Sentenza 16 gennaio 2015
Massime • 2
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, quarto comma, D.L. 23 dicembre 2013 n. 146, nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di conversione (legge 21 febbraio 2014, n. 10), laddove prevede l'esclusione dei condannati ammessi alla detenzione domiciliare dalla disciplina di maggiore favore - stabilita, per i condannati ristretti in ambiente carcerario, quanto all'entità della detrazione di pena per semestre ai fini della liberazione anticipata - in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., sia perché la condizione del condannato ristretto in carcere in una situazione emergenziale di sovraffollamento non è equiparabile a quella di chi ha potuto fruire delle maggiori possibilità di reinserimento sociale assicurate dal regime di detenzione domiciliare e si trova in una posizione alla quale sono estranee le finalità deflattive e compensative alla base dell'intervento normativo, sia perché il condannato ammesso alla detenzione domiciliare può comunque beneficiare della liberazione anticipata ordinaria.
In tema di liberazione anticipata, la speciale disciplina introdotta dall'art. 4 D.L. 23 dicembre 2013 n. 146, nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di conversione (legge 21 febbraio 2014, n. 10), non si applica ai condannati ammessi alla detenzione domiciliare, anche nelle ipotesi in cui tale misura alternativa sia stata disposta, a sensi dell'art. 16 nonies D.L. 15 gennaio 1991, n. 8 (convertito, con modificazioni, in L. 15 marzo 1991, n. 82), in favore di coloro che hanno collaborato con la giustizia. (In motivazione, la S.C. ha evidenziato, tra l'altro, che le disposizioni in questione, che ampliano l'entità della detrazione di pena per semestre, costituiscono misure di carattere straordinario e temporaneo introdotte per ridurre con effetti immediati il sovraffollamento carcerario, e quindi postulano in ogni caso l'effettiva permanenza del condannato, nei periodi di riferimento, presso gli istituti penitenziari).
Commentario • 1
- 1. Raccolta sentenze della Cassazione Penale - anno 2015Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 26 ottobre 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/01/2015, n. 16656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16656 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 16/01/2015
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 101
Dott. BONI Monica - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 18047/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI RE N. IL 10/05/1954;
avverso l'ordinanza n. 1290/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA, del 11/03/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONI MONICA;
lette le conclusioni del PG Dott. GIALANELLA Antonio, che ha chiesto il rigetto del ricorso e della questione di incostituzionalità proposta.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza resa l'11 marzo 2014 il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava il reclamo, proposto dal condannato IU SA, avverso l'ordinanza emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Roma del 30 gennaio 2014, che aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta volta ad ottenere la liberazione anticipata in riferimento ai semestri dall'8/5/2010 all'8/11/2013, perché l'espiazione della pena era avvenuta in regime di detenzione domiciliare ed aveva accolto la medesima richiesta in riferimento ai semestri dall'8/11/2009 all'8/5/2010, trascorsi in detenzione carceraria.
Il Tribunale riteneva di dover fare applicazione del disposto della L. n. 10 del 2014, art. 4, il quale al comma 5 ha stabilito che la liberazione anticipata nella misura di giorni settantacinque per semestre non può essere accordata con riguardo a periodi di esecuzione della pena, avvenuti in regime di affidamento in prova o di detenzione domiciliare o comunque di detenzione presso il domicilio, situazione valevole anche per chi abbia avuto accesso alla detenzione domiciliare ai sensi della L. n. 8 del 1991, art. 16 nonies, che rimanda per la definizione dell'istituto alle previsioni della L. n. 354 del 1975, art. 47 ter. Respingeva dunque anche la questione subordinata di illegittimità costituzionale, rilevando che la disciplina normativa della liberazione anticipata speciale è frutto di determinazioni discrezionali assunte dal legislatore nell'ambito dei propri poteri e che la sua "ratio" da conto del diverso trattamento giuridico, spettante a costoro. Escludeva poi che potesse ravvisarsi una maggiore meritevolezza dei detenuti domiciliari rispetto a quanti fossero ristretti, posto che l'adesione al trattamento risocializzante di questi ultimi poteva essere dimostrata al massimo grado e che l'interpretazione, secondo la quale l'esecuzione in carcere costituisce condizione essenziale per poter accedere al beneficio, è conforme alla finalità rieducativa della pena.
Infine, il Tribunale evidenziava che il IU, oltre a beneficiare della detenzione domiciliare, era stato condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso ed omicidio, aggravato ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, ossia per reati inclusi nella previsione dell'art.
4-bis ord. pen., per i quali vige l'esclusione dalla possibilità di accedere alla liberazione anticipata in misura più ampia;
tale constatazione rendeva anche irrilevante, oltre che manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale proposta dalla difesa.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del suo difensore, il quale ha dedotto:
a) inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al D.L. n. 146 del 2013, art. 4, agli artt. 47 ter e 54 ord. pen., alla L. n. 8 del 1991, art. 16-nonies, nonché agli artt. 3 e 27 Cost.. Ha quindi sostenuto che:
- il ragionamento operato dal Tribunale è illogico e contraddittorio, dal momento che disquisisce sulla natura giuridica della detenzione domiciliare ordinaria e speciale, che ritiene essere quella prevista dalle norme istitutive, senza avvedersi che analogo rilievo avrebbe dovuto valere anche per la liberazione anticipata;
- è inconferente il rilievo circa la diversa situazione dei detenuti domiciliari rispetto a quelli ristretti in carcere, che, al contrario, non trova riscontro nella disciplina normativa, la quale ammette alla liberazione anticipata entrambe le categorie di condannati, mentre l'interpretazione proposta introduce un pregiudizio per quanti siano più meritevoli e viola il principio di eguaglianza;
- altrettanto inconferente è il richiamo alla sentenza della Corte EDU nel caso AN, i cui principi non risultano richiamati dal legislatore e che non trovano attuazione nel caso dei condannati per i reati di cui all'art.
4-bis ord. pen., i quali non ricevono alcuna tutela;
- l'applicazione del disposto della L. n. 8 del 1991, art. 16 nonies, non può essere liquidata in modo frettoloso come irrilevante, ma impone un'approfondita disamina giuridica perché essa supera le preclusioni, derivanti dal richiamo dell'art.
4-bis ord. pen.;
- non può utilmente invocarsi il disposto dell'art. 77, comma terzo, Cost. perché il D.L. n. 146 del 2013, art. 4, ha portata sostanziale e la sua applicazione non può essera affidata alla discrezionalità del magistrato e dipendere dalla maggiore o minore celerità di evasione delle richieste proposte dagli interessati, dovendosi stabilire la disciplina da applicare, avente natura sostanziale, perché incidente direttamente sulla determinazione della pena, in base al momento di presentazione della domanda, posto che le condizioni di accesso al beneficio erano già maturate nel periodo antecedente;
-la pena residua che il ricorrente deve ancora scontare è stata inflitta per reati non ricompresi nell'art.
4-bis, per cui lo scioglimento del cumulo potrebbe essere dirimente nel caso specifico. Inoltre, ha dedotto che: l'ordinamento giuridico conosce molti casi di duplicazione dei benefici e l'accesso all'istituto richiesto non è precluso a quanti fruiscano della semilibertà e dei permessi premio;
la norma sulla liberazione anticipata è collocata nel capo VI dell'ord. pen. che comprende le misure alternative alla detenzione;
la soluzione offerta dai giudici di sorveglianza è illogica ed assurda perché riconosce il beneficio nel periodo in cui il percorso rieducativo era ancora allo stadio iniziale e lo nega per quello successivo in cui il ricorrente aveva maturato un superiore grado di meritevolezza.
In ordine alla questione di legittimità costituzionale sollevata ha dedotto che la giurisprudenza costituzionale sul principio di ragionevolezza è riferibile alla disparità di trattamento tra detenuti in carcere e quelli in detenzione domiciliare, la cui condizione è persino peggiore perché privati di quegli spazi di socialità assicurati ai primi. In passato la Corte Costituzionale con due pronunce, la nr. 186/1995 e la nr. 418/1998, ha equiparato la liberazione anticipata alla liberazione condizionale, confermando la parificazione dei due istituti nel rapporto esecutivo del detenuto in carcere e di quello domiciliare sul presupposto comune della perdurante esecuzione della pena e delle sofferte limitazioni alla libertà personale.
Pertanto, ha concluso che è altamente incongrua la soluzione offerta dal Tribunale che privilegia quei detenuti che non hanno raggiunto lo stesso grado di ravvedimento e di affidabilità del detenuto domiciliare per dimostrati meriti comportamentali ed è carente la motivazione in ordine alla ritenuta eterogeneità di liberazione anticipata ordinaria e quella speciale.
3. Con requisitoria scritta del 28/8/2014 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, Dott. GIALANELLA Antonio, ha chiesto il rigetto del ricorso per l'infondatezza dei motivi e della questione di incostituzionalità sollevata dalla difesa.
4. Con successiva memoria la difesa del ricorrente ha dedotto un ulteriore profilo di illegittimità dell'interpretazione proposta dall'ordinanza impugnata. Ha quindi affermato che l'istituto in discussione attiene all'esecuzione della pena perché riguarda il quantum della pena che il condannato è chiamato effettivamente a scontare in base al comportamento tenuto nel corso dell'esecuzione;
assume quindi natura sostanziale e sfugge alla soggezione al principio "tempus regit actum". Ma anche a voler prescindere da tale preliminare rilievo, le conseguenze dell'interpretazione offerta dal Tribunale erano irragionevoli e contrarie alla Costituzione, perché avvantaggiavano con una maggiore detrazione di pena i detenuti che permanevano in carcere perché protagonisti di un processo di rieducazione meno progredito rispetto a quanti erano più meritevoli, tanto da avere avuto accesso a misure alternative.
5.Infine, in data 27 novembre 2014 il ricorrente ha deposito altra memoria, con la quale, nel controdedurre alle osservazioni del Procuratore Generale, ha ribadito la compatibilità tra liberazione anticipata e liberazione condizionale, avente natura premiale e legata all'attualità dello stato detentivo. Ha sostenuto che le preclusioni stabilite dall'art.
4-bis ord. pen. non possono trovare giustificazione nella natura speciale della norma sulla liberazione anticipata speciale, in quanto al ricorrente era stata già applicata altra disciplina speciale, quella stabilita dalla L. n. 82 del 1991, art. 16-nonies; la evidenziato la struttura dell'istituto, introdotto dal legislatore per premiare i condannati più meritevoli, distintisi nell'adesione al percorso rieducativo, mentre l'interpretazione proposta dal Tribunale di Sorveglianza finirebbe per agevolare i condannati meno partecipi al trattamento rispetto a quelli interessati da progressi più significativi. Ha dunque sollecitato un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma di cui alla L. n. 10 del 2014, art. 4, nel senso che l'applicazione della speciale normativa derogatoria di cui alla L. n. 82 del 1991, art. 16- nonies, non può non comportare anche il superamento delle preclusioni stabilite dall'art.
4-bis.
In via subordinata, in caso di mancato accoglimento di tale sollecitazione, ha indicato plurimi profili di incostituzionalità della norma riguarda per disparità di trattamento ed irragionevolezza dell'esclusione per i condannati per i reati di cui all'art.
4-bis citato della sola liberazione anticipata speciale rispetto a tutti gli altri benefici, accessibili a determinate condizioni, sebbene l'istituto attenga al profilo basilare della valutazione della condotta tenuta dal reo. Secondo il ricorrente, non ha pregio sostenere la natura risarcitoria della liberazione anticipata speciale, posto che con apposita disciplina il legislatore ha introdotto una sorta di indennizzo previsto dal D.P.R. n. 92 del 2014. Inoltre, ha dedotto altro profilo di illegittimità costituzionale in relazione all'avvenuta presentazione della domanda nella vigenza del D.L. n. 146 del 2013, ossia prima dell'intervento della legge di conversione: in ragione della natura sostanziale dell'istituto perché attiene all'esecuzione della pena e la sua applicazione non può essere demandata al caso o alla maggiore o minore tempestività della risposta giudiziaria.
Infine, ha richiamato due recenti pronunce: la sentenza delle Sezioni Unite nr. 42858 del 29/5/2014, che ha escluso l'intangibilità del giudicato ed ammesso il potere del giudice dell'esecuzione di rimodulare la pena a fronte di pronunce di incostituzionalità delle norme che stabiliscono il trattamento sanzionatorio, con funzione analoga al potere attribuito alla magistratura di sorveglianza in tema di liberazione anticipata, incidendo la sua concessione sulla durata della pena da espiare, a conferma della natura sostanziale;
la sentenza nr. 239 del 22 ottobre 2014 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art.
4-bis ord. pen. nella parte in cui non esclude dal diritto di concessione dei benefici penitenziari la misura della detenzione domiciliare speciale ex art. 47-quinquies e quella di cui all'art. 47 ter, comma 1, lett. a) e b) stessa legge sempre che non ricorra il pericolo di recidivazione. Tale ultimo pronunciamento valorizza lo specifico tema della collaborazione con la giustizia e richiama l'attenzione su esigenze di coerenza sistematica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e non merita dunque accoglimento.
1. La decisione impugnata, sul pacifico presupposto che il IU nel periodo intercorso tra l'8/5/2010 e l'8/11/2013 ha espiato pena detentiva in regime di detenzione domiciliare ai sensi della L. n. 8 del 1991, art. 16-nonies, ha respinto il reclamo proposto dal condannato, odierno ricorrente, sulla scorta della corretta interpretazione testuale della disposizione di legge che disciplina l'istituto della liberazione anticipata speciale, così avallando la decisione reclamata, che aveva discriminato la possibilità di accordargli tale beneficio in dipendenza delle modalità e del luogo di esecuzione della pena, se avvenuta in condizioni di detenzione carceraria, oppure di detenzione al domicilio.
1.1 Il caso in esame ricade effettivamente nell'ambito di applicazione del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, art. 4, comma 5, il quale prevedeva che " 5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai condannati ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare, relativamente ai periodi trascorsi, in tutto o in parte, in esecuzione di tali misure alternative.". La Legge di Conversione 21 febbraio 2014, n. 10, in vigore dal 22 febbraio 2014, ha modificato il predetto quinto comma nel senso che ne ha ampliato la portata derogatoria all'ambito soggettivo di fruizione dell'istituto, prescrivendo: "5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai condannati ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare, relativamente ai periodi trascorsi, in tutto o in parte, in esecuzione di tali misure alternative, ne' ai condannati che siano stati ammessi all'esecuzione della pena presso il domicilio o che si trovino agli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 656 c.p.p., comma 10". 1.2 È dunque testuale e ribadita in entrambe le fonti normative, persino estesa nella sfera applicativa soggettiva nella legge di conversione, la previsione di esclusione dalla fruizione della liberazione anticipata speciale dei condannati per i periodi di espiazione avvenuti al di fuori delle strutture carcerarie grazie all'accesso alle misure alternative indicate o comunque alla misura domiciliare esecutiva, prevista dall' art. 656 c.p.p., comma 10. Va, pertanto, condivisa l'opzione ermeneutica, espressa dal Tribunale di Sorveglianza, che ritiene il detenuto sottoposto a detenzione domiciliare ai sensi della L. n. 8 del 1991, art. 16-nonies, ossia alla misura alternativa alla carcerazione disciplinata dal richiamato testualmente art. 47-ter della legge di ordinamento penitenziario, rientrare nelle situazioni che non consentono di beneficiare dell'istituto invocato nella sua maggiore estensione possibile, pena la ingiustificata ed illegittima disapplicazione della norma che lo introduce e lo regola.
1.3 Vanno disattese perché prive di fondamento giuridico le obiezioni mosse in ricorso.
1.3.1 In primo luogo la pretesa perfetta assimilazione tra la liberazione anticipata ordinaria e l'istituto introdotto col D.L. n. 146 del 2014 conv. nella L. n. 10 del 2014 non ha sostegno argomentativo nel contesto dell'impugnazione: viene affermata in modo apodittico, ma non illustrata nelle ragioni che dovrebbero giustificarla, risultando dunque generico il relativo assunto.
1.3.2 Pretende poi la difesa di trarre elementi confermativi alla propria tesi della necessità di applicazione generalizzata a tutti i condannati dal fatto che "l'istituto della liberazione anticipata non prevede alcuna distinzione tra il condannato in detenzione inframuraria e quello promosso in misura alternativa", ma in tal modo ignora la peculiarità della disciplina, delle finalità e degli effetti del beneficio in esame.
1.3.2.1 Sin dall'intitolazione della disposizione che l'ha introdotta, l'istituto rivela la sua "specialità" di strumento apprestato al fine di contribuire alla soluzione dell'annoso problema della sovrappopolazione carceraria e l'inserimento nel contesto di "misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria", con le quali il legislatore italiano ha inteso varare un quadro di interventi concreti nel settore penitenziario, già sollecitatigli dalla pronunci pilota della Corte Europea per i Diritti dell'Uomo nel noto caso EG c/ Italia dell'8 gennaio 2013 e dalla Corte Costituzionale con la sentenza nr. 279 del 9 ottobre 2013. La prima pronuncia non si pone dunque rispetto al risultato normativo in esame quale mero richiamo, operato a fini di propaganda mediatica dell'operato governativo, ma quale preciso e giuridicamente vincolante antecedente, posto che la stessa ha imposto allo Stato Italiano l'adozione entro un anno di misure volte alla riduzione del numero di persone incarcerate.
1.3.2.2 Anche il profilo sistematico conferma la specialità del nuovo regime premiale, inserito dal legislatore, non nel già esistente art. 54 ord. pen., che si occupa della liberazione anticipata ordinaria, ma in norma espressamente dedicata, ad evidenziarne la natura di rimedio eccezionale e temporalmente delimitato nella sua applicazione in favore dei detenuti per il solo periodo di due anni dalla vigenza del provvedimento legislativo che l'ha disposto e di quanti abbiano già fruito della liberazione anticipata nel periodo decorso dal 1 gennaio 2010.
1.3.2.3 Quanto poi alle finalità perseguite, è unanime nella dottrina e nelle prime pronunce di merito note (Trib. Sorveglianza Palermo 19/6/2014 nr. 3100, in www.giurisprudenza penale.com) l'affermazione del perseguimento da parte dell'istituto di finalità rieducative del condannato, ma al contempo, mediante la più ampia abbreviazione della durata della pena da espiare, dell'assolvimento di funzioni deflattive e risarcitorie, le quali per essere realizzate in concreto ed avere un significato razionale postulano l'effettiva permanenza del condannato presso gli istituti penitenziari nei periodi di riferimento. In tal senso militano una pluralità di elementi:
-il preambolo del D.L. n. 146 del 2013, il quale indica l'obiettivo di "ridurre con effetti immediati il sovraffollamento carcerario" quale primaria esigenza dai caratteri di straordinaria necessità ed urgenza, cui si è inteso far fronte attraverso "misure straordinarie e temporanee" in tema di liberazione anticipata;
-la relazione al disegno di legge di conversione del D.L. n. 146 del 2013 A.C. nr. 1921, la quale riporta l'indicazione che quello previsto "si atteggia a rimedio compensativo, secondo le indicazioni della Corte europea di Strasburgo della violazione del diritti dei detenuti in conseguenza della situazione di sovraffollamento carcerario e, più in generale, del trattamento inumano e degradante che, per carenze strutturali, possono essersi trovati a subire. Si tratta, pertanto, di una misura la cui adozione è indispensabile ai fini dell'adeguamento alle indicazioni della già menzionata sentenza AN c/ Italia della Corte europea. Ed è questa la ragione che ha indotto ad individuare il termine di efficacia nel 1 gennaio 2010, data in cui si è determinata la situazione di emergenza detentiva";
- il parere espresso dal Consiglio Superiore della Magistratura ai sensi della L. n. 195 del 1958, art. 10, con deliberazione del 23 gennaio 2014, il quale al punto a2) ha evidenziato che il "diretto legame tra la negativa evoluzione delle condizioni di vita carcerarie ed il riconoscimento di una più consistente detrazione sulla pena da scontare spiega perché dell'art. 4, comma 5, sia stata esclusa, con previsione difforme rispetto a quella che regola la liberazione anticipata ordinaria, l'applicazione dell'istituto eccezionale" ai condannati affidati in prova ed in regime domiciliare e che ha sollecitato l'estensione del divieto di accesso all'istituto anche a quanti si trovino in detenzione domiciliare ex L. n. 199 del 2010 ed agli arresti domiciliari esecutivi, indicazioni poi recepite nella Legge di Conversione.
1.3.2.4 Conferma testuale delle finalità deflattive e compensative a vantaggio dei soli condannati ristretti in carcere si trae dalle disposizioni che limitano la vigenza temporale della liberazione anticipata speciale: sotto il primo profilo, viene in rilievo la decorrenza iniziale dal 1 gennaio 2010, ossia dal momento in cui interviene la prima condanna dell'Italia da parte della Corte EDU per le condizioni detentive, considerate disumane e degradanti in contrasto con i principi sanciti dalla Convenzione e del fenomeno le autorità nazionali prendono atto quale stato di emergenza, apprestando i primi concreti rimedi, nonché la fissazione alla data del 23 dicembre 2015 quale momento finale, in cui si è presunto di conseguire il superamento dell'emergenza col ripristino di una situazione di generale vivibilità negli istituti penitenziari, compatibile con i diritti fondamentali dei detenuti. La natura compensativa del beneficio, pur negata dalla dottrina e dal ricorrente, non costituisce portato di mera "vox populi", come preteso dalla difesa, ma rinviene un aggancio dimostrativo, sia nel fatto che rimedi siffatti erano stati già sollecitati dalla Corte EDU con la citata sentenza AN c/ Italia, laddove si era evidenziata la necessità che l'Italia prevedesse strumenti in grado di garantire, sia effetti preventivi, che compensativi della patita violazione della Convenzione da parte di quanti dovessero o avessero espiato la pena in condizioni di sovraffollamento carcerario, sia dall'inserimento nel nuovo testo normativo della disposizione con efficacia retroattiva a far data dal 1 gennaio 2010, come già detto parametro temporale di emersione dell'emergenza penitenziaria.
1.3.2.5 Nè in senso contrario vale eccepire che, per essere coerente con tale intento riparatorio, la misura approntata dovrebbe essere applicata in modo indiscriminato a tutti i detenuti, compresi quelli condannati per i reati ostativi di cui all'art.
4-bis ord.pen., che hanno sofferto condizioni di restrizione tra le più gravose e penalizzanti, in quanto, da un lato la finalità compensativa non è l'unica perseguita, affiancandosi a quella riabilitativa del singolo condannato ed a quella deflattiva del sovraffollamento carcerario, dall'altro per le situazioni dell'art.
4-bis il legislatore, libero di determinare le linee di politica criminale ritenute più consone al bisogno con scelta condivisa dalla maggioranza parlamentare, ha ritenuto nella sua discrezionalità di bilanciare interventi correttivi della pressione alloggiativa nelle carceri e diritti fondamentali dei detenuti, escludendo quanti siano più pericolosi socialmente, senza al contempo precludere loro in assoluto la fruibilità della liberazione anticipata ordinaria ed ostacolarne in via preclusiva e definitiva il percorso riabilitativo. Che poi la medesimi finalità risarcitoria sia stata assolta in modo più esteso, organico ed incisivo quanto ad effettività dei rimedi accordati mediante l'introduzione del disposto dell'art. 35 ter ord. pen., operato dal D.L. 26 giugno 2014, n. 92, convertito nella L. n. 147 del 2014 e destinato ad operare in via permanente ed in modo svincolato da limiti temporali, ciò non contraddice i superiori rilievi;
al contrario, gli strumenti apprestati a tutela dei detenuti che abbiano patito carcerazione in condizioni inaccettabili ricalcano in un caso il meccanismo di abbreviazione della durata della pena, stabilito con la liberazione anticipata speciale.
1.3.2.6 Altrettanto non dirimente per la soluzione della tematica risulta l'argomento, propugnato da autorevole dottrina, secondo il quale l'esclusione dalla maggiore riduzione della pena per i detenuti affidati in prova e domiciliari incide negativamente sul sistema perché ne ritarda la definitiva uscita dal circuito penitenziario e consente l'eventuale rientro in istituto a fronte di violazione delle prescrizioni o del sopravvenire di nuovi titoli esecutivi col superamento dei limiti di pena prescritti quale condizione per l'accesso al beneficio goduto. Tale obiezione non considera che le nuove disposizioni sono dichiaratamente volte a risolvere carenze strutturali ed operative del sistema carcerario con incidenza limitativa sui flussi in ingresso ed in uscita nelle e dalle strutture penitenziarie e che, per la loro applicazione, postulano la permanenza inframuraria, non già la mera attualità del rapporto esecutivo e l'indifferenza per le relative condizioni, che per affidati e detenuti domiciliari sono certamente più favorevoli e meno gravose, sia per il condannato individualmente considerato, sia per l'intero sistema dell'esecuzione penale.
2. Ritiene questo Collegio di dover condividere la decisione impugnata anche in riferimento alla dichiarata manifesta infondatezza della questione di incostituzionalità della L. n. 10 del 2014, art. 4, comma 5. Il Tribunale di Sorveglianza ha esaminato la tematica in modo analitico e ne ha dato conto con puntuale sviluppo argomentativo, che merita piena condivisione, avendo ricondotto la previsione di legge soggettivamente limitata nel suo ambito di applicazione alle scelte discrezionali del potere legislativo, non contrastanti con i principi costituzionali di eguaglianza e di ragionevolezza, ne' con la funzione rieducativa della pena.
2.1 In particolare, va premesso che, come già osservato in modo convincente dalle pronunce di questa sezione n. 1650 del 22/12/2014, Mollace, rv. 261880 e n. 34073 del 27/06/2014, Panno, rv. 260849, la disposizione in questione estende, con alcune eccezioni, i vantaggi conseguenti ad un beneficio penitenziario ordinario, già previsto e reso accessibile a tutti i condannati, non quindi precluso, ne' ai condannati responsabili di determinate categorie di reato di maggiore gravita, ne' a quelli che abbiano già ottenuto l'applicazione di misure alternative alla detenzione.
2.2 Il diverso trattamento di minor favore riservato ai detenuti che hanno scontato la pena in ambiente esterno al carcere non è ingiustificatamente discriminatorio e ne viola il principio di eguaglianza, il quale non ammette che situazioni identiche siano trattate in modo differente nell'assenza di una ragione meritevole di positiva considerazione. Tale sperequazione non sussiste nel caso di specie, dal momento che non è equiparabile, se non per l'attuazione in corso del rapporto esecutivo penale, la condizione di chi abbia trascorso anni in carcere in una situazione emergenziale di sovraffollamento, tale da aggravare ulteriormente la già penosa esperienza restrittiva e segregativa per il prolungato allontanamento forzato dal concesso sociale e per le conseguenti maggiori difficoltà di reinserimento in esso, rispetto a quella di chi abbia potuto permanere al domicilio scelto a contatto quotidiano con congiunti o conviventi e che ha potuto fruire di forme di socialità nell'ambito degli affetti più casi, negli spazi liberamente accessibili nel perimetro di un'abitazione o di altra soluzione alloggiativa confacente. La constatazione della più invasiva incidenza delle limitazioni alla libertà personale, della diversa qualità di vita e della ben maggiore afflittività in genere dell'esecuzione per i condannati effettivamente ristretti in ambito inframurario, giustifica un trattamento di favore "speciale" per quanti abbiano versato in condizioni oggettive di incrementata sofferenza, eccedenti la normale condizione restrittiva, e quindi anche la diversa protrazione della durata dell'espiazione, pur a parità di sanzione originariamente inflitta nel titolo esecutivo. Per contro, non giova additare ad esempio di un trattamento discriminante in danno dei detenuti domiciliari il diverso caso dei condannati ammessi alla semilibertà ed ai permessi premio: costoro possono beneficiare della liberazione anticipata speciale per la evidente ragione che stanno ancora espiando la pena con la permanenza, ancorché parziale se commisurata al semestre o all'arco temporale giornaliero, all'interno degli istituti penitenziari e quindi vanno annoverati a questi effetti nella popolazione carceraria, mentre non altrettanto può dirsi di chi sia affidato o permanga ristretto al domicilio.
2.3 Merita piena condivisione anche l'esclusione del contrasto tra la norma denunciata di incostituzionalità ed il principio di ragionevolezza. Rispetto ad affidati in prova ed a detenuti domiciliari non è concepibile l'attuazione delle descritte finalità deflattiva e compensativa che concorrono a definire la "ratio" dell'istituto in esame, dal momento che l'abbreviazione della pena che costoro devono scontare non contribuisce sotto alcun profilo a migliorare la tensione alloggiativa nelle carceri e non li può ristorare di condizioni espiative che non sono degradanti e disumane;
resta quindi giustificata razionalmente la loro esclusione dal beneficio, che, per quanto già esposto, non ha quale presupposto esclusivo per l'accesso il profilo della meritevolezza e della partecipazione al trattamento rieducativo.
Non ha alcun fondamento al riguardo la pretesa di assegnazione in via astratta e generalizzata al detenuto domiciliare, anche se sia tale per effetto delle disposizioni di favore applicabili ai collaboratori di giustizia, di un maggiore grado di recupero sociale rispetto a chi sconti la pena in contesto carcerario, dipendendo tale effetto dal grado di adesione individuale al percorso trattamentale e dalle concrete opportunità rieducative di cui ci si è giovati. Correttamente il Tribunale ha negato, perché assunto privo di giustificazione giuridica e pratica, che il detenuto al domicilio sia "a priori" più meritevole del detenuto che è in carcere, sicché soffre di irrimediabile astrazione ed apoditticità la tesi che addita quest'ultimo come "meno sensibile e recettivo ai principi di legalità e revisione critica del proprio vissuto deviante". E nel diverso regime di accesso alla liberazione anticipata non è ravvisabile alcuna punizione per affidati e detenuti domiciliari, ma la ragionevole differenziata considerazione della loro situazione esecutiva.
Nè può condividersi l'assunto difensivo, secondo il quale l'avere potuto beneficiare delle previsioni della L. n. 82 del 1991, art. 16 nonies - e nella fattispecie di detenzione domiciliare che costituisce applicazione concreta dell'istituto omonimo più generale di cui all'art. 47-ter ord. pen.-, dimostra in sè un'evoluzione maggiormente positiva e più significativa della personalità del condannato, posto che non sussiste coincidenza di presupposti tra quanto preteso da detta norma e ciò che è richiesto per concedere la liberazione anticipata. È sufficiente considerare al riguardo che la norma pretende quale condizione per la concessione dei benefici penitenziari ai collaboratori di giustizia, condannati per determinate tipologie di reato, la prestazione di collaborazione utile alla fruizione delle circostanze attenuanti previste dal sistema codicistico o dalla legislazione speciale, nonché la positiva verifica dell'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva, che in sè non assume significato di autentica revisione critica delle scelte delinquenziali pregresse e di sincero ravvedimento, atteggiamento che non può, invece, escludersi in assoluto nel detenuto, pur di analoga estrazione criminosa, intenzionato a cambiare vita, ma non ad accusare altri, meritando così l'attenuazione del proprio regime sanzionatorio.
2.4 Anche il distinto profilo di contrasto tra la disciplina dell'art. 4, comma 5, e la funzione rieducativa della pena non ha pregio se si considera che a quanti abbiano potuto godere della detenzione domiciliare è comunque consentito avvantaggiarsi della liberazione anticipata ordinaria e quindi di fruire di quello stimolo incentivante la fattiva partecipazione all'opera rieducativa, costituito dall'abbreviazione della pena nella misura di quarantacinque giorni per semestre di esecuzione (Corte Cost., sentenza nr. 186 del 23/5/1995). Nè la ragione dell'esclusione dalla maggiore detrazione è stata individuata nell'impossibilità giuridica e fattuale di cumulare due benefici penitenziari, opportunità mai negata dal Tribunale di Sorveglianza, per la cui fruizione non sussiste nemmeno un ostacolo rinvenibile nella disciplina normativa in verifica. Non si ritiene di poter recepire, ai fini della soluzione della questione di costituzionalità sollevata, nemmeno gli spunti di riflessione indicati in ricorso in riferimento all'avvenuta parificazione da parte della Corte Costituzionale tra liberazione anticipata e liberazione condizionale quanto al regime di revoca dei benefici in caso di commissione durante la loro applicazione di fatto costituente reato (sentenze nr. 186/95 citata e nr. 418 del 23/12/1998), che è frutto della constatazione dell'irragionevolezza di previsioni normative, introdotte dal legislatore per entrambi gli istituti, volte a prevedere meccanismi automatici di revoca delle misure a fronte della commissione di qualsiasi delitto o contravvenzione della stessa indole.
Le pronunce di incostituzionalità sono state dunque giustificate, non per l'affermata totale parificazione di detenzione carceraria e detenzione domiciliare, quanto per l'intrinseca inaccettabilità per i valori costituzionali di riferimento di criteri di revoca non selettivi, non commisurati all'effettiva gravita dell'infrazione commessa e non oggetto di apprezzamento individualizzato da parte dell'autorità giudiziaria dell'incompatibilità tra prosecuzione della misura e violazione accertata.
2.5 Infine, anche i pur precisi ed interessanti argomenti proposti dalla difesa mediante la citazione delle più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità e costituzionale in tema di modificabilità del giudicato in punto di trattamento sanzionatorio quale effetto di interventi innovativi a tutela dei diritti fondamentali della persona non offrono giustificazione alla pretesa interpretazione costituzionalmente orientata della norma in discussione, che in realtà comporterebbe un suo effetto abrogativo in contrasto con la lettera della disposizione e con chiari indici sistematici. Inoltre, rispetto ai principi affermati da Sez. U, n. 42858 del 29/05/201, P.M. in proc. Gatto, rv. 260696, il divieto imposto dalla L. n. 10 del 2014, art. 4, comma 5, si colloca su un piano diverso perché l'istituto della liberazione anticipata speciale, come già affermato da questa Corte (sez. 1^ n. 1650/2014 e n. 34073/2014 citate), non ha natura sostanziale, ma processuale, incidendo sull'esecuzione della pena e sulle sue modalità, non già sui suoi limiti edittali con una radicale diversità di situazioni giudicate rispetto alla pronuncia richiamata.
Inoltre, non risulta pertinente nemmeno il richiamo alla decisione nr. 239 del 2014, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 4 bis ord. pen. nella parte in cui non esclude dal divieto di accesso ai benefici penitenziari dallo stesso stabilito la detenzione domiciliare speciale prevista dall'art. 47-quinquies ord. pen. e quella ordinaria ex art. 47-ter,. comma 1, lett. a) e b) ord. pen. nei riguardi di detenute madri di prole in tenera età: la declaratoria è frutto della considerazione della peculiare natura degli istituti scrutinati, volti sì alla risocializzazione del condannato, ma soprattutto a tutelare un "soggetto debole", ossia il figlio minore e quindi a garantirgli la possibilità di crescita con le cure e l'affetto della madre in ambiente extramurario, più confacente alle sue esigenze di vita;
trattasi di esigenze, considerate primarie ed insopprimibili, che per la peculiare "ratio" della tutela accordata, non sono ravvisabili nel caso del IU.
Quanto osservato induce dunque a concludere per l'effettiva manifesta infondatezza della questione d'incostituzionalità proposta ed esime dall'affrontare le ulteriori tematiche sulla sua rilevanza. Per le considerazioni svolte, il ricorso va respinto con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2015