Sentenza 13 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/2002, n. 5338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5338 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2002 |
Testo completo
IN NOME DE05 33 8 / 02 Aula 'A' REPUBBLICA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 15922/99 Consigliere Cron.16253 Dott. Giovanni MAZZARELLA Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA - Consigliere Ud.10/01/02 Rel. Consigliere Dott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente S EN TENZ A sul ricorso proposto da: ER RI, domiciliata in ROMA presso LA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, CANCELLERIA rappresentata e difesa dall'avvocato CARMELO D'AGOSTINO, giusta delega in atti;
ricorrente - j contro in persona del Ministro pro ■ MINISTERO DELL'INTERNO, tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente 2002 contro 70 -1- - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, GABRIELLA PESCOSOLIDO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 567/98 del Tribunale di MESSINA, depositata il 09/02/99 - R.G.N. 435/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/02 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza in data 9 febbraio 1999 il Tribunale di Messina, facendo proprie le conclusioni della consulenza tecnica di ufficio nuovamente disposta nel giudizio di secondo grado, ha rigettato la domanda, già respinta dal Pretore, con la quale ER RI aveva chiesto la condanna del Ministero dell'Interno ad erogarle la pensione e l'indennità di accompagnamento, osservando che l'invalidità permanente dalla quale era risultata affetta la ricorrente incideva sulla capacità di lavoro e di guadagno in misura inferiore al minimo previsto dalla legge e non era tale da impedirle l'autonoma soddisfazione degli elementari bisogni di vita. Per la cassazione di questa sentenza ER RI ha proposto ricorso notificato sia al Ministero dell'Interno, che resiste con controricorso, sia all'INPS, che ha depositato la cap procura speciale al proprio difensore. Motivi della decisione Preliminarmente la Corte rileva che il ricorso è stato notificato anche all'INPS, sebbene l'Istituto non abbia assunto, per quanto emerge dalla sentenza impugnata, non censurata in parte qua dalla ricorrente, qualità di parte nel pregresso grado di merito. Il difetto di questa qualità determina la declaratoria di inammissibilità del ricorso, costituendo ius receptum il principio della necessaria coincidenza fra legittimazione, anche passiva, alla impugnazione ed assunzione della ripetuta qualità nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata (vedi, tra le numerose altre conformi, Cass. 10 ottobre 1999 n. 10894, 27 febbraio 1998 n.2201, 27 febbraio 1997 n.1752, 27 agosto 1996 n.8750). Non vi è luogo a condanna della ricorrente al rimborso delle spese processuali a favore dell'INPS, poichè l'Istituto ha depositato la (sola) procura speciale, senza partecipare alla udienza di discussione. 3 La Corte, ciò premesso, osserva che, con l'unico motivo di ricorso e con denuncia di violazione dell'art. 1 legge 21 novembre 1988 n.508, degli artt. 12 e 13 legge 30 marzo 1971 n.118, di omessa valutazione di alcuni fattori invalidanti e di motivazione obiettivamente errata e in contrasto con le risultanze processuali e con le norme dela materia, la sentenza impugnata è censurata per non aver considerato e valorizzato tutti gli elementi di prova acquisiti al giudizio che dimostravano la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento, non essendo la RI in condizione di compiere gli atti fondamentali della vita e di autogestirsi. Il ricorso non è fondato. Trova, nel caso concreto, applicazione il principio, ripetutamente affermato in materia di controversie di previdenza e assistenza obbligatoria, alla stregua del quale, quando il giudice del merito basi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, eventuali lacune ed errori della consulenza si riflettono sulla sentenza, viziandone la motivazione. Peraltro, perché ciò si verifichi, deve trattarsi di obiettive carenze o di deficienze diagnostiche, di incongruenze ed affermazioni illogiche e scientificamente errate, e non già di semplice difformità tra il significato ed il valore attribuiti dal consulente a determinati dati e fatti patologici ed il significato ed il valore agli stessi elementi attribuiti dalla parte (per tutte, vedi Cass. 9 gennaio 1992 n.142). Nella specie, la ricorrente non evidenzia lacune decisive nella individuazione delle malattie da lei sofferte - consistenti, secondo il CTU, in "sindrome depressiva ansiosa, postumi di frattura al femore destro, gonoartrosi bilaterale in soggetto con empty sella e reperto R.M.N. di atrofia cerebrale marcata con lieve espressione clinica" - e neppure la sussistenza di un palese contrasto tra la diagnosi dell'ausiliario tecnico e il quadro sintomatologico accertato, tale da suggerire chiaramente la erroneità del giudizio medico legale rispetto a nozioni scientificamente indiscusse, né lamenta l'omissione di 4 esami di laboratorio e strumentali, dai quali non poteva e non doveva prescindersi ai fini di una corretta diagnosi, ma, sotto forma di denuncia di violazione di legge e di vizi di motivazione, si limita sostanzialmente a censurare l'apprezzamento contenuto nella sentenza impugnata in quanto difforme dalla sua propria valutazione della gravità delle varie affezioni e dei loro (negativi) riflessi sulla capacità di lavoro e sulla possibilità di autonomamente soddisfare gli elementari bisogni di vita;
con ciò investendo la Corte di un sindacato inammissibile, dal momento che il controllo di legittimità non consente di ripetere l'accertamento di fatto nel quale si risolve la identificazione delle infermità sofferte dall'interessato e la valutazione della loro idoneità a determinarne una invalidità (o inabilità) lavorativa giuridicamente rilevante, in quanto accertamento demandato per legge in via esclusiva al giudice del merito (cfr., tra tante, Cass. 11 gennaio 2000 n.225, 8 agosto 1998 n.7798, 26 gennaio 1998 n.751, 21 gennaio 1998 n.530). Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Non va pronunciata condanna alle spese a favore del Ministero dell'Interno, trovando applicazione l'art. 152 disp.att.cp.c.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti dell'INPS e lo rigetta nei confronti del Ministero dell'Interno. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 10 gennaio 2002 Il Presidente Il Cons. estensore English I wan faliellal.c I D 3 3 fille 5 0 . 1 . M T A R 3 S S A 7 ' I - L CANCEL A L 8 T D L - , , 1 E A O 1 D ellería S L I E L S P E O S G N B I E G N S E G I L O A A T A A O S L D T Phille O L T E P I , E R M I D O I R D A T S O D I G E E T R N E S E 5