Sentenza 7 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/07/2001, n. 9244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9244 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2001 |
Testo completo
1 9244/0 1 AULA "A" REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G. N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 18593/98 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Vincenzo Trezza Presidente Cron 21328 Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Rep. Dott. Luciano Vigolo Consigliere Ud. 21 mar- Dott. Giovanni Mazzarella Consigliere zo 2001 Dott. Guido Vidiri Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: LU SE, elettivamente domiciliato in Roma, via Sistina 123, presso l'avv. Ciro Centore che lo rappresenta e difende giusta de- lega in atti;
- ricorrente ·
contro
Gestione Liquidatoria USL n. 37, elettivamente domiciliata in Roma, via Oslavia n. 30, presso l'avv. Domenico Sorrentino;
Che rappre- te dall'ew. Innocenzo Mili Terni senta e dife giusta delega in atti;
1288 controricorrente avverso la sentenza n. 6302//97, decisa il 14 novembre 1997 e pub- blicata il 17 dicembre 1997, resa dal Tribunale di Napoli nel pro- cedimento n. R.G. 44371/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza de.. 21 marzo 2001 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 16 aprile 1993 LU SE conveniva in giudi- zio dinanzi al Pretore di Napoli in funzione di Giudice del Lavor 1'USL 37 al fine di ottenere il pagamento, nella misura prevista dalla tariffa istituita con DM 15 luglio 1986, del corrispettivo per le visite fiscali effettuate in forza di apposita convenzione. Resisteva l'USL 37 assumendo che le tariffe di cui al cennato DM 15 luglio 1986 riguardavano i soli medici iscritti negli elenchi di medicina fiscale dell'I.N.P.S. ed operanti nell'ambito del ser- vizio direttamente gestito da tale Istituto. Pienamente giustifi- cato era dunque il pagamento nella misura prevista dalla conven- zione stipulata col richiedente. Il Giudice adito, con sentenza in data 22 ottobre 1993, accoglie- va la domanda. Interponeva appello l'USL n. 37 e in esito il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 6302 emessa in data 14 novembre 17 dicembre 1997, in accoglimento del gravame, respingeva la domanda, condar - nava l'appellato a restituire le somme percepite in forza della 2 へ sentenza di primo grado con gli interessi in misura legale e così, per quanto rileva in questa sede, motivava la decisione. Osservava che l'art. 5, comma 13, del DL 12 settembre 1983 n. 463 riserva al Decreto Ministeriale la determinazione dei compensi pe i soli medici dell'I.N.P.S. e pertanto è consentita una diversa disposizione per gli altri medici. Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazio- ne LU SE con atto notificato in data 5 novembre 1998 e dedu - ce un unico complesso motivo. La Gestione Liquidatoria dell'USL n. 37 resiste con controricors ' notificato in data 9 dicembre 1998 e deposita memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente esaminata l'eccezione d'inammissibilità del ri- corso, fondata sul preteso difetto di legittimazione passiva, in- trodotta per la prima volta in memoria difensiva dalla Gestione liquidatoria dell'USL n. 37 e peraltro rilevabile anche di uffi- cio. Il rilievo è infondato. Invero il ricorso per cassazione è stato rivolto non già avverso la soppressa Unità Sanitaria Locale ma av- verso la Gestione Liquidatoria della stessa in persona del Commis- sario Liquidatore e quindi contro la gestione a stralcio istituita all'uopo dalla Regione Campania in ossequio al disposto dell'art. 6, comma 1 legge 23 dicembre 1994 n. 724, richiamato dalla stessa controricorrente. Con l'unico articolato motivo si denuncia, con riferimento ai nu - 3 Л meri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione di non meglio specificate norme di diritto nonché il difetto, in- sufficienza e contraddittorietà della motivazione su un punto es- senziale della controversia, individuato nel riconoscimento delle tariffe dei medici I.N.P.S. anche per la generalità dei sanitari. ma a decorrere dall'anno 1986. Si afferma ancora che non sarebbe giustificato disporre la restituzione delle somme incassate in forza della sentenza di primo grado con rivalutazione e interessi. Le censure non sono fondate. Quanto alla misura dei compensi spettanti al ricorrente si osserva che, già con sentenze del 20 dicembre 1991 n.13812 e 8 agosto 1992, n. 8310 questa Corte aveva enunciato il principio per cui il procedimento amministrativo previsto dall'art. 5 D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638, per la determinazione delle condizioni contrattuali da praticare ai medici che eseguono il controllo sullo stato di salute dei lavoratori per conto delle USL è nettamente differenziato, sia sul piano oggettivo che su quello soggettivo, dal procedimento inteso а fissare le modalità ci dell'analogo servizio di controllo organizzato dal- svolgimento Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). Pertanto, l'Istituto il decreto del Ministro del lavoro (15 luglio 1986) emanato ai sensi di tale norma, per determinare il compenso spettante ai me- dici che eseguono il controllo per conto dell'INPS, non è 4 applicabile nel rapporto fra medici ed USL in mancanza di atti amministrativi delle medesime unità che richiamino il decre- to anzidetto. In presenza di altre sentenze di questa stessa Sezione, che avevanɔ ritenuto estensibili ai medici convenzionati con le USL i tratta- menti economici previsti per i medici dell'INPS, le Sezioni unite di questa Corte, con sentenza in data 16 marzo 1995, n.3059 hannɔ risolto il contrasto convalidando l'interpretazione accolta dalle sentenze sopra espressamente richiamate, riepilogata come segue: l'art. 5, secondo comma, legge n. 300 del 1970, prevedeva che il controllo delle assenze per infermità potesse essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti (alla corresponsione delle prestazioni relative alla malattia), una volta richie- stine dal datore di lavoro;
con la legge 23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, detti controlli, siccome rientranti nel- le "competenze in materia di medicina legale" contemplati dall'art. 14, lett. q) di tale legge, vennero attribuiti alle USL, e, in via transitoria, si stabilì che gli ac- certamenti e le certificazioni continuassero ad essere svol- to dagli enti suddetti e che i rapporti fra questi e le US L disciplinati su base convenzionale (art. 75 della cita- fossero ta legge n. 833 del 1978); 5 l'art. 2, terzo comma, D.L. 30 dicembre 1979 n. 663, conver- tito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980 n. 33. stabilì che le visite di controllo fossero effettuate dai me - dici dei servizi sanitari indicati dalle regioni;
l'art. 8 bis D.L. 30 aprile 1981 n. 168, convertito con modi - ficazioni nella legge 27 giugno 1981 n. 331, dispose che 1'INPS e le USL disciplinassero l'effettuazione dei controlli aventi titolo alle pre- sullo stato di salute dei lavoratori stazioni economiche di malattia e di maternità attraverso con- venzioni da stipulare sulla base di appositi schemi-tipo ela- borati di intesa fra lo stesso istituto previdenziale e le Re- gioni;
l'art. 5, nono comma, D.L. 12 settembre 1983 n. 463, con- legge 11 novembre 1983 n. vertito con modificazioni nella 638, stabilì che, qualora gli schemi-tipo non fossero stati provveduto a formu- elaborati, il Ministro della sanità avrebbe delle menzionate parti larli direttamente ed in sostituzione originariamente a ciò legittimate. E tale potere sostitutivo è stato in effetti esercitato come risulta dal D.M. 25 febbraio 1984, ivi prevedendosi che il controllo medico-legale sullo stato di salute dei lavoratori assenti venga assicurato dalle USL e che i conseguenziali oneri per l'espletamento del servi- zio medesimo siano a carico dell'INPS; Л 6 l'art. 5, decimo comma, del citato D.L. n. 463 del provvedono ad adottare le cor - 1983, ha stabilito che le USL schemi, nonché a predispor venzioni sulla base dei suddetti re un servizio idoneo ad assicurare il controllo medicc- legale dei lavoratori;
- l'art. 5, dodicesimo comma, del citato D.L. n. 463 del 1983, l'effettuazione delle visite di cor - ha previsto che per gli ordini dei medici, istituisce pres- trollo l'INPS, sentiti so le proprie sedi liste speciali formate da medici a rap amministrazioni e da medici pubbliche porto di impiego con liberi professionisti, ai quali possono fare ricorso gli istituti previdenziali o i datori di lavoro;
- l'art. 5 penultimo comma, D.L. cit., soggiunge che, con decre- to del Ministro del lavoro, sentiti la Federazione nazionale degli ordini dei medici e il consiglio di amministraziore dell'INPS, sono stabilite le modalità dei controlli ed i compensi spettanti ai medici. E in attuazione di quest'ul- tima disposizione richiamata nel preambolo, unitamente ĉ l dodicesimo comma dell'art. 5 cit. è stato emesso il D.M. 15 luglio 1986 del Ministro del lavoro, il quale, tra l'altro, disciplina le modalità di esecuzione delle visite di controllo disposte dall'INPS di ufficio su richieste di altri enti previdenziali o dei datori di lavoro, fissa le fasce orarie ci 7 reperibilità dei lavoratori e determina le tariffe dei compensi dovuti ai medici incaricati. Da tale ricostruzione dei dati normativi, le Sezioni unite hannɔ tratto le seguenti, articolate e coerenti conclusioni che la Se - zione condivide pienamente: l'esigenza di disciplinare in modɔ uniforme l'effettuazione degli accertamenti sanitari indiffe- rentemente curati dalle USL o dall'INPS ha bensì trovato espres- sione nel regime delle convenzioni fra tali enti ed è stata al- sottolineata dalle Sezioni Unite in sede di interpre- tresì dell'art. 5 cit. in materia di fasce orarie di tazione reperibilità, in cui si è affermata la validità esclusiva del D.M. del 1986 "giacché i commi da 9 a 14 di tale articolo pongono in essere un complesso ma unitario procedimento in cui ogni fase deve tener conto ed armonizzarsi con la fase precedente, sì che la coincidenza di fasce orarie è postulata dal sistema, senza che ciò implichi offuscamento delle differenti funzioni e dei diversi ambiti di operatività a ciascun atto assegnati", Cc n esclusione comunque di una determinazione di dette fasce affida ta a due diversi provvedimenti, a seconda che la visita di cor - trollo sia eseguita dal sanitario dell'USL ○ dal sanitario iscritto nelle liste speciali dell'INPS (S.U. 8 gennaio 1992 r. 105). Ma tale esigenza di uniformità non può essere avver- tita anche in materia di compensi, ove si consideri che il solo tredicesimo comma penultimo dell'art. 5 cit.) li ir- 8 dica come oggetto del decreto ministeriale, non anche il che decimo comma relativo ai controlli disposti dalle USL, e tale limitazione è resa evidente dalla diversa disciplina rispettivamente con le USL e con dei rapporti dei medici 1'INPS. Invero, come si è già affermato, sia pure in sede di regolamento della giurisdizione (S.U.. 7 luglio 1992 n. 9377), l'attività espletata dai medici incaricati dalle USL, ai fini dei controlli domiciliari, nelle fasce orarie di reperibili- tà, dei lavoratori assenti per malattia rientra (normalmente) nell'attività di pubblico impiego a tempo pieno, come espleta- mento di un obbligo specifico, collegato direttamente ccl rapporto con le USL, cui è riferito istituzionalmente il dell'INPS, servizio, anche se per conto e con spese a carico i conseguenti riflessi retributivi (e giurisdizionali), con non già che hanno evidentemente la loro fonte disciplinatrice convenzioni ○ schemi di convenzione di cui al decino nelle - che si collocano non sul piano del rap comma dell'art. 5 cit. porto col personale medico incaricato, ma su quello del rappor- la controparte istituzionale to con l'INPS, che, in effetti, convenzionali delineati in ordire delle Regioni nei momenti all'organizzazione del servizio di controllo (v. "in parte 1393 e 25 ottobre 1991 qua" sent. sez. lav. 11 febbraio 1991 n. n. 11344) ai quali, per contro, risultano del tutto estranee istanze rappresentative dei medici ma nel rapporto di 9 pubblico impiego. Tale attività, peraltro, se normalmente no rientra nell'ambito di un rapporto di convenzionamento compres ' tra quelli programmati dall'art. 48 legge n. 833 del 1978, può tuttavia essere inclusa anche tra i limitati casi tra cui, appunto, quello di specie di conferimento dell'incarico da parte delle USL a medici non dipendenti da esse, con i quali si instauri un rapporto di natura convenzionale ovvero privato. Per tali rapporti allora la disciplina è evidentemente dettata dagli accordi collettivi uniformi per l'intero territorio na- zionale ai sensi del citato art. 48, O, in mancanza (v. S.U. 16 settembre 1991 n. 9644), dalle norme generali sui rapporti di lavoro autonomo, e quindi, ancora, senza la possibilità о ne- intervento, sia pure sostitutivo, del decreto cessità di un in tal caso, del Ministro della sanità ci ministeriale cui al tredicesimo comma dell'art. 5 più volte citato previ - sto soltanto in ordine alle convenzioni INPS - Regione ovvero I.N.P.S. USL in tema di organizzazione del servizio e non, con.e si è visto, in ordine ai rapporti con i medici. È quindi al- l'atto costitutivo del rapporto con le USL che i medici da que - ste incaricati possono ricorrere per fondare le proprie pretese retributive, non al decreto del Ministro del lavo- ro previsto dal tredicesimo comma dell'art. 5 citato. Que- sto decreto, d'altra parte, è stato emanato con espresso r - chiamo al dodicesimo comma e quindi alla materia dei contro..- 10 li effettuati dai medici incaricati dall'INPS - ed al tredice- simo comma, nel quale l'espressa previsione dei compensi a. medici non può avere una valenza generale, attesi i rilievi sopra svolti circa la diversa disciplina dei compensi per i controlli delle USL previsti dal decimo comma, ed il limitat' riferimento della medesima specifica previsione dei compensi all'ente che conferisce l'incarico (laddove l'indifferenza del- l'identità dell'ente che esegue i controlli ha rilievo, come si visto, in materia di organizzazione, e, in particolare, di fasce orarie). Né può darsi rilievo al richiamo contenuto nel tredicesimo comma dell'art. 5 alla disciplina (decimo comma) delle visite di controllo disposte dalle USL, per inferirne la estensibilità del decreto ministeriale che appunto richiama anche tale tredicesimo comma anche in tema di compensi, essendo invece il richiamo espressamente fatto appunto per quanto attiene soltanto al servizio di controllo e non anche al rapporto degli enti con i medici. Né, infine, ριό stesso fine, dal carattere trarsi argomento, allo autonon.o del tredicesimo comma rispetto a quello (il dodicesimc ) concernente l'istituzione delle liste speciali, essendo evi - dentemente arbitraria tale aggettivazione del comma, ed anod:- no l'essere iscritta una disposizione in un comma distinto dagli altri dello stesso articolo. - Questo Collegio ritiene di aderire ai principi enunciati dalle Se- zioni Unite in sede di composizione del contrasto giurisprudenzia- le sopra richiamato. Si aggiunge, per completezza, che il ricorrente, alle pagine 2 € 3 del ricorso, testualmente afferma: le tariffe di cui al DM 15.7.1986 sono state adottate dall'USL n. 37 dopo il 1986 e rece- pite con apposita delibera. Vi è anche la delibera di GR n. 757 del 24.2.87, notificata alle UUSSLL con circolare n. 349 del 7.5.87 prot. 6916, che verosimilmente non adotta alcuna differen- ziazione tra medico "USL2 e medico "I.N.P.S.">. Il ricorrente so- stiene che la delibera USL "necessariamente va interpretata in senso contrario a quanto addotto dall'ecc.mo Tribunale, e cioè con una decorrenza antecedente alla pubblicazione del D.M.". Al riguardo la sentenza denunciata, alla pagina 8, prende in esame le affermazioni dell'odierno ricorrente in ordine alla delibera USL di recepimento delle nuove tariffe e rileva che non risulta e non viene dedotta dall'attore l'esistenza di un atto amministrati- Vo atto a confortare le richieste per il periodo anteriore al DM dell'anno 1986. L'odierno ricorrente assume che il Tribunale avrebbe interpretato in modo erroneo la delibera in discorso ma non riporta detta deli- bera in ricorso, in violazione del requisito dell'autosufficienza, e neppure ne indica gli estremi. Non è d'altro canto censurata 1'affermazione del Tribunale circa 12 ے ہ la mancanza di una qualsiasi deduzione in ordine all'esistenza di un atto amministrativo di ricezione per il periodo anteriore all'anno 1986 e non vengono indicati gli atti della fase di merito da cui possa desumersi che la questione è stata sollevata prima del giudizio di legittimità. Il rilievo, tra l'altro introdotto in termini che sembrano confi- gurare un richiamo ad colorandum piuttosto che una specifica cen- sura, si appalesa dunque inammissibile sotto i numerosi profili sopra evidenziati. Va infine presa in esame la doglianza fondata sull'asserzione che non risulterebbe giustificato disporre la restituzione delle sorme percepite in eccedenza dall'odierno ricorrente con gli interess: e la rivalutazione monetaria. Osserva al riguardo la Corte che il Tribunale, come risulta chiaramente dal dispositivo della den in- ciata sentenza, si è limitato a disporre la restituzione degli im- porti percepiti per effetto della sentenza di primo grado, rifor- mata in grado di appello, con gli interessi dal pagamento e fino all'effettiva restituzione, senza fare cenno di sorta alla rivalu- tazione monetaria. Nessun cenno vi è al riguardo in parte motiva ove si richiama solamente il principio secondo cui, in applicazio- ne delle regole generali sui crediti pecuniari, vanno riconosciuti gli interessi dal giorno del pagamento. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Si ravvisano giusti motivi per l'integrale compensazione delle 13 n spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Roma, 21 marzo 2001 IL PRESIDENTE Ѵ йсенко Чевка I D A , 0 S 1 S O 3 Albalo be L 3 . A L T T 5 O , IL CONSIGLIERE ESTENSORE R B : A A ' S I N E L D L P S E A I D T N S I * G O S * O P N * E M A S I D * I A E * A , D * O O IL CANCELLIERE E * R T T * T T Depositato in Cancelleria N I S I E R A I S G L E E D L oggi, #7 LUG. 2001... R M E E O R D P U S IL CANCELLIERE 14