Sentenza 29 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/05/2001, n. 7250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7250 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2001 |
Testo completo
E N O I Z A M R T IS LA CORTE SUPR EM250/01 G REPUBBLICA ITALIANA E R A D NOME POP E T N AZIONE E Oggetto S E REGOLAMENTO SEZIONE PRIMA CIVILE க COMPETENZA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 16616/00 CARNEVALE Presidente Dott. Corrado Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere BONOMO Consigliere Cron. 16732 Dott. Massimo - Consigliere Rep. Dott. Giuseppe RI BERRUTI SALVAGO - Rel. Consigliere Ud. 12/04/2001 Dott. Salvatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AF GA;
ricorrente --
contro
OM NZ Srl;
- intimata avverso l'ordinanza del Tribunale di REGGIO CALABRIA, depositata 1'01/08/00; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 12/04/2001 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
2001 lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore 1051 Generale Dott. Ennio Attilio SEPE con le quali si 1 f in camera di chiede che la Corte di Cassazione, del Tribunale di consiglio, dichiari la competenza Palmi, con le conseguenze di legge. Fatto e motivi Il Tribunale di Palmi, con provvedimento del 10 aprile 2000 dichiarava la propria incompetenza per ter- ritorio in ordine alla dichiarazione di fallimento del- la s.r.l. Lombardo e trasmetteva gli atti al Tribunale di Reggio Calabria, ritenuto competente;
il qua- le, invece, rilevata la propria incompetenza territoria- le, con ordinanza del 1 agosto 2000 ha richiesto di uf- ficio ex art.45 cod. proc. civ. regolamento di competenza a questa Corte. Il Procuratore Generale nelle conclusioni deposita- te il 29 novembre 2000 ha chiesto la declaratoria di competenza del Tribunale di Palmi. Ciò posto, il Collegio osserva che, ai sensi del- l'art. 9 L.F., la competenza a dichiarare il fallimento spetta al tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa: luogo che si identifica con quello nel quale egli svolge la sua attivita' di- rettiva, a nulla rilevando la diversa ubicazione di eventuali altri uffici, stabilimenti, magazzini o depo- siti;
e che la sede effettiva, allorchè si tratti di societa' commerciali iscritte presso la cancelleria dei 2 rispettivi tribunali competenti per territorio, coinci- de con quella di tale iscrizione, a meno che non emer- gano prove univoche tali da smentire la presunzione predetta (cfr. Cass. 1981/2000; 1510/2000; 7804/1995). Su queste premesse in diritto, dalle quali non vi è alcuna ragione per discostarsi, la Corte ritiene del tutto condivisibile la valutazione espressa dal P.G. nella menzionata richiesta conclusiva, nella quale viene evidenziato che l'attività direttva ed ammini- strativa della società è stata svolta sempre nella sua sede di Delianuova, via Roma n.38, che è anche la sede legale in quanto: a) in tali sensi ha riferito la detta- gliata informativa fornita al Tribunale di Reggio Cala- bria in data 22 giugno 2000 dalla Guardia di Finanza di Palmi, la quale ha evidenziato altresì "che le scritture contabili ed i libri sociali dell'impresa collettiva sono tenuti in Delianuova;
che le assemblee della so- cietà sono sempre state convocate in Delianuova presso la sede legale della società;e che la gran parte delle fatture dei fornitori è stata recapitata presso la sede legale della società"; b) tale informativa non è con- traddetta da quella precedente del 29 febbraio 2000 della stessa Guardia di Finanzà, dato che anche in quest'ultima si evidenziava che la sede legale ed ef- fettiva della società trovasi in Delianuova;
c) in tale 3 شتر informativa, peraltro, si riferiva che solo in alcuni casi le fatture emesse dai creditori erano state reca- pitate "in Reggio Calabria, via De Nava 43, dove esiste un ufficio della società", che dunque per le considera- zioni appena svolte non può comunque costituire esso, la sede dell'impresa, indicata dal ricordato art. 9 della legge fall. Ed allora, non appare dubbio che il centro diretti- ed amministrativo degli affari sociali debba rite- vo nersi ubicato nella sede legale, in Delianuova facente parte del circondario del Tribunale di Palmi;
sicche' deve essere dichiarata la competenza di questo Tribuna- le.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Palmi e conseguentemente cassa senza rin- vio il provvedimento in data 10 aprile 2000 del tribu- nale di Palmi. Così deciso in Roma il 12 aprile 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente Corrado CamevaleAtten E AG N Salvatore AG O I рис Z A R T CANCELLERIA S I G E 29 MAG. 2001 IN R DEPOSITATA A IL C ERT D AR Di N БИ E IL CANCELLIERE Oggi, T N RI Di ZZ E S В биро