CASS
Sentenza 25 settembre 2023
Sentenza 25 settembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/09/2023, n. 27312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27312 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13691/2020 R.G. proposto da: BA TE dei Paschi di Siena, in qualità di incorporante la BA Toscana s.p.a., con gli avvocati prof. Pasquale Russo e Francesco Padovani, nel domicilio eletto presso l’avv. Sara Menichetti, in Roma, alla via Giuseppe Zanardelli, n. 34; – ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, nel suo domicilio in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; – controricorrente – Oggetto: silenzio rigetto su rimborso tributi pagati- cartella controlli automatizzati – inammissibilità. Civile Sent. Sez. 5 Num. 27312 Anno 2023 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: FRACANZANI MARCELLO MARIA Data pubblicazione: 25/09/2023 11 – 13691-2020 – 27/06/2023 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la Toscana, n.1259/08/19, pronunciata il 10 giugno 2019 e depositata il 18 settembre 2019, non notificata. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 giugno 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani;
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Aldo Cennicola che si è riportato alle conclusioni già rese dal Sostituto Procuratore Generale Giuseppe EL che ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso con assorbimento del secondo;
Rilevato che non è stata chiesta discussione dalle parti. FATTI DI CAUSA Nella propria dichiarazione dei redditi sull’anno di imposta 1992 la BA Toscana esponeva un credito in vecchio conio equivalente a €.20.228.458,32. Nulla ricevendo, proponeva estinzione indicando nel 1996 un credito Irpeg di pari importo. Il rimborso era comunicato dal Ministero compente con missiva del marzo 2000 e si concretava nell’assegnazione di titoli di Stato pari all’80% del dovuto, diviso in capitale ed interessi, precisando che la parte rimanente sarebbe stata rimborsata dall’ufficio competente. Poiché alla data del marzo 2010 il credito vantato non era stato ancora rimborsato, nuova istanza di sollecito al rimborso era presentata da BA TE dei Paschi di Siena, nel frattempo incorporante l’originaria creditrice BA Toscana s.p.a., cui seguivano diversi incontri, finché nel dicembre 2012 l’Agenzia delle entrate bonificava due somme: una a titolo rimborso Irpeg 1992, la seconda a titolo di interessi sul rimborso Irpeg 1992, per l’importo di €.2.887.612,42. Su tale secondo importo verte l’odierno giudizio che nasce da un contenzioso sulla norma applicabile per il calcolo degli interessi. Ed infatti, l’istituto di credito ha invocato l’applicazione dell’art. 44 d.P.R. n. 602/1973, volendo riconosciuti gli interessi anche sul primo dei semestri del 1994, oltre al computo e rimborso degli interessi 11 – 13691-2020 – 27/06/2023 MMF ultradecennali di cui all’art. 1, commi 139 e 140, l. n. 244/2007, mentre l’Ufficio invocava l’applicazione dell’art. 44 bis del prefato decreto n. 602/1973, che regola i rimborsi automatizzati/collettivi, per cui il primo semestre del 1994 non avrebbe dovuto essere calcolato. Le ragioni dell’istituto erano apprezzate solo parzialmente dal collegio di prossimità che accordava il diritto al rimborso degli interessi ultradecennali ex l. n. 244/2007, ma rigettava la domanda principale, ritenendo applicabile l’art. 44 bis, donde spiccava appello BA TE Paschi, cui replicava l’Ufficio interponendo appello incidentale sul capo di propria soccombenza. Il grado d’appello esitava con accoglimento dell’incidentale erariale ed il rigetto del principale, ritenendo invero applicabile l’art. 44 bis del più volte citato d.P.R. n. 602/1973 e, per l’effetto, ritenendo insussistenti i presupposti per il calcolo degli interessi ultradecennali di cui alla legge finanziaria n. 244/2007. Avverso questa sentenza propone ricorso l’istituto di credito contribuente, spiegando due mezzi, cui replica con tempestivo controricorso l’Avvocatura generale dello Stato. RAGIONI DELLA DECISIONE Vengono proposti due motivi di ricorso. .I. Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli articoli 44 e 44 bis del d.P.R. n. 602/1973, nonché dell’art. 1, commi 139 e 140, l. n. 244/2007, nella sostanza affermando essersi di fronte a procedura ordinaria e non al regime speciale delle liquidazioni automatizzate, predicando la sussunzione sub art. 44 del prefato testo, cui segue la spettanza degli interessi anche sul primo semestre del 1994 ed il calcolo degli interessi ultradecennali. Con il secondo motivo prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 e 2729 c.c., oltre che dei predetti articoli 44 e 44 bis del d.P.R. n. 602/1973, nonché dell’art. 1, commi 139 e 140, l. n. 244/2007, nella sostanza affermando che, ove dovesse trattarsi di liquidazione automatizzata, allora non sarebbe stata 11 – 13691-2020 – 27/06/2023 MMF data la prova del rimborso collettivo proprio di quella procedura ed errata sarebbe la sentenza in scrutinio che l’ha data per acquisita. I due motivi, strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente, vertendosi sull’unica quaestio iuris della norma applicabile, se la regola generale o la disciplina speciale, cui segue per trascinamento la questione degli interessi decennali. .II. Da una parte, la tesi dell’istituto si fonda sulle modalità concrete di rimborso, dall’altra la tesi dell’Ufficio che guarda il carattere automatizzato del rimborso su dichiarazione presentata nel 1992 e non da istanza di rimborso da inserire manualmente, in disparte il significato dell’istanza di cui all’art 38 d.P.R. n. 602/1973. La soluzione interpretativa della parte contribuente trova il sostegno degli argomenti della Procura generale ove afferma che la linea di demarcazione dell'ambito applicativo della norma generale di cui all'art.44 d.P.R. 602/1973 rispetto alla norma derogatoria di cui all'art.44 bis non può essere individuata nel semplice fatto che l'eccedenza di imposta versata risulti dalla liquidazione effettuata a norma dell'art.36 bis d.P.R. 600 del 1973. Infatti l'art.44 comma 2 prevede che esso si applichi "anche nelle ipotesi di cui all'art.38 quinto comma e 41 secondo comma", cioè nei casi in cui l'importo dell'imposta versata è superiore a quella liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art.36 bis;
la casistica è quindi corrispondente a quella prevista dall'art.44 bis, applicabile ai rimborsi effettuati con le modalità previste dall'art.42 bis, il quale, identicamente, si riferisce "all'esecuzione dei rimborsi previsti dall'art.38 quinto comma e dall'art.41 secondo comma emergenti a seguito delle liquidazioni effettuate a norma dell'art.36 bis". Né diverse soluzioni ermeneutiche vengono prospettate da parte pubblica, salvo valorizzare la procedura di rimborso come conseguente ad una dichiarazione. Ed infatti, i tradizionali canoni di genus ad speciem non aiutano ed individuare un discrimen fra regola generale e regola speciale quando entrambe, come messo in luce dalla Procura generale, finiscono per sovrapporsi in larga misura. 11 – 13691-2020 – 27/06/2023 MMF .III. Per uscire dall’impasse, si può allora muovere da una diversa prospettiva e guardare alle modalità di rimborso per ricostruire in quale fattispecie debba essere inquadrato. Come correttamente osservato dalla ricorrente, l'elemento che individua l'ambito applicativo della procedura derogatoria di cui all'art.44 bis, deve essere individuato nel carattere automatizzato e generalizzato della procedura di liquidazione del rimborso eseguita a norma dell'art.36 bis, primo comma, entro il termine (peraltro, ordinatorio) di un anno dall'inizio del periodo di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo, mediante l'adozione della procedura informatica collettiva descritta nello stesso art.42 bis. Nel caso in esame è invece pacifico che la procedura di rimborso adottata è stata di tipo individuale e si è svolta attraverso plurime interlocuzioni del contribuente (mediante presentazioni di istanze di sollecito ed incontri) con l'Ufficio, il quale si è determinato ad emettere gli specifici ordinativi di pagamento nell'anno 2012 rispetto ad un credito di imposta esposto nella dichiarazione presentata nell'anno 1993 con riferimento all'anno di imposta 1992. Non sarebbe tanto lo sforamento del termine annuale, cui pure deve essere dato un giusto valore, ma la circostanza che non vi sia stata procedura collettiva a far escludere l’ipotesi della norma derogatoria di cui all’art. 42 bis. Detto diversamente, gli elementi fattuali nello svolgimento della procedura e la mancanza di produzione documentale (da parte pubblica) a sostegno di una procedura collettiva, inducono a riguardare il rimborso come procedura individuale, attratta alla norma generale di cui all’art. 44 del più volte citato decreto presidenziale. .IV. Sennonché questa tesi sconta l’incertezza di guardare al comportamento successivo delle parti, non sempre uniforme e che, in ogni caso, è canone di interpretazione negoziale (ex art. 1962 c.c. e ss.), quel non è il rapporto (autoritativo) tributario. Più coerente al sistema è ancorare la disciplina al momento genetico, dove i tributi sorti da dichiarazione seguono la procedura impoesattiva 11 – 13691-2020 – 27/06/2023 MMF su controllo automatizzato di cui all’art. 36 bis del d.P.R. 600/1973 e la disciplina di rimborso ai cui all’art. 44 bis del d.P.R. n. 602/1973, in disparte le modalità (ed i tempi) del rimborso che -ove ritenuti pregiudizievoli- comportano l’esperimento di azione di risarcimento. Trattandosi di rapporto tributario sorto in base a dichiarazione dei redditi, deve essere seguita la regola di rimborso di cui all’art. 44 bis, precitato. Un tanto garantisce uniformità di principio e regola, individuando un momento univoco -quello ove sorge il rapporto tributario- da cui far discendere le regole per la sua disciplina, tanto per il versamento, quanto per il rimborso, senza lasciare spazio ad ipotesi di disponibilità delle parti. Pertanto, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in €.settemilaottocento/00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 27 giugno 2023
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Aldo Cennicola che si è riportato alle conclusioni già rese dal Sostituto Procuratore Generale Giuseppe EL che ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso con assorbimento del secondo;
Rilevato che non è stata chiesta discussione dalle parti. FATTI DI CAUSA Nella propria dichiarazione dei redditi sull’anno di imposta 1992 la BA Toscana esponeva un credito in vecchio conio equivalente a €.20.228.458,32. Nulla ricevendo, proponeva estinzione indicando nel 1996 un credito Irpeg di pari importo. Il rimborso era comunicato dal Ministero compente con missiva del marzo 2000 e si concretava nell’assegnazione di titoli di Stato pari all’80% del dovuto, diviso in capitale ed interessi, precisando che la parte rimanente sarebbe stata rimborsata dall’ufficio competente. Poiché alla data del marzo 2010 il credito vantato non era stato ancora rimborsato, nuova istanza di sollecito al rimborso era presentata da BA TE dei Paschi di Siena, nel frattempo incorporante l’originaria creditrice BA Toscana s.p.a., cui seguivano diversi incontri, finché nel dicembre 2012 l’Agenzia delle entrate bonificava due somme: una a titolo rimborso Irpeg 1992, la seconda a titolo di interessi sul rimborso Irpeg 1992, per l’importo di €.2.887.612,42. Su tale secondo importo verte l’odierno giudizio che nasce da un contenzioso sulla norma applicabile per il calcolo degli interessi. Ed infatti, l’istituto di credito ha invocato l’applicazione dell’art. 44 d.P.R. n. 602/1973, volendo riconosciuti gli interessi anche sul primo dei semestri del 1994, oltre al computo e rimborso degli interessi 11 – 13691-2020 – 27/06/2023 MMF ultradecennali di cui all’art. 1, commi 139 e 140, l. n. 244/2007, mentre l’Ufficio invocava l’applicazione dell’art. 44 bis del prefato decreto n. 602/1973, che regola i rimborsi automatizzati/collettivi, per cui il primo semestre del 1994 non avrebbe dovuto essere calcolato. Le ragioni dell’istituto erano apprezzate solo parzialmente dal collegio di prossimità che accordava il diritto al rimborso degli interessi ultradecennali ex l. n. 244/2007, ma rigettava la domanda principale, ritenendo applicabile l’art. 44 bis, donde spiccava appello BA TE Paschi, cui replicava l’Ufficio interponendo appello incidentale sul capo di propria soccombenza. Il grado d’appello esitava con accoglimento dell’incidentale erariale ed il rigetto del principale, ritenendo invero applicabile l’art. 44 bis del più volte citato d.P.R. n. 602/1973 e, per l’effetto, ritenendo insussistenti i presupposti per il calcolo degli interessi ultradecennali di cui alla legge finanziaria n. 244/2007. Avverso questa sentenza propone ricorso l’istituto di credito contribuente, spiegando due mezzi, cui replica con tempestivo controricorso l’Avvocatura generale dello Stato. RAGIONI DELLA DECISIONE Vengono proposti due motivi di ricorso. .I. Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli articoli 44 e 44 bis del d.P.R. n. 602/1973, nonché dell’art. 1, commi 139 e 140, l. n. 244/2007, nella sostanza affermando essersi di fronte a procedura ordinaria e non al regime speciale delle liquidazioni automatizzate, predicando la sussunzione sub art. 44 del prefato testo, cui segue la spettanza degli interessi anche sul primo semestre del 1994 ed il calcolo degli interessi ultradecennali. Con il secondo motivo prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 e 2729 c.c., oltre che dei predetti articoli 44 e 44 bis del d.P.R. n. 602/1973, nonché dell’art. 1, commi 139 e 140, l. n. 244/2007, nella sostanza affermando che, ove dovesse trattarsi di liquidazione automatizzata, allora non sarebbe stata 11 – 13691-2020 – 27/06/2023 MMF data la prova del rimborso collettivo proprio di quella procedura ed errata sarebbe la sentenza in scrutinio che l’ha data per acquisita. I due motivi, strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente, vertendosi sull’unica quaestio iuris della norma applicabile, se la regola generale o la disciplina speciale, cui segue per trascinamento la questione degli interessi decennali. .II. Da una parte, la tesi dell’istituto si fonda sulle modalità concrete di rimborso, dall’altra la tesi dell’Ufficio che guarda il carattere automatizzato del rimborso su dichiarazione presentata nel 1992 e non da istanza di rimborso da inserire manualmente, in disparte il significato dell’istanza di cui all’art 38 d.P.R. n. 602/1973. La soluzione interpretativa della parte contribuente trova il sostegno degli argomenti della Procura generale ove afferma che la linea di demarcazione dell'ambito applicativo della norma generale di cui all'art.44 d.P.R. 602/1973 rispetto alla norma derogatoria di cui all'art.44 bis non può essere individuata nel semplice fatto che l'eccedenza di imposta versata risulti dalla liquidazione effettuata a norma dell'art.36 bis d.P.R. 600 del 1973. Infatti l'art.44 comma 2 prevede che esso si applichi "anche nelle ipotesi di cui all'art.38 quinto comma e 41 secondo comma", cioè nei casi in cui l'importo dell'imposta versata è superiore a quella liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art.36 bis;
la casistica è quindi corrispondente a quella prevista dall'art.44 bis, applicabile ai rimborsi effettuati con le modalità previste dall'art.42 bis, il quale, identicamente, si riferisce "all'esecuzione dei rimborsi previsti dall'art.38 quinto comma e dall'art.41 secondo comma emergenti a seguito delle liquidazioni effettuate a norma dell'art.36 bis". Né diverse soluzioni ermeneutiche vengono prospettate da parte pubblica, salvo valorizzare la procedura di rimborso come conseguente ad una dichiarazione. Ed infatti, i tradizionali canoni di genus ad speciem non aiutano ed individuare un discrimen fra regola generale e regola speciale quando entrambe, come messo in luce dalla Procura generale, finiscono per sovrapporsi in larga misura. 11 – 13691-2020 – 27/06/2023 MMF .III. Per uscire dall’impasse, si può allora muovere da una diversa prospettiva e guardare alle modalità di rimborso per ricostruire in quale fattispecie debba essere inquadrato. Come correttamente osservato dalla ricorrente, l'elemento che individua l'ambito applicativo della procedura derogatoria di cui all'art.44 bis, deve essere individuato nel carattere automatizzato e generalizzato della procedura di liquidazione del rimborso eseguita a norma dell'art.36 bis, primo comma, entro il termine (peraltro, ordinatorio) di un anno dall'inizio del periodo di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo, mediante l'adozione della procedura informatica collettiva descritta nello stesso art.42 bis. Nel caso in esame è invece pacifico che la procedura di rimborso adottata è stata di tipo individuale e si è svolta attraverso plurime interlocuzioni del contribuente (mediante presentazioni di istanze di sollecito ed incontri) con l'Ufficio, il quale si è determinato ad emettere gli specifici ordinativi di pagamento nell'anno 2012 rispetto ad un credito di imposta esposto nella dichiarazione presentata nell'anno 1993 con riferimento all'anno di imposta 1992. Non sarebbe tanto lo sforamento del termine annuale, cui pure deve essere dato un giusto valore, ma la circostanza che non vi sia stata procedura collettiva a far escludere l’ipotesi della norma derogatoria di cui all’art. 42 bis. Detto diversamente, gli elementi fattuali nello svolgimento della procedura e la mancanza di produzione documentale (da parte pubblica) a sostegno di una procedura collettiva, inducono a riguardare il rimborso come procedura individuale, attratta alla norma generale di cui all’art. 44 del più volte citato decreto presidenziale. .IV. Sennonché questa tesi sconta l’incertezza di guardare al comportamento successivo delle parti, non sempre uniforme e che, in ogni caso, è canone di interpretazione negoziale (ex art. 1962 c.c. e ss.), quel non è il rapporto (autoritativo) tributario. Più coerente al sistema è ancorare la disciplina al momento genetico, dove i tributi sorti da dichiarazione seguono la procedura impoesattiva 11 – 13691-2020 – 27/06/2023 MMF su controllo automatizzato di cui all’art. 36 bis del d.P.R. 600/1973 e la disciplina di rimborso ai cui all’art. 44 bis del d.P.R. n. 602/1973, in disparte le modalità (ed i tempi) del rimborso che -ove ritenuti pregiudizievoli- comportano l’esperimento di azione di risarcimento. Trattandosi di rapporto tributario sorto in base a dichiarazione dei redditi, deve essere seguita la regola di rimborso di cui all’art. 44 bis, precitato. Un tanto garantisce uniformità di principio e regola, individuando un momento univoco -quello ove sorge il rapporto tributario- da cui far discendere le regole per la sua disciplina, tanto per il versamento, quanto per il rimborso, senza lasciare spazio ad ipotesi di disponibilità delle parti. Pertanto, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in €.settemilaottocento/00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 27 giugno 2023