Cass. pen., sez. I, sentenza 16/01/2015, n. 16656
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Sentenza 16 gennaio 2015

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, quarto comma, D.L. 23 dicembre 2013 n. 146, nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di conversione (legge 21 febbraio 2014, n. 10), laddove prevede l'esclusione dei condannati ammessi alla detenzione domiciliare dalla disciplina di maggiore favore - stabilita, per i condannati ristretti in ambiente carcerario, quanto all'entità della detrazione di pena per semestre ai fini della liberazione anticipata - in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., sia perché la condizione del condannato ristretto in carcere in una situazione emergenziale di sovraffollamento non è equiparabile a quella di chi ha potuto fruire delle maggiori possibilità di reinserimento sociale assicurate dal regime di detenzione domiciliare e si trova in una posizione alla quale sono estranee le finalità deflattive e compensative alla base dell'intervento normativo, sia perché il condannato ammesso alla detenzione domiciliare può comunque beneficiare della liberazione anticipata ordinaria.

In tema di liberazione anticipata, la speciale disciplina introdotta dall'art. 4 D.L. 23 dicembre 2013 n. 146, nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di conversione (legge 21 febbraio 2014, n. 10), non si applica ai condannati ammessi alla detenzione domiciliare, anche nelle ipotesi in cui tale misura alternativa sia stata disposta, a sensi dell'art. 16 nonies D.L. 15 gennaio 1991, n. 8 (convertito, con modificazioni, in L. 15 marzo 1991, n. 82), in favore di coloro che hanno collaborato con la giustizia. (In motivazione, la S.C. ha evidenziato, tra l'altro, che le disposizioni in questione, che ampliano l'entità della detrazione di pena per semestre, costituiscono misure di carattere straordinario e temporaneo introdotte per ridurre con effetti immediati il sovraffollamento carcerario, e quindi postulano in ogni caso l'effettiva permanenza del condannato, nei periodi di riferimento, presso gli istituti penitenziari).

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  • 1Raccolta sentenze della Cassazione Penale - anno 2015
    Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 26 ottobre 2015

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 16/01/2015, n. 16656
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16656
Data del deposito : 16 gennaio 2015

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