Sentenza 23 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/07/2002, n. 10736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10736 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA OR EM DI IO Oggetto Omessa manutenzione - condizioni107 3 6/0 2 della strada e segnalazione SEZIONE TERZA CIVILE di pericolo - Responsabilità della P.A.- Composta dagli Ill.mi Sigo R.G.N. 19295/99 Presidente Dott. Vincenzo CARBONE Dott. Ugo FAVARA Consigliere Cron.28342 Consigliere Dott. Roberto PREDEN 2234 Rep. ConsigliereDott. Michele LO PIANO Ud. 05/02/02 Dott. Ennio MALZONE Rel. Consigliere OR EM DI IO . ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. Sole sul ricorso proposto da: per diritti € 155 23 LUG. 2002. TARI EZIO, TARI SERGIO, domiciliati in elettivamente IL CANCELLIERE 27, presso lo studio ROMA VIA DI SANTA COSTANZA MONTEMARANO (AVV. ANDREA SOLFANELLI), difesi dagli avvocati MARIO RAPANA', LILIANA TARI, giusta delega in CANCELLERIA atti;
ricorrenti
contro
PROVINCIA DI LATINA, in persona del Presidente pro tempore Avv. Paride Martella, elettivamente domiciliata OR EM DI IO in ROMA VIALE DI VILLA MASSIMO 36, presso 10 studio UFFICIO COPIE 2002 Rilasciata copia legale of dell'avvocato RENATO DELLA BELLA, difesa dall'avvocato TARIal Sig. 324 ALBERTO STELLATO, giusta delega in atti;
per diritti €72 # 27 103 *. CANCELLIERE controricorrente avverso la sentenza n. 252/99 del Tribunale di LATINA, Sezione II Civile, emessa il 12/01/99 e depositata il 01/03/99 (R.G. 1829/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/02 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito 1'Avvocato Francesco D'ASTICE (per delega Avv. Mario RAPANA'); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore - Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso perchè fondato il II ed il IV motivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 4.6.97 AR IO e AR SE, ri- spettivamente conducente e proprietario del motoveicolo Honda tg. LT-76727, convenivano in giudizio avanti il giudice di pace di latina l'Amministrazione Provinciale di Latina per il risarcimento dei danni subiti a segui- to del sinistro verificatosi in data 10.6.95 sulla strada provinciale "Romana Vecchia" in agro di Sermone- allorchè TA IO, a causa di una buca profonda eta, di notevoli dimensioni nella sede stradale, perdeva il controllo del motomezzo e cadeva a terra, riportando lesioni personali, oltre ai danni materiali al motovei- 2 colo. La convenuta, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda attrice, controdeducendo che l'evento dannoso era da imputarsi all'eccessiva veloci- tà tenuta dal conducente del motoveicolo, che non aveva consentito a costui di avvistare in tempo utile la bu- ca, sebbene di notevoli dimensioni. Il giudice di pace con sentenza 88/99, in accogli- mento della domanda attrice, condannava la convenuta al pagamento in favore di AR SE della somma di L.
5.420.000 con rivalutazione e interessi e della somma di L. 8.619.300, oltre interessi, in favore di AR IO. Avverso tale sentenza proponeva appello l'Amministrazione Provinciale di Latina e il tribunale di Latina con sentenza 12.1.99/1.3.99, in riforma dell'impugnata sentenza, ha rigettato la domanda attri- ce e condannato gli appellati al pagamento dei due gra- di di giudizio in favore dell'appellante. Per la cassazione della decisione ricorrono AR IO e AR SE esponendo tre motivi. Resiste con controricorso l'Amministrazione Provin- ciale di latina con salvezza delle spese del grado. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si deduce l'omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di rappresentanza processuale, nonostante la contestazione in appello del mancato deposito della delibera di conferimento dell'incarico al difensore, n. 193 del 24.4.98, richia- mata nella procura ad litem, e si sostiene che la fon- datezza di tale eccezione è assorbente dei successivi motivi di ricorso. Con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 C.C. in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, si censura la sentenza impugnata nel pun- to in cui ha ritenuto che era onere dell'attore fornire la prova della colpa dell'ente convenuto ed ha negato il diritto al risarcimento del danno degli attori sul presupposto che costoro non avevano fornito la medesi- ma prova, e si sostiene, invece, che stante l'obbligo della P.A. di eliminare o quantomeno segnalare le si- tuazioni di pericolo per l'utente della strada, in quanto espressione del principio del neminem laedere, toccava all'ente convenuto, una volta che gli attori avevano provato il nesso di causalità materiale, prova- re l'assenza di colpa, mentre era emerso dall'istruttoria espletata in primo grado la preesi- stenza di una situazione di pericolo latente connessa allo stato di dissesto della strada, a causa della qua- le altri veicoli erano rimasti incidentati nella buca, e che tale fatto era stato denunciati anche dalla stam- pa locale. Con il terzo motivo di ricorso, deducendo violazio- ne e falsa applicazione dell'art. 2043 C.C., nonché omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia e omessa valutazione della prova, si censura la sentenza impugnata nel punto in cui, a SO- stegno dell'asserzione del mancato adempimento colpevolezza dell'entedell'onere della prova della convenuto, ha ritenuto la visibilità della buca e la prevedibilità dell'evento da parte di AR IO, se co- stui avesse tenuto una condotta di guida più prudente, e si sostiene, invece, che tale giudizio contrasta con quanto accertato dallo stesso giudice di appello circa le caratteristiche della buca (di grosse dimensioni) e collocazione (in prossimità dell'incrocio) chela sua la rendevano non avvistabile se non all'ultimo momento, come dichiarato dai testi, ed escludevano che in pros- simità della medesima l'utente della strada potesse te- nere una velocità eccessiva. Il primo motivo è infondato, risultando che la co- pia conforme della delibera di incarico n. 193 del 24.4.98 è stata regolarmente depositata all'atto della costituzione in appello dell'Amministrazione appellante con il deposito del fascicolo di parte nel quale fu in- serita. Trattandosi di un'eccezione che non incide sulla validità del procedimento ed era eventualmente suscet- tibile di sanatoria, non rileva, l'omessa pronuncia del giudice su tale specifico punto. Il secondo e il terzo motivo possono essere esami- nati congiuntamente perché riflettono entrambi l'errore nell'iter formativo del convincimento del giudice circa la visibilità e prevedibilità dell'ostacolo, sostanzia- tosi nel denunciato vizio di motivazione. Vale in proposito considerare che la responsabilità della P.A., per danni conseguenti a difetto di manuten- zione della strada, è configurabile quando la strada, a causa delle condizioni in cui sia tenuta, presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, in rela- zione al carattere obiettivo della non visibilità e а quello subietivo della non prevedibilità (Cass. civ. 95/8823. Conseguentemente la violazione degli obblighi di manutenzione e segnalazione da parte dell'ente proprie- tario della strada non può, di per sé stessa, costitui- re fonte di responsabilità risarcitoria verso il dan- neggiato, se costui non prova la sussistenza dell'insidia sotto il duplice profilo dell'invisibilità e imprevedibilità dell'ostacolo. Orbene, nel caso in esame il tribunale, dopo avere correttamente inquadrato la fattispecie nell'ipotesi di responsabilità ex art. 2043 C.C., ha accertato l'esistenza di una buca di notevoli dimensioni, collo- cata in prossimità dell'incrocio, e ha dato atto che secondo le dichiarazioni dei testi la medesima non era visibile se non da vicino. Tuttavia, anziché considerare provata la sussisten- za dell'insidia, ha ritenuto che la responsabilità del sinistro fosse da attribuirsi alla condotta di guida del motociclista a causa della eccessiva velocità con cui procedeva in quel momento, desumendo tale elemento di giudizio dall'entità delle lesioni da costui ripor- tate senza tener conto del contrasto di tale elemento con l'ubicazione della buca in prossimità dell'incrocio, e, quindi, della materiale impossibilità per il motociclista di mantenere una velocità elevata in tale punto della strada. Ne consegue l'accoglimento del ricorso e la cassa- zione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, anche per le spese del presente gra- do di giudizio.
P. Q. M.
La Cassazione, III sezione civile accoglie il ri- corso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello Così deciso in Roma addì CONSIGLIERE EST. di Roma.
5.2.2002. IL PRESIDENTE Depositata in Cancelleria Oggi,83.07.02 INE 01 Dott.ssa Maria Aiello ILCANCEL 109T129,11 456T 20,56 TOT. 149,77 + 17 806 -18,00 2 A M O 2005 R E T A TR G N U E L E te LL 7 rsa 6 E 107 D e v 9 ZIA in N Registrore E G A (euro f a