Articolo 43 della Legge 5 agosto 1988, n. 330
Articolo 42Articolo 44
Versione
25 agosto 1988
Art. 43. 1. L' articolo 282 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 282. - (Misure di coercizione diverse dalla custodia cautelare). - In deroga a quanto previsto nell'articolo 253, in ogni stato o grado del procedimento il giudice, anziche' emettere il mandato di cattura, dispone con ordinanza l'applicazione di una o piu' delle seguenti misure, se le stesse appaiono sufficienti a tutelare le esigenze cautelari indicate nello stesso articolo 253:
1) prestazione di cauzione o malleveria;
2) obbligo di presentazione periodica all'autorita' di polizia giudiziaria specificatamente indicata, in giorni ed ore prestabiliti, avuto riguardo alle occupazioni dell'imputato e alla distanza della sua dimora dal luogo della presentazione;
3) divieto di dimorare in un dato luogo ovvero obbligo di dimorare nel comune di residenza o in un comune vicino sede di un ufficio di polizia.
Se ricorrono le condizioni previste nel comma precedente e il mandato e' gia' stato emesso ovvero l'imputato si trova in stato di custodia cautelare a seguito di convalida di arresto, il pubblico ministero o il pretore, nell'istruzione sommaria, ovvero il giudice, in ogni altro stato e grado di procedimento, dispongono con ordinanza la cessazione della custodia cautelare o la revoca del mandato, se non ancora eseguito, e provvedono a norma del medesimo comma.
Quando impone l'obbligo di dimora il giudice indica l'autorita' di polizia alla quale l'imputato deve presentarsi senza ritardo e dichiarare il luogo dove fissera' la propria abitazione, nonche', se prescritto, gli orari e i luoghi in cui sara' quotidianamente reperibile per i necessari controlli. Le eventuali variazioni dei luoghi o degli orari predetti devono essere dall'imputato preventivamente comunicate alla stessa autorita'.
Del provvedimento che impone una o piu' delle misure previste dai commi precedenti e' data immediata comunicazione all'autorita' di polizia competente, che ne vigila l'osservanza e fa rapporto all'autorita' giudiziaria di ogni infrazione.
L'applicazione delle misure previste nel presente articolo puo' essere richiesta anche dall'imputato; per la competenza a decidere sulla domanda si applicano le disposizioni di cui agli articoli 279 e 280.
Le misure imposte possono essere successivamente modificate d'ufficio o su istanza di parte e sono revocate quando siano venute meno le esigenze cautelari. L'ordinanza che decide sull'applicazione, sulla modifica o sulla revoca di taluna delle misure previste nel presente articolo puo' essere impugnata a norma dell'articolo 281.
Nel corso dell'istruzione, quando a seguito di nuove circostanze le misure applicate appaiono inidonee a salvaguardare le esigenze cautelari indicate nell'articolo 253, il giudice, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero o del pretore, emette mandato di cattura".
Nota all' art. 43 :
L' art. 282 del codice di procedura penale e' stato modificato in precedenza dall' art. 14 della legge 3 agosto 1988, n. 327 , recante norme in materia di misure di prevenzione personali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 186 di ieri 9 agosto 1988.
Entrata in vigore il 25 agosto 1988
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