CASS
Sentenza 25 settembre 2023
Sentenza 25 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/09/2023, n. 38921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38921 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN RI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del P.G. Penale Sent. Sez. 4 Num. 38921 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 07/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 22 settembre 2022 la Corte d'appello di Bari, ha confermato la sentenza del 24.3.2022 con cui il Gup presso il locale Tribunale all'esito di rito abbreviato, aveva ritenuto NC RI colpevole dei reati di cui all'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 (capi 1) e 2)) (detenzione per uso non esclusivamente personale e cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina unitamente a DE FR) e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed Euro 14.000 di multa. 2. Avverso detta sentenza NC RI, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione/articolato in tre motivi. Con il primo deduce ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen.la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della fattispecie autonoma di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309 del 1990 nonché la violazione di legge. tit ci i I1 Si assume che la Corte territoriale 0,escluso la configurabilità della fattispecie de qua con motivazione manifestamente illogica facendo riferimento a più condotte in un certo lasso temporale mentre in realtà la condotta é circoscritta al solo 12.6.2021. Inoltre non è stato rinvenuto materiale atto al confezionamento, né un bilancino di precisione, né contabilità o ulteriori somme di denaro. Con il secondo motivo contesta la ritenuta recidiva atteso che i fatti per cui si procede non possono costituire espressione di maggiore pericolosità sociale. Con il terzo motivo deduce, con riferimento alla confisca della somma di denaro in sequestro, la mancanza assoluta di motivazione con riferimento ad ogni questione dedotta al punto 2 dell'atto di appello nonché l'erronea applicazione dell'art. 73, comma 7 bis d.p.r. 309 del 1990 e 240 bis cod.pen. Si censura la confisca della somma di denaro di cui l'imputato é stato trovato in possesso (Euro 400,00) e non quella relativa al corrispettivo della cessione di cocaina /crack contestata. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo é infondato. 2 Va premesso che in materia di sostanze stupefacenti, è legittimo il mancato riconoscimento della lieve entità, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, qualora la singola cessione di una quantità modica, o non accertata, di droga costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, nè occasionale, sostanza stupefacente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata l'esclusione da parte del giudice di merito dell'ipotesi attenuata in ragione della capacità degli imputati di diffondere in modo non episodico né occasionale sostanza stupefacente in un determinato contesto territoriale, desunta dall'intensità del traffico, dalla pluralità di sostanze vendute, dalla sussistenza di una rudimentale organizzazione dell'attività criminale, da una numerosa e fedele clientela acquisita, e da incassi ingenti) (Sez. 4, n. 40720 del 26/04/2017, Rv. 270767). Ebbene, in applicazione di tale principio, la sentenza impugnata ha escluso la sussunzione delle condotte contestate nell'alveo dell'art. 73, comma 5, malgrado la modestia del quantitativo di droga rinvenuto in possesso del DE, sul rilievo che l'attività di spaccio si é articolata in forma sistematica e professionale e ciò tenendo conto del numerosi contatti intercorsi tra il NC ed il DE, della somma di Euro 1600,00 trovata in possesso del NC e 'V;rii I-; messaggistica che evidenzia l'esistenza di una platea di assuntori e quindi acquirenti di sostanza stupefacente. 2. Parimenti infondato é il secondo motivo. Ed invero, correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto la contestata recidiva alla luce del precedente specifico relativo ad un fatto commesso il 14.10.2019 nonché di un precedente giudiziario per un arresto in flagranza per spaccio e detenzione illecita di gr. 16 di cocaina commessi il 16.6.2019. 3. Infondato é anche il terzo motivo. Premesso che è certamente ammessa la confisca del danaro che costituisca provento (cioè profitto) del reato di vendita di sostanze stupefacenti quando tale sia il reato per cui si procede, nella specie la Corte territoriale ha ritenuto che il denaro confiscato si correli con nesso di pertinenzialità all'attività di cessione rubricata sub 2) con la conseguente corretta applicazione dell'art. 73, comma 7 bis, d.p.r. 309 del 1990 ( (circa la necessità del detto nesso tra possesso di stupefacente e reato sequestrato, si vedano Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900, in motivazione;
Sez. 2, n. 41778 del 30/09/2015, CI Di Domanico, Rv. 265247, in motivazione). 4. In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali. 3 7.7.2023 tensore
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del P.G. Penale Sent. Sez. 4 Num. 38921 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 07/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 22 settembre 2022 la Corte d'appello di Bari, ha confermato la sentenza del 24.3.2022 con cui il Gup presso il locale Tribunale all'esito di rito abbreviato, aveva ritenuto NC RI colpevole dei reati di cui all'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 (capi 1) e 2)) (detenzione per uso non esclusivamente personale e cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina unitamente a DE FR) e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed Euro 14.000 di multa. 2. Avverso detta sentenza NC RI, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione/articolato in tre motivi. Con il primo deduce ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen.la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della fattispecie autonoma di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309 del 1990 nonché la violazione di legge. tit ci i I1 Si assume che la Corte territoriale 0,escluso la configurabilità della fattispecie de qua con motivazione manifestamente illogica facendo riferimento a più condotte in un certo lasso temporale mentre in realtà la condotta é circoscritta al solo 12.6.2021. Inoltre non è stato rinvenuto materiale atto al confezionamento, né un bilancino di precisione, né contabilità o ulteriori somme di denaro. Con il secondo motivo contesta la ritenuta recidiva atteso che i fatti per cui si procede non possono costituire espressione di maggiore pericolosità sociale. Con il terzo motivo deduce, con riferimento alla confisca della somma di denaro in sequestro, la mancanza assoluta di motivazione con riferimento ad ogni questione dedotta al punto 2 dell'atto di appello nonché l'erronea applicazione dell'art. 73, comma 7 bis d.p.r. 309 del 1990 e 240 bis cod.pen. Si censura la confisca della somma di denaro di cui l'imputato é stato trovato in possesso (Euro 400,00) e non quella relativa al corrispettivo della cessione di cocaina /crack contestata. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo é infondato. 2 Va premesso che in materia di sostanze stupefacenti, è legittimo il mancato riconoscimento della lieve entità, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, qualora la singola cessione di una quantità modica, o non accertata, di droga costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, nè occasionale, sostanza stupefacente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata l'esclusione da parte del giudice di merito dell'ipotesi attenuata in ragione della capacità degli imputati di diffondere in modo non episodico né occasionale sostanza stupefacente in un determinato contesto territoriale, desunta dall'intensità del traffico, dalla pluralità di sostanze vendute, dalla sussistenza di una rudimentale organizzazione dell'attività criminale, da una numerosa e fedele clientela acquisita, e da incassi ingenti) (Sez. 4, n. 40720 del 26/04/2017, Rv. 270767). Ebbene, in applicazione di tale principio, la sentenza impugnata ha escluso la sussunzione delle condotte contestate nell'alveo dell'art. 73, comma 5, malgrado la modestia del quantitativo di droga rinvenuto in possesso del DE, sul rilievo che l'attività di spaccio si é articolata in forma sistematica e professionale e ciò tenendo conto del numerosi contatti intercorsi tra il NC ed il DE, della somma di Euro 1600,00 trovata in possesso del NC e 'V;rii I-; messaggistica che evidenzia l'esistenza di una platea di assuntori e quindi acquirenti di sostanza stupefacente. 2. Parimenti infondato é il secondo motivo. Ed invero, correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto la contestata recidiva alla luce del precedente specifico relativo ad un fatto commesso il 14.10.2019 nonché di un precedente giudiziario per un arresto in flagranza per spaccio e detenzione illecita di gr. 16 di cocaina commessi il 16.6.2019. 3. Infondato é anche il terzo motivo. Premesso che è certamente ammessa la confisca del danaro che costituisca provento (cioè profitto) del reato di vendita di sostanze stupefacenti quando tale sia il reato per cui si procede, nella specie la Corte territoriale ha ritenuto che il denaro confiscato si correli con nesso di pertinenzialità all'attività di cessione rubricata sub 2) con la conseguente corretta applicazione dell'art. 73, comma 7 bis, d.p.r. 309 del 1990 ( (circa la necessità del detto nesso tra possesso di stupefacente e reato sequestrato, si vedano Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900, in motivazione;
Sez. 2, n. 41778 del 30/09/2015, CI Di Domanico, Rv. 265247, in motivazione). 4. In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali. 3 7.7.2023 tensore
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.