Articolo 3 della Legge 16 ottobre 1953, n. 799
Articolo 2Articolo 4
Versione
15 novembre 1953
Art. 3.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro per l'esercizio - finanziario dal 1 luglio 1953 al 30 giugno 1954 in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella B).
Entrata in vigore il 15 novembre 1953