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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/11/2025, n. 1528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1528 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6806/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa CA SC Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice dott.ssa LB FA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 23.10.2025 tra
C.F. nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Matteo Notaro e dell'Avv. Andrea Bonaiti, elettivamente domiciliati in Merate, Via Statale n. 5/R, presso e nello studio dei difensori, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: Separazione Consensuale e Divorzio Congiunto
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Disposizioni generali
1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. pronunciare la separazione personale dei signori e Parte_1 Parte_2 matrimonio civile celebrato nel Comune di Rovellasca (CO) il giorno 09.07.2021, Atto di matrimonio N. 17, P. 2, S. C, anno 2021;
Disposizioni di carattere patrimoniale ed economico
3. i coniugi si danno e prendono reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e dunque dichiarano di non vantare l'uno nei confronti dell'altra alcuna pretesa a titolo di alimenti e/o di mantenimento;
4. i coniugi, salvo quanto previsto nel presente atto, dichiarano di aver preventivamente regolato tra loro ogni ulteriore situazione patrimoniale, attestando che nulla residua in termini di pretesa dell'uno nei confronti dell'altro a tale titolo;
5. per quanto concerne il mutuo della casa coniugale, entrambi i coniugi continueranno a pagare al 50% la rata mensile fino all'estinzione dello stesso, mediante il c/c bancario cointestatato in essere, pertanto il sig. depositerà su tale conto corrente l'importo di € 290,00 a tale Pt_2 titolo;
6. le spese condominiali relative alla casa coniugale sita in Giussano (MB), saranno a carico esclusivo della sig.ra far data da gennaio 2026 quanto il marito si trasferirà nel nuovo Pt_1 appartamento in locazione;
fino a quel momento, le spese verranno equamente divise tra i coniugi.
Disposizioni relative alla prole
7. la figlia minore risiederà prevalentemente con la madre nella casa coniugale Persona_1
a quest'ultima assegnata, sita in Giussano (MB), via Isonzo n. 7, stabilendosene comunque l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori.
I coniugi si impegnano pertanto a prendere di comune accordo le decisioni più importanti per l'istruzione, l'educazione e la salute della figlia, avendo a riferimento essenziale l'interesse di quest'ultima, in un'ottica di reciproca, fattiva e costante collaborazione e responsabilità;
8. in ragione dell'affidamento congiunto innanzi stabilito, i ricorrenti convengono di adoperarsi e collaborare fra loro per far sì che ciascuno possa vedere (e stare con) la figlia con libertà di giorni ed orari, previo accordo telefonico fra gli stessi. L'ottemperanza al presente impegno di collaborazione da parte dei coniugi dovrà tener conto (contemporaneamente) anche delle rispettive e reciproche esigenze, in particolare lavorative, avendo comunque a principio ispiratore quello di soddisfare, da parte di entrambi, gli interessi, le aspirazioni, i desideri e le necessità della figlia e comunque nel pieno rispetto dei suoi impegni scolastici, ricreativi Per_1
e sportivi;
9. in ogni caso, il padre potrà vedere e tenerla con sé, dati l'impegni lavorativi della Per_1 madre, tutti i sabati dalle ore 08.00 alle ore 20.00, orario in cui la madre andrà a recuperare la figlia presso l'abitazione del padre o in luogo dagli stessi concordato, salvo diverso accordo tra le parti;
10. a partire da gennaio 2026, quanto il sig. si trasferirà nel nuovo appartamento, Pt_2 quest'ultimo terrà con sé a fine settimana alternati, a partire dal sabato mattina alle ore Per_1
8.00 e fino al lunedì mattina quando il sig. la accompagnerà all'asilo; il padre terrà Pt_2 quindi la figlia a dormire presso la propria abitazione il sabato e la domenica. Tali accordi non saranno operativi durante i periodi delle vacanze natalizie, pasquali ed estive, e con eventuali periodi di viaggio che fossero eventualmente concordati tra i genitori, salvo diverso accordo tra le parti;
11. nel periodo di vacanze estive, la minore potrà trascorrere un minimo di 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, presso ciascuno dei due genitori, indipendentemente da loro villeggiature fuori sede. Nel restante periodo estivo, frequenterà ciascun genitore in Per_1 maniera alternata, secondo il calendario valido per tutto il resto dell'anno;
12. per quanto concerne i ponti e le festività (natalizie, patronali, pasquali, nazionali, etc.) alla minore verrà proposta sempre, di anno in anno, l'alternanza con ciascun genitore, e la suddivisione delle relative vacanze in periodi di pari durata;
13. il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento di Pt_2 Pt_1
la somma mensile di € 510,00= (comprensiva della quota parte relativa all'asilo nido Per_1 privato che frequenta pari ad € 250,00), rivalutabile annualmente sulla base dell'indice Per_1
ISTAT, il pagamento dovrà essere effettuato entro il giorno 15 di ogni mese;
14. le spese straordinarie, verranno suddivise tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, seguendo il Protocollo Tribunale / Ordine Avvocati di Monza del 07 maggio 2018;
15. la quota delle spese straordinarie di competenza del sig. verrà rimborsata Pt_2 mensilmente sulla base delle effettive disponibilità del medesimo e con un conguaglio il 31/12 di ogni anno.
DOMANDA PER LO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
I signori e chiedono al Tribunale di Monza in composizione Parte_1 Parte_2
Collegiale, ex art. 473 bis 49 c.p.c., accertato il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale delle parti, Voglia pronunciare con sentenza lo scioglimento del matrimonio celebrato nel Comune di Rovellasca (CO) il giorno 09.07.2021, Atto di matrimonio
N. 17, P. 2, S. C, anno 2021, ordinando la trascrizione al competente Ufficiale dello stato civile. Motivi della decisione
I coniugi e con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. Parte_1 Parte_2 personalmente sottoscritto e depositato telematicamente, premesso di aver contratto matrimonio in Rovellasca in data 9.7.2021 (Atto n. 17, Parte II, Serie C, Anno 2021 degli atti del Comune di Rovellasca) e dalla cui unione è nata la figlia (in data 1.3.2023), hanno Per_1 congiuntamente chiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte sopra richiamate, come confermate dalle parti con note scritte depositate alla scadenza del termine assegnato alle parti del 24.11.2025.
Tanto premesso deve essere pronunciata la separazione dei coniugi in conformità alla richiesta congiunta delle parti stante l'intollerabilità della convivenza ex art. 151, comma 1 c.c. come dedotta dalle parti.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi come richiamate possono essere omologate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia (1.3.2023) e, per le Per_1 restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Si provvede come in dispositivo.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3
n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P Q M
Il Tribunale non definendo il giudizio, sulla domanda proposta da e Parte_1
così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Rovellasca in data 9.7.2021. 2. Omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti come recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
3. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Rovellasca, affinchè sia annotata a margine dell'atto di matrimonio.
4. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27.11.2025
Il Presidente
CA SC
Il Giudice est.
LB FA
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa CA SC Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice dott.ssa LB FA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 23.10.2025 tra
C.F. nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Matteo Notaro e dell'Avv. Andrea Bonaiti, elettivamente domiciliati in Merate, Via Statale n. 5/R, presso e nello studio dei difensori, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: Separazione Consensuale e Divorzio Congiunto
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Disposizioni generali
1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. pronunciare la separazione personale dei signori e Parte_1 Parte_2 matrimonio civile celebrato nel Comune di Rovellasca (CO) il giorno 09.07.2021, Atto di matrimonio N. 17, P. 2, S. C, anno 2021;
Disposizioni di carattere patrimoniale ed economico
3. i coniugi si danno e prendono reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e dunque dichiarano di non vantare l'uno nei confronti dell'altra alcuna pretesa a titolo di alimenti e/o di mantenimento;
4. i coniugi, salvo quanto previsto nel presente atto, dichiarano di aver preventivamente regolato tra loro ogni ulteriore situazione patrimoniale, attestando che nulla residua in termini di pretesa dell'uno nei confronti dell'altro a tale titolo;
5. per quanto concerne il mutuo della casa coniugale, entrambi i coniugi continueranno a pagare al 50% la rata mensile fino all'estinzione dello stesso, mediante il c/c bancario cointestatato in essere, pertanto il sig. depositerà su tale conto corrente l'importo di € 290,00 a tale Pt_2 titolo;
6. le spese condominiali relative alla casa coniugale sita in Giussano (MB), saranno a carico esclusivo della sig.ra far data da gennaio 2026 quanto il marito si trasferirà nel nuovo Pt_1 appartamento in locazione;
fino a quel momento, le spese verranno equamente divise tra i coniugi.
Disposizioni relative alla prole
7. la figlia minore risiederà prevalentemente con la madre nella casa coniugale Persona_1
a quest'ultima assegnata, sita in Giussano (MB), via Isonzo n. 7, stabilendosene comunque l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori.
I coniugi si impegnano pertanto a prendere di comune accordo le decisioni più importanti per l'istruzione, l'educazione e la salute della figlia, avendo a riferimento essenziale l'interesse di quest'ultima, in un'ottica di reciproca, fattiva e costante collaborazione e responsabilità;
8. in ragione dell'affidamento congiunto innanzi stabilito, i ricorrenti convengono di adoperarsi e collaborare fra loro per far sì che ciascuno possa vedere (e stare con) la figlia con libertà di giorni ed orari, previo accordo telefonico fra gli stessi. L'ottemperanza al presente impegno di collaborazione da parte dei coniugi dovrà tener conto (contemporaneamente) anche delle rispettive e reciproche esigenze, in particolare lavorative, avendo comunque a principio ispiratore quello di soddisfare, da parte di entrambi, gli interessi, le aspirazioni, i desideri e le necessità della figlia e comunque nel pieno rispetto dei suoi impegni scolastici, ricreativi Per_1
e sportivi;
9. in ogni caso, il padre potrà vedere e tenerla con sé, dati l'impegni lavorativi della Per_1 madre, tutti i sabati dalle ore 08.00 alle ore 20.00, orario in cui la madre andrà a recuperare la figlia presso l'abitazione del padre o in luogo dagli stessi concordato, salvo diverso accordo tra le parti;
10. a partire da gennaio 2026, quanto il sig. si trasferirà nel nuovo appartamento, Pt_2 quest'ultimo terrà con sé a fine settimana alternati, a partire dal sabato mattina alle ore Per_1
8.00 e fino al lunedì mattina quando il sig. la accompagnerà all'asilo; il padre terrà Pt_2 quindi la figlia a dormire presso la propria abitazione il sabato e la domenica. Tali accordi non saranno operativi durante i periodi delle vacanze natalizie, pasquali ed estive, e con eventuali periodi di viaggio che fossero eventualmente concordati tra i genitori, salvo diverso accordo tra le parti;
11. nel periodo di vacanze estive, la minore potrà trascorrere un minimo di 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, presso ciascuno dei due genitori, indipendentemente da loro villeggiature fuori sede. Nel restante periodo estivo, frequenterà ciascun genitore in Per_1 maniera alternata, secondo il calendario valido per tutto il resto dell'anno;
12. per quanto concerne i ponti e le festività (natalizie, patronali, pasquali, nazionali, etc.) alla minore verrà proposta sempre, di anno in anno, l'alternanza con ciascun genitore, e la suddivisione delle relative vacanze in periodi di pari durata;
13. il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento di Pt_2 Pt_1
la somma mensile di € 510,00= (comprensiva della quota parte relativa all'asilo nido Per_1 privato che frequenta pari ad € 250,00), rivalutabile annualmente sulla base dell'indice Per_1
ISTAT, il pagamento dovrà essere effettuato entro il giorno 15 di ogni mese;
14. le spese straordinarie, verranno suddivise tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, seguendo il Protocollo Tribunale / Ordine Avvocati di Monza del 07 maggio 2018;
15. la quota delle spese straordinarie di competenza del sig. verrà rimborsata Pt_2 mensilmente sulla base delle effettive disponibilità del medesimo e con un conguaglio il 31/12 di ogni anno.
DOMANDA PER LO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
I signori e chiedono al Tribunale di Monza in composizione Parte_1 Parte_2
Collegiale, ex art. 473 bis 49 c.p.c., accertato il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale delle parti, Voglia pronunciare con sentenza lo scioglimento del matrimonio celebrato nel Comune di Rovellasca (CO) il giorno 09.07.2021, Atto di matrimonio
N. 17, P. 2, S. C, anno 2021, ordinando la trascrizione al competente Ufficiale dello stato civile. Motivi della decisione
I coniugi e con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. Parte_1 Parte_2 personalmente sottoscritto e depositato telematicamente, premesso di aver contratto matrimonio in Rovellasca in data 9.7.2021 (Atto n. 17, Parte II, Serie C, Anno 2021 degli atti del Comune di Rovellasca) e dalla cui unione è nata la figlia (in data 1.3.2023), hanno Per_1 congiuntamente chiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte sopra richiamate, come confermate dalle parti con note scritte depositate alla scadenza del termine assegnato alle parti del 24.11.2025.
Tanto premesso deve essere pronunciata la separazione dei coniugi in conformità alla richiesta congiunta delle parti stante l'intollerabilità della convivenza ex art. 151, comma 1 c.c. come dedotta dalle parti.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi come richiamate possono essere omologate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia (1.3.2023) e, per le Per_1 restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Si provvede come in dispositivo.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3
n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P Q M
Il Tribunale non definendo il giudizio, sulla domanda proposta da e Parte_1
così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Rovellasca in data 9.7.2021. 2. Omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti come recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
3. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Rovellasca, affinchè sia annotata a margine dell'atto di matrimonio.
4. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27.11.2025
Il Presidente
CA SC
Il Giudice est.
LB FA