Sentenza 20 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/05/2002, n. 7318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7318 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 0 7 318/ 02 ! REPUBBLIC ITAL EL POR LO I ALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PRESTIPINO Presidente R.G.N. 14286/01 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Cron. 20416 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud.14/02/02 Dott. Maura LA TERZA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II, n. 326, presso lo studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente contro elettivamente domiciliato in ROMA SANSOSTI UMBERTO, VIA F. DE SANCTIS 15, presso lo studio dell'avvocato 2002 ANTONIO PELLEGRINI, che lo rappresenta e difende, 700 giusta delega in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 85/00 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 22/05/00 R.G.N. 255/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/02 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato SCOGNAMIGLIO;
udito l'Avvocato PELLEGRINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore del lavoro di Genova del 10 maggio 1999 SO Umberto, dipendente delle Ferrovie dello Stato spa, chiedeva la condanna della società al pagamento della differenza tra quanto dovuto e quanto percepito a titolo di indennità di utilizzazione per il periodo dal primo novembre 1992 al 31 dicembre 1994. Costituitasi la società che contestava il fondamento della domanda ed eccepiva la prescrizione quinquennale di parte del credito azionato, il Tribunale subentrato nelle more al Pretore, con sentenza del 20 gennaio 2000, accoglieva la domanda e sull'appello della società, la statuizione veniva confermata dalla locale Corte d'Appello con sentenza del 22 maggio 2000. La Corte rilevava che la cd. indennità di utilizzazione era stata incrementata a seguito di accordo collettivo dell'aprile 1992, definito tra le parti “integrativo W bis"; successivamente, il 3 novembre 1992, l'azienda aveva raggiunto un accordo, denominato “comunicato congiunto" con alcune delle organizzazioni sindacali che avevano stipulato il CCNL ed i successivi accordi, in cui si era impegnata a corrispondere in un'unica soluzione nel mese di novembre 1992 l'indennità di utilizzazione per il periodo dal primo giugno al 31 ottobre 1992, nel maggiore importo stabilito nell'integrativo bis;
con il medesimo comunicato congiunto le parti si erano impegnate a costituire una commissione mista che avrebbe dovuto studiare entro un mese la possibilità di corrispondere l'integrativo bis per il 1993 con forme di pagamento diverse, anche attraverso l'emissione di obbligazioni;
la commissione non aveva esaurito i lavori nel termine stabilito e l'azienda dal primo novembre 1992 non aveva più corrisposto l'aumento della indennità di utilizzazione. Nel frattempo il CCNL 90/92 veniva rinnovato tacitamente non essendo intervenuta disdetta, e quindi il 4 marzo 1993 le parti avevano stipulato un accordo con cui davano atto di avere in corso un negoziato, da concludere entro il 30.3.94, per pervenire in modo uniforme alla novazione oggettiva degli 1 accordi relativi al cd “integrativo bis"... anche in rapporto alla eventuale applicazione dell'art. 2349 cod. civ.. Veniva poi stipulato il CCNL 1994/1995 in cui all'art. 5 punto 8, le parti concordavano che, a far data dal 31 ottobre 1992, era cessata l'efficacia di quanto previsto a titolo di integrativo bis da tutti gli accordi del 1991 e concordavano altresì la trasformazione dell'integrativo bis da pagamento in denaro a corresponsione di azioni delle Ferrovie dal primo novembre 1992 al 31 dicembre 1994, con criteri da definire entro il 30 novembre 1994 e che erano stati poi definiti con l'accordo collettivo del 13 novembre 1995, per cui le azioni da corrispondere venivano erogate nella misura stabilita in tabella per ciascun profilo, con diritto al pagamento in denaro entro il 30 settembre 1998 qualora non si fosse provveduto al pagamento in azioni. Ciò premesso, la Corte d'appello negava che l'accordo collettivo sull'integrativo bis fosse stato novato dal cd. comunicato congiunto del 3 novembre 1992 e quindi escludeva che per il periodo dal novembre 92 al dicembre 1994 le somme spettanti fossero quelle previste dal CCNL 94/95 e dall'accordo del 13 novembre 1995, ritenendo pertanto che non fossero esaustive le somme già corrisposte in forza di detti accordi. Affermava infatti la Corte che risultava dal citato comunicato congiunto, sottoscritto peraltro solo da alcune delle OO.SS. che avevano firmato il CCNL, che le parti non avevano inteso mettere in discussione la debenza degli emolumenti, ma anzi il tenore letterale del comunicato presupponeva l'esistenza e la permanenza dell'obbligo di corrispondere l'emolumento richiesto, per cui i ratei della maggiorazione della indennità di utilizzazione, dovuti a titolo di integrativo bis erano maturati dal 1.11.92 ed erano entrati nel patrimonio del lavoratore;
di essi pertanto non potevano più disporre le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 1994/1995, per cui la clausola relativa alla trasformazione in azioni degli arretrati dovuti a titolo di integrativo bis dal 1.11.92 al 31 dicembre 1994 non 2 era opponibile ai lavoratori che non avevano conferito alle organizzazioni sindacali specifico mandato in tal senso. La Corte d'appello rigettava altresì l'eccezione di prescrizione di parte del credito azionato, sollevata dalla spa Ferrovie, attribuendo efficacia interruttiva al riconoscimento di debito operato dalla società, che aveva pagato, nel dicembre 1998, la somma di £ 2.254.000 imputandola alla erogazione dell'integrativo bis. Avverso detta sentenza la spa Ferrovie dello Stato propone ricorso affidato a due motivi illustrati da memoria. Resiste il SO con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE e t Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 39 Costituzione, 1322, 1362, 1363, 1372 e 2077 cod. civ., anche in relazione al disposto del DL n. 333/92 e dell'art. 7 del DL n. 384 del 1992, nonché carenza e contraddittorietà di motivazione. La società ricorrente contesta preliminarmente la inopponibilità del comunicato congiunto nei confronti del SO affermata dalla Corte d'appello sul rilievo che questi aderiva ad una organizzazione sindacale Fisac FS-AL, che non lo aveva sottoscritto;
sostiene di contro la ricorrente che detta organizzazione non ne aveva mai contestato l'operatività, ma lo aveva ratificato tacitamente partecipando poi ai successivi accordi del 4.3.94, del CCNL 1994/95 e dell'accordo del 13.11.95 con cui si era pattuito il pagamento dell'integrativo bis non più in denaro, ma in azioni;
sarebbe quindi applicabile il principio per cui il contratto integrativo aziendale è destinato a tutti i dipendenti, che non possono sottrarsi all'applicazione di clausole sfavorevoli quando usufruiscono di altre vantaggiose. La Corte avrebbe poi erroneamente ritenuto che con il cd. comunicato congiunto le parti avessero inteso disporre l'estinzione del diritto alla corresponsione dell'integrativo bis, perché con esso si era solo disposta la 3 sospensione temporanea del pagamento in denaro, per il periodo successivo all'ottobre 1992, con integrale soddisfazione dei diritti maturati fino a quella data, di talché l'effetto novativo dell'accordo non era radicale, ma era limitato alla sospensione in attesa di stabilire le nuove modalità di pagamento. Detta interpretazione sarebbe sorretta non solo dal tenore letterale dell'accordo, ma anche dalla sua ratio, che era quella di fare fronte alla grave crisi finanziaria nel contesto dei citati decreti legge sul risanamento della finanza pubblica;
la medesima interpretazione sarebbe avvalorata dal comportamento successivo delle parti e cioè dai successivi accordi citati del 3.4.94, del CCNL 1994/95 e dall'accordo del 13.11.95. Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2944 cod. civ. nonché carenza e contraddittorietà di motivazione, per avere il W Tribunale attribuito il valore di riconoscimento di debito, tale da interrompere il termine prescrizionale, al pagamento di £ 2.254.000 effettuato da essa società nel dicembre 1998, a titolo di integrativo bis determinato secondo i calcoli di cui agli accordi e non secondo l'anteriore fonte normativa rivendicata dal SO. Si sostiene che il riconoscimento del debito per l'integrativo bis nella misura determinata da essa società ricorrente, proprio sulla scorta del comunicato congiunto, non poteva valere come riconoscimento della quota di debito in contestazione. Entrambi i motivi di ricorso sono fondati. 1) Quanto al primo motivo, in relazione alla dedotta inefficacia dell'accordo del 3.11.92 per il lavoratore originario ricorrente, in quanto non iscritto alle associazioni sindacali che lo avevano stipulato, sussiste la dedotta violazione degli art. 39 Costituzione, e degli artt. 1372, 2070 e 2067 cod. civ. Invero la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di precisare che, ove un contratto collettivo aziendale, stipulato dal sindacato per la tutela degli interessi collettivi dei lavoratori dell'azienda, venga successivamente modificato o integrato da un nuovo accordo aziendale stipulato dallo stesso sindacato, tutti i lavoratori che abbiano fatto adesione all'originario accordo, ancorché non iscritti al sindacato, sono vincolati dall'accordo successivo e non possono invocare l'applicazione soltanto del primo (Cass. 11 novembre 1987 n. 832). Ne discende che la Corte d'appello, onde giungere all'affermazione di inefficacia dell'accordo 3.11.92 nei confronti del lavoratore, non avrebbe dovuto limitarsi al rilievo che il sindacato di appartenenza, ossia la Fisa FS AL che aveva sottoscritto l'accordo sull'integrativo bis non era però - firmataria del comunicato congiunto, ma avrebbe dovuto, ovviamente nei limiti dell'effettivo contenuto delle deduzioni del lavoratore, svolgere l'indagine decisiva per accertare se la medesima organizzazione sindacale non avesse fr neppure successivamente, partecipato alla stipulazione degli accordi definitivi, prestando così adesione all'accordo del 3.11.92. L'accoglimento di detto profilo di censura conferisce rilevanza all'esame di quello ulteriormente proposto sul contenuto e la portata del cd comunicato congiunto. 2) Si rileva preliminarmente, ancorché non si sia in presenza di un indirizzo giurisprudenziale in senso tecnico, vertendosi sulla verifica della correttezza di criteri interpretativi di un atto negoziale, che questa Corte ha già deciso, rigettandoli, i ricorsi dei lavoratori contro sentenze che avevano respinto le loro domande (cfr. Cass. 3249/99, 1541/2000, 1583/2000), ovvero con la cassazione di sentenze ad essi favorevoli (Cass. 7609/2001). E' incontestato tra le parti che i diritti in discussione concernenti il periodo novembre 1992-dicembre 1994, dovessero considerarsi acquisiti al patrimonio dei lavoratori e che il contratto collettivo 1994/1995 non avrebbe potuto eliminarli. Il punto centrale della controversia è dunque il contenuto dell'accordo costituito dal comunicato congiunto del 3 novembre 1992. 5 L'interpretazione della Corte d'appello - la quale nega che detto accordo avesse inciso sul diritto alla indennità di utilizzazione, sul rilievo che le parti stipulanti avevano semplicemente concordato circa l'opportunità di sottoporre a revisione l'assetto negoziale in atto, rinviandola a patti futuri viola il criterio - interpretativo di cui al primo comma dell'art. 1362 cod. civ. nella parte in cui impone soprattutto di indagare quale sia stata la comune intenzione dei contraenti, anche eventualmente discostandosi dalla formulazione letterale. La Corte territoriale infatti omette totalmente di esaminare la parte dell'accordo in cui si contempla espressamente che la società per intanto porrà in pagamento 66 in un'unica soluzione le competenze relative al periodo 1/6-31.X.1992 con il ruolo paga del mese di novembre". IN Tale omissione compromette la sufficienza e logicità della motivazione circa l'intento degli stipulanti di non incidere sul contenuto dell'obbligazione retributiva, rinviando ad accordi futuri ogni determinazione al riguardo, perché non spiega le ragioni per le quali, pur restando inalterato il rapporto, è stato previsto specificamente l'obbligo di pagamento con riferimento alle sole competenze maturate al 31 ottobre 1992. Ne deriva un insanabile contrasto logico tra la ritenuta (in sostanza) natura esclusivamente obbligatoria, e non normativa, del patto collettivo (in quanto recante impegni solo per gli stipulanti senza incidenza sulla regolamentazione del rapporto di lavoro) e la presenza di previsioni direttamente concernenti l'obbligazione retributiva del datore di lavoro. L'insufficienza e l'illogicità della motivazione si estendono, conseguentemente, alla valutazione operata dalla Corte d'appello sulla seconda parte del testo negoziale, recante l'impegno ad “esaminare la possibilità di corrispondere l'integrativo bis con forme di pagamento che assicurino ai lavoratori un risultato equivalente agli aumenti previsti, prendendo in considerazione anche l'ipotesi di utilizzare a questo fine l'emissione di obbligazioni", costituendo all'uopo una commissione mista (che si prevedeva potesse concludere i lavori 6 entro lo stesso mese di novembre 1992, previsione poi smentita dal protrarsi del negoziato). La Corte territoriale infatti ha affermato che le parole usate dimostravano inconfutabilmente che le parti consideravano l'obbligazione pur sempre esistente e intendevano negoziare solo sulle modalità di adempimento, che avrebbero potuto consistere nella dazione di obbligazioni o azioni della società. Ma allora, se è stata assunta a presupposto la permanenza inalterata dell'obbligazione di pagamento, il ritenere che le parti collettive si fossero impegnate a negoziare un patto avente ad oggetto i modi di adempimento della stessa, costituisce inosservanza del canone interpretativo di cui all'art. 1367 cod. civ., per la semplice ragione che nessuna efficacia sul piano dei rapporti di yer lavoro avrebbe potuto attribuirsi ad un simile accordo. In conclusione erano due le opzioni interpretative astrattamente possibili: a) anche dopo l'accordo del 3.11.92 considerato di natura meramente - obbligatoria e non normativa l'azienda restava obbligata al pagamento - dell'indennità, ed era incorsa in puro e semplice inadempimento, perdurato fino alla nuova regolamentazione, del credito certo ed esigibile dei lavoratori;
b) l'accordo conteneva, accanto ad una parte “obbligatoria", anche un contenuto normativo preordinato a “sospendere" l'attualità dell'obbligo e del correlativo credito a partire dal novembre 1992, rimettendone la disciplina all'esito di apposito negozio. La Corte d'appello ha scelto la prima, escludendo che l'accordo del 1992 intendesse in qualche maniera disciplinare l'obbligazione relativa all'indennità per il periodo successivo all'ottobre 1992 ma, come posto in evidenza, il procedimento interpretativo risulta affetto da violazione delle regole di ermeneutica e vizio di motivazione. 3) Merita accoglimento anche il secondo motivo, in relazione alla ritenuta interruzione della prescrizione, che secondo la società colpiva parte del credito fatto valere. 7 La censura della società è fondata giacché la sentenza impugnata ha erroneamente attribuito valore di riconoscimento di debito idoneo ad fo interrompere la prescrizione ex art. 2944 cod. civ. al pagamento effettuato dalla società nel dicembre 1998 della somma di £ 2.254.000, la quale era stata si imputata all'erogazione dell'integrativo bis, ma la cui misura era quella determinata secondo i conteggi della società in coerenza con la tesi giuridica propugnata e quindi era di ammontare inferiore rispetto a quello preteso dal lavoratore, che intentò il presente giudizio proprio per ottenere la differenza. Invero, contrariamente ai rilievi svolti dalla Corte d'appello, per attribuire all'atto del debitore la natura di riconoscimento di debito, nessuna rilevanza può assumere la convinzione soggettiva che esso può ingenerare nel creditore e quindi non ha alcun effetto la circostanza che il SO potesse essere stato W tratto in errore dalla imputazione del pagamento fatta dalla società a titolo di integrativo bis senza ulteriori precisazioni - giacché ciò che vale per integrare la fattispecie di cui all'art. 2944 cod. civ. è la volontà del debitore. Invero è giurisprudenza costante ( tra le tante Cass. 18 febbraio 1985 n. 1405 e 8 febbraio 1992 n. 1715) che il riconoscimento di debito idoneo ad interrompere la prescrizione - pur non esigendo formule speciali e pur potendo risultare da qualsiasi manifestazione di volontà deve però implicare univocamente - l'ammissione dell'altrui diritto, dovendo concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volonta' di disconoscere la pretesa del creditore. Il riconoscimento di debito non può pertanto identificarsi nel pagamento parziale che non sia accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione "in acconto" (cfr. Cass. 29.11.93 n. 11808), e quindi nella specie, il pagamento fatto dalla società a titolo di integrativo bis nell'ammontare corrispondente alla sua tesi giuridica, e quindi in misura inferiore rispetto a quanto preteso dal lavoratore, non poteva valere come riconoscimento della quota del debito in contestazione. 8 In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro Giudice che si designa nella Corte d'Appello di Torino, affinché nel nuovo giudizio, in relazione alla parte del credito non prescritta, si proceda ad accertare in primo luogo facendo applicazione del - principio di diritto e dei criteri di indagine precisati sub n.
1 - se, attribuito in ipotesi un contenuto normativo all'accordo sindacale del 3.11.92, il rapporto di lavoro dedotto in causa potesse restarne influenzato;
b) subordinatamente all'esito positivo della prima indagine, quale sia stata l'intenzione delle parti espressa nel menzionato accordo, ponendo rimedio ai vizi di motivazione ed alle violazioni degli artt. 1362 e seg. cod. civ. riscontrati nella sentenza impugnata. Il giudice di rinvio provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Torino. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2002. IL PREDIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Мета Регин 3 0 I A 3 1 ANCELLERE S D 5 . S , T Depositato in Cancelleria . A O R T L N , A L ' 'S oggi, 20 M G. 2002. A L M O 3 S E B L 7 E R E - P I P 8 D S D - IL CANCELLIERE I I 1 A S N 1 T N G S E E O O S P G A I D G M A I R E O , F A T O D T R I A E T L R T S I L I N D E G E E D S O R E 9