Sentenza 14 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/03/2001, n. 3713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3713 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2001 |
Testo completo
C.C. 58132 1 Udienza de12/20 Oggetto: INVIM R.G. 14397/1997 3 REPUBLICA ALIANA 037 OM DEL OPOLO ITALIANO SUPREMA DI CASSAZIONE Gon-7769 5 6 8 . SEZIONE TRIBUTARIA E 9 N N 1 - / O I 4 / B Z posta dai sigg.ri Magistrati: 6 . A 2 L R . L R T A . S P I . Vincenzo Carbone Presidente G D A E L T R E D Giovanni Paolini Consigliere I A 1 S D N E E S Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari T I N A E S E Dott. Antonio Merone Consigliere DI CASSAZIONE Consigliere Dott. Antonino Di Blasi CIVILE CORTE SUPREMA CAMPION N. 58132 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla EN s.p.a. in liquidazione, in persona del liquidatore Carlo Regona, elettivamente dom.ta in Roma, via Novara 51, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Taranto, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Livio Riccitiello del foro di Padova, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente- contro l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria centrale, sezione 26, n. 4504/1996, del 16.5/18.9.1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20.12.2000 dal cons. relatore dott. Eugenio Amari;
8 11 2 Udito per la contribuente l'avv. Taranto;
Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Raffaele Palmieri, il quale ha concluso per il rigetto del 1° motivo e l'accoglimento del 2° del ricorso. Svolgimento del processo 1. L'Ufficio del registro di Latisana, con avviso del 12.11.1983 notificato il 25 novembre dello stesso anno, applicava alla società per azioni EN la soprattassa per avere presentato oltre il termine prescritto (30.6.1983 ex art. 26, 4° comma, del d.l. 28.2.1983 n. 55, conv. con modificazioni in legge 6.4.1983 n. 131) la dichiarazione per l'applicazione dell'INVIM straordinaria, inviata per posta dalla contribuente il 30.6.1983 e pervenuta all'Ufficio il successivo 1° luglio dello stesso anno. La contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria di 1° grado, sostenendo che la data rilevante ai fini dell'accertamento della dichiarazione era quella della spedizione per posta e non quella dell'arrivo all'Ufficio del registro. Il ricorso veniva rigettato dalla Commissione adita con decisione in data 12.6.1984, confermata dalla Commissione tributaria di 2° grado di Udine con decisione in data 28.9.1985. Avverso quest'ultima decisione la contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria centrale, insistendo nell'assunto prospettato con il ricorso Au introduttivo. Con provvedimento del 16.6.1994 la Commissione tributaria centrale dichiarava estinto il giudizio perché nessuna delle parti aveva presentato, a norma dell'art. 75, comma 2°, del d. lgs. 546/1992, tempestiva istanza di trattazione del ricorso. In seguito a reclamo della contribuente, che assumeva che l'istanza di trattazione era stata presentata, la Commissione tributaria centrale, con la decisione in epigrafe indicata, revocava il proprio provvedimento del 16.6.1994 e rigettava il ricorso della contribuente. Assumeva detta Commissione che effettivamente l'istanza di trattazione risultava presentata nel termine prescritto;
non poteva peraltro essere accolta la domanda della società di estinzione del giudizio per definizione automatica della controversia in quanto la relativa istanza era stata respinta dall'Ufficio con provvedimento non impugnato e non sindacabile in quella sede;
d'altra parte, per stabilire se la presentazione della dichiarazione INVIM era tempestiva o meno, la data da prendere in considerazione era quella in cui la dichiarazione era pervenuta all'Ufficio competente e non quella della sua spedizione a mezzo del servizio postale. Propone ricorso per cassazione la contribuente. Resiste con controricorso l'Amministrazione finanziaria. La società EN ha depositato memoria. Motivi della decisione 1. Con il 1° motivo del ricorso la soc. EN deduce la nullità della decisione della Commissione centrale per violazione del principio del contraddittorio (artt. 360 n. 4 e 101 c.p.c.). Lamenta la contribuente che non le erano state comunicate le deduzioni scritte con cui l'Ufficio del registro affermava in modo non veritiero che il provvedimento di rigetto della domanda di "condono" fiscale non era stato impugnato, divenendo così irrevocabile. Con il 2° motivo la soc. EN denuncia la falsa applicazione dell'art. 25 d.p.r. 636/1972, l'omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 365 n. 5 c.p.c.) e la mancata sospensione del processo. Deduce la ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione tributaria centrale, dalla documentazione allegata si rilevava che il provvedimento di rigetto dell'istanza di condono era stato tempestivamente impugnato e che fin dal 1994 pendeva giudizio di appello dinanzi alla Commissione tributaria di 2° grado di Udine. Precisa al riguardo che la Commissione tributaria di 1° grado di Udine aveva rigettato il ricorso avverso il provvedimento di diniego del condono sulla base del presupposto, poi risultato infondato, che il giudizio relativo all'applicazione della soprattassa si era estinto per il mancato invio di copia 3 ( dell'istanza di trattazione alla Commissione tributaria centrale. Quest'ultimo giudice non poteva quindi entrare nel merito della controversia ma avrebbe dovuto sospendere il processo in attesa della definizione della controversia sulla validità dell'istanza di condono. La ricorrente chiede, pertanto, la cassazione della decisione impugnata, con ogni consequenziale provvedimento. L'Amministrazione Finanziaria dà atto nel controricorso che la soc. EN aveva presentato due istanze di condono fiscale. La prima, in data 1.4.1992, era stata rigettata dall'Ufficio perché la legge 413/1991 non prevedeva tra le controversie definibili quelle in tema di INVIM straordinaria. Il provvedimento di diniego era stato impugnato e il procedimento era effettivamente ancora pendente nel 2° grado del giudizio. La seconda istanza di "condono" era stata presentata il 21.6.1993 e con essa la ricorrente aveva invocato la legge 24.3.1993 n. 75. Tale istanza era stata respinta dall'Ufficio perché la norma invocata estendeva il "condono" all'INVIM straordinaria solo limitatamente alla controversie relative all'accertamento di maggiore valore e non alle dichiarazioni tardive;
il provvedimento di diniego non era stato poi impugnato dalla contribuente. Con memoria illustrativa la società EN deduce che nessuna seconda istanza di condono era stata presentata ma solo un'integrazione della precedente regolarmente impugnata e non ancora decisa in modo definitivo.
2. Il 1° motivo del ricorso é infondato. A norma dell'art. 27 del d.p.r. 636/1972, le memorie e le repliche devono essere depositate dalle parti in cancelleria ma non comunicate alla parte avversa. Nessuna violazione del principio del contraddittorio si é quindi verificata.
3. Con riferimento al 2° motivo del ricorso si osserva che la censura relativa alla falsa applicazione dell'art. 25 del d.p.r. 636/1972 risulta incomprensibile riguardando detta norma il termine e le modalità di presentazione del ricorso alla Commissione tributaria centrale. i La doglianza per la mancanza e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.) non può essere esaminata perché con il ricorso per cassazione avverso le decisioni della Commissione tributaria centrale si possono denunciare, a norma dell'art. 111 della Costituzione, soltanto le violazioni di legge, con riferimento sia alla legge regolatrice del processo sia a quella del rapporto sostanziale controverso, ma non i vizi di motivazione. Il 2° motivo merita invece accoglimento nella parte in cui si lamenta che la Commissione tributaria avrebbe dovuto sospendere il processo in attesa che si definisse la controversia sulla validità dell'istanza di "condono" fiscale. Osserva al riguardo il Collegio che é incontroverso, e quindi non richiede alcun accertamento di fatto precluso in sede di legittimità, che é pendente dinanzi alla Commissione tributaria regionale, in seguito ad impugnazione del provvedimento di rigetto dell'Ufficio del registro, la controversia relativa all'applicabilità del condono fiscale per la presentazione tardiva della dichiarazione per l'INVIM straordinaria 1983. Ora la Commissione tributaria centrale, pur ritenendo, con pronunzia sul punto non impugnata, che la questione della definibilità per condono fiscale della controversia non era sindacabile in quella sede (neppure, deve intendersi, con una delibazione incidentale), ha omesso di sospendere il processo in attesa della risoluzione della questione medesima nella sede ritenuta propria. In tal modo, dipendendo la decisione della presente causa da quella relativa all'applicabilità nella specie del condono fiscale, incorrendo nella violazione della norma di cui all'art. 295 c.p.c., applicabile, per costante orientamento sia della Corte di Cassazione sia della Corte Costituzionale ( per quest'ultima cfr. sentenza n. 404 del 4.11.1991), al processo tributario regolato dal d.p.r. 636/1972. Né rileva che il ricorrente non abbia fatto espresso riferimento all'art. 295 c.p.c. in materia di sospensione necessaria, in quanto la mancata indicazione delle norme di diritto violate non determina 1 5 l'inammissibilità del ricorso, allorché, sulla base dei motivi di censura, sia possibile agevolmente collegare ai motivi stessi le norme predette. Rigettato il 1° motivo del ricorso, va quindi accolto per quanto di ragione il secondo motivo, con cassazione della sentenza impugnata in ordine al profilo accolto e rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia, che si uniformerà al principio di diritto sopra enunciato in ordine all'applicabilità nella specie dell'art. 295 c.p.c..
P.Q.M.
Rigetta il 1° motivo del ricorso, accoglie per quanto di ragione il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in ordine al profilo accolto e rinvia, anche per le 1 spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia. S AZIONE Roma, 20.12.2000 S A Il Presidente Il Consigliere est. C Ex istin C R O T IL CANCELLIERE C1 AM AN MO сколо DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi... 14 MAR 2001. IL CANCELLIERE C1 AM AN صف قة E 6 8 N 9 A O 1 I I / Z 4 R / A . 6 A R N 2 T T . - S U R I . B B P G . . I E L D R L R L T A E . A D B D I A S A T E N I E T 1 R S 3 N E I 1 E A T S . E A N M