CASS
Sentenza 3 aprile 2026
Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/04/2026, n. 12636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12636 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
Testo completo
Penale Sent. Sez. 6 Num. 12636 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: BENEDETTI MARIA GRAZIA Data Udienza: 03/03/2026 detenzione domiciliare, valutandola come possibile in motivazione, omettendo di indicare nel dispositivo quanto concordato tra le parti in merito alla sostituzione della pena. 3. L'errore materiale può essere rettificato in questa sede, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen. Non è infatti necessario procedere all'annullamento della sentenza, atteso il principio secondo cui "in tema di giudizio di legittimità, i casi di rettificazione della motivazione enumerati nell'art. 619, commi 1 e 2, cod. proc. pen. non sono tassativi, sicché risulta suscettibile di correzione ogni erroneo enunciato contenuto nella sentenza impugnata del quale sia palese e pacifica la riconoscibilità e che non comporti la necessità dell'annullamento" (Sez.3, n.37770 del 26/09/2025 Rv. 288864). La ragione di ciò è stata condivisibilmente individuata nella legge delega 16 febbraio 1987 n.81, nella parte in cui all'art. 2, comma 1, n.1 enuncia il criterio in forza del quale il codice di procedura penale deve tendere alla "massima semplificazione dello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale". La Suprema Corte ha, peraltro, sottolineato che la norma in esame, nel prevedere la rettificazione nel giudizio di legittimità, costituisce disposizione speciale e derogatoria della più generale disciplina della correzione di errori materiali dettata dall'art. 130 cod. proc. pen., nella parte in cui consente alla Corte di cassazione di procedere direttamente alla correzione anche in presenza della condizione ostativa posta dall'art. 130 cod. proc. pen. che preclude tale facoltà al giudice competente a conoscere dell'impugnazione, ove la stessa sia dichiarata inammissibile (Sez. 3, n. 30236 del 09/03/2022, Nardelli, Rv. 283650). Diversamente, alla correzione dovrebbe procedere il giudice di merito con spreco di attività processuale e mantenimento in vita, medio tempore, di un errore palesemente e pacificamente riconoscibile contenuto nel dispositivo della sentenza. 3. Deve pertanto, in accoglimento del ricorso, essere rettificato il dispositivo della sentenza emessa in data 04/11/2025 dal Tribunale di Napoli, disponendo ex art. 20-bis cp la sostituzione della pena detentiva irrogata nella corrispondente detenzione domiciliare. 2
P.Q.M.
Letto l'art. 619 cpp rettifica il dispositivo della sentenza impugnata disponendo ex art. 20-bis cp la sostituzione della pena detentiva irrogata nella corrispondente detenzione domiciliare. Così deciso il 03/03/2026
P.Q.M.
Letto l'art. 619 cpp rettifica il dispositivo della sentenza impugnata disponendo ex art. 20-bis cp la sostituzione della pena detentiva irrogata nella corrispondente detenzione domiciliare. Così deciso il 03/03/2026