fatto in termini di induzione indebita e corruzione per atto dell'ufficio. Invero, ritenuta corretta la ricostruzione del fatto nei termini indicati dalla sentenza impugnata, non si vede come possa essere ritenuta conforme ai doveri di ufficio la condotta del ricorrente. Innanzitutto, il ricorrente, non avendo alcun potere in ordine alla regolarizzazione della pratica, non poteva certo decidere il momento in cui presentare denuncia all'Autorità giudiziaria. In ogni caso, non rientrava nei compiti del NZ la gestione, in prima persona, dei rapporti tra gli occupanti abusivi ed il preteso legale al fine di una regolarizzazione della pratica. Inoltre, se anche, come si segnala nel ricorso, dovesse ritenersi insussistente il dovere per il NZ di sporgere denuncia, la prospettazione fatta dall'imputato alle persone offese di procedere a tale adempimento non perderebbe i caratteri di minaccia seria ed apprezzabile, stante la condizione di debolezza e di paura in cui versavano le vittime. E' corretta, quindi, la qualificazione giuridica ritenuta dai giudici di merito. Questi, infatti, valorizzano, innanzitutto, lo stato di soggezione e di fortissima preoccupazione delle persone offese di essere allontanate dall'immobile da esse abusivamente occupato quale causa della decisione di pagare le somme indicate dall'imputato. Aggiungono, poi, che il ricorrente aveva aggravato lo stato di prostrazione in cui versavano i coniugi IA e PU, evidenziando il proprio potere-dovere, di natura pubblicistica in quanto connesso all'esercizio delle sue funzioni, di presentare denuncia all'Autorità giudiziaria, ed aveva inoltre rappresentato di poter venire incontro ai medesimi solo se avessero versato quanto da lui pretestuosamente domandato. Risultano così compiutamente indicati gli elementi richiesti per la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 319-quater cod. pen., e, segnatamente, l'abuso della qualità e dei poteri del 7 re pubblico ufficiale, la natura indebita della dazione corrisposta dai privati e l'esistenza del nesso causale tra l'abuso e la dazione indebita.
4. Infondate, infine, sono le doglianze relative alla legittimità della condanna al risarcimento dei danni. correttamenteCome evidenziato nella sentenza impugnata, anche richiamando precedenti di legittimità (Sez. 6, n. 31957 del 25/01/2013, Cordaro, Rv. 255598), allorché un fatto costituisce illecito civile nel momento in cui è stato commesso, su tale qualificazione e sulle relative conseguenze non influiscono le successive vicende della punibilità, in quanto in tema di responsabilità civile non si applica la disciplina di cui all'art. 2 cod. pen., ma quella di cui all'art. 11 disp. prel. cod. civ., secondo cui agli effetti civili la legge non dispone che per l'avvenire. Può aggiungersi che il fatto in contestazione, pur se diversamente qualificato rispetto al momento in cui è stato commesso, è rimasto illecito penale anche al momento della pronuncia delle sentenze di primo e secondo grado ed ha determinato una pronuncia di condanna: sicché risulta pienamente rispettato il principio posto dall'art. 538, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui il giudice penale decide sulla domanda per le restituzioni ed il risarcimento dei danni solo quando pronuncia sentenza di condanna.
5. In conclusione, all'infondatezza delle doglianze segue rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Atteso l'esito della decisione, deve essere inoltre accolta la richiesta della parte civile per la rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 3.500,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché a rifondere le spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile PU CE, che liquida in euro 3.500,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. Così deciso il 19 aprile 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Corbo Giovanni Conti Autor. C я шь DEPOSITATO IN CANCELLERIA 30 MAG 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO ADI CAS SE P Dott.ssa Silvana Di PULCHIO U S N E O I Z