CASS
Sentenza 11 maggio 2023
Sentenza 11 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/05/2023, n. 19987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19987 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da TT HI MA RA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/05/2022 della Corte di appello di Reggio Calabria letti gli atti, il ricorso e Nef-dinanza impugnata;
C_- udita la relazione del consigliere Anna Criscuolo;
lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale FA AR, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione. RITENUTO IN FATTO 1. Decidendo in sede di rinvio, la Corte di appello di Reggio Calabria ha rideterminato la pena inflitta a TT HI MA RA in anni 3 e mesi 2 di reclusione, confermando la pena accessoria. La pena è stata inflitta per i reati riuniti di lesione, tentata violenza privata e violazione di domicilio aggravata, oggetto dei capi 15,17,18,19 e 20 dell'imputazione, stante l'estinzione per prescrizione del reato associativo, oggetto del capo 1), dichiarata da questa Corte, che con la sentenza di annullamento aveva eliminato la relativa pena e disposto il rinvio solo per la 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 19987 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 29/03/2023 rideterminazione della pena, che era stata calcolata prendendo a base proprio il reato associativo, ritenuto più grave. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di TT HI MA RA, che ne chiede l'annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione. Deduce che la Corte di appello ha omesso di motivare sui motivi formulati con l'atto di appello con i quali si censurava la mancata risposta alla richiesta di assoluzione per il reato associativo e l'omessa motivazione relativamente all'aumento di pena per la continuazione e all'applicazione del minimo della pena. A seguito dell'annullamento disposto, la sentenza impugnata non contiene alcuna motivazione in punto di determinazione della pena, sia per la pena base, indicata senza specificare le ragioni della sua determinazione e disattendendo la richiesta di determinazione nel minimo, sia per la determinazione dell'aumento per l'aggravante contestata al capo 19). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. La difesa trascura che l'annullamento con rinvio è stato disposto al solo fine di rideterminare la pena per i reati di cui ai capi 15, 17, 18, 19 e 20 in relazione ai quali è divenuta definitiva l'affermazione di responsabilità a seguito della ritenuta inammissibilità dei relativi motivi di ricorso (pag. 21-22 della sentenza di annullamento n. 28536 del 04/05/2021). Trascura, altresì, che questa Corte ha dichiarato inammissibili anche i motivi con i quali era stato censurato sia il difetto di motivazione in relazione all'aumento di pena per la continuazione, che la Corte territoriale aveva applicato accogliendo l'appello del PG, sia l'omessa motivazione sulla richiesta difensiva di riconoscimento delle attenuanti generiche e di contenimento della pena nel minimo edittale. In particolare, questa Corte ha ritenuto le censure assolutamente generiche al pari dell'atto di appello sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, articolato in termini sovrapponibili al motivo di ricorso, rilevando l'inammissibilità erroneamente non rilevata dai giudici di appello (pag. 23 sentenza di annullamento). Ne deriva che era preclusa la riproposizione dei motivi sulla determinazione della pena nel minimo e sull'aumento applicato per la continuazione, sicché la Corte di appello correttamente si è limitata a rimodulare la pena, prendendo a base del calcolo, quale reato più grave, il delitto di cui al capo 19, una volta esclusa la sussistenza del reato associativo, e applicando l'aumento di giorni 20 di reclusione per ciascuno dei reati in continuazione. 2 All'inarnmissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 29 marzo 2023
C_- udita la relazione del consigliere Anna Criscuolo;
lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale FA AR, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione. RITENUTO IN FATTO 1. Decidendo in sede di rinvio, la Corte di appello di Reggio Calabria ha rideterminato la pena inflitta a TT HI MA RA in anni 3 e mesi 2 di reclusione, confermando la pena accessoria. La pena è stata inflitta per i reati riuniti di lesione, tentata violenza privata e violazione di domicilio aggravata, oggetto dei capi 15,17,18,19 e 20 dell'imputazione, stante l'estinzione per prescrizione del reato associativo, oggetto del capo 1), dichiarata da questa Corte, che con la sentenza di annullamento aveva eliminato la relativa pena e disposto il rinvio solo per la 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 19987 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 29/03/2023 rideterminazione della pena, che era stata calcolata prendendo a base proprio il reato associativo, ritenuto più grave. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di TT HI MA RA, che ne chiede l'annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione. Deduce che la Corte di appello ha omesso di motivare sui motivi formulati con l'atto di appello con i quali si censurava la mancata risposta alla richiesta di assoluzione per il reato associativo e l'omessa motivazione relativamente all'aumento di pena per la continuazione e all'applicazione del minimo della pena. A seguito dell'annullamento disposto, la sentenza impugnata non contiene alcuna motivazione in punto di determinazione della pena, sia per la pena base, indicata senza specificare le ragioni della sua determinazione e disattendendo la richiesta di determinazione nel minimo, sia per la determinazione dell'aumento per l'aggravante contestata al capo 19). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. La difesa trascura che l'annullamento con rinvio è stato disposto al solo fine di rideterminare la pena per i reati di cui ai capi 15, 17, 18, 19 e 20 in relazione ai quali è divenuta definitiva l'affermazione di responsabilità a seguito della ritenuta inammissibilità dei relativi motivi di ricorso (pag. 21-22 della sentenza di annullamento n. 28536 del 04/05/2021). Trascura, altresì, che questa Corte ha dichiarato inammissibili anche i motivi con i quali era stato censurato sia il difetto di motivazione in relazione all'aumento di pena per la continuazione, che la Corte territoriale aveva applicato accogliendo l'appello del PG, sia l'omessa motivazione sulla richiesta difensiva di riconoscimento delle attenuanti generiche e di contenimento della pena nel minimo edittale. In particolare, questa Corte ha ritenuto le censure assolutamente generiche al pari dell'atto di appello sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, articolato in termini sovrapponibili al motivo di ricorso, rilevando l'inammissibilità erroneamente non rilevata dai giudici di appello (pag. 23 sentenza di annullamento). Ne deriva che era preclusa la riproposizione dei motivi sulla determinazione della pena nel minimo e sull'aumento applicato per la continuazione, sicché la Corte di appello correttamente si è limitata a rimodulare la pena, prendendo a base del calcolo, quale reato più grave, il delitto di cui al capo 19, una volta esclusa la sussistenza del reato associativo, e applicando l'aumento di giorni 20 di reclusione per ciascuno dei reati in continuazione. 2 All'inarnmissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 29 marzo 2023