Sentenza 4 giugno 2001
Massime • 1
La responsabilità dell'assicuratore della responsabilità civile è configurabile solo quando l'assicuratore ometta di pagare o di mettere a disposizione del danneggiato il massimale nonostante che i dati obiettivi conosciuti consentano di desumere l'esistenza della responsabilità dell'assicurato e la ragionevolezza delle pretese del danneggiato nei limiti del massimale di polizza. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la configurabilità della suddetta responsabilità nei confronti di una compagnia di assicurazione con la quale una società aveva sottoscritto una polizza per la copertura dei sinistri nei quali potevano incorrere i dipendenti della società stessa rilevando, fra l'altro, che nel caso di specie la società datrice di lavoro - con atteggiamento protrattosi anche in sede di legittimità - aveva sempre negato qualsiasi propria responsabilità per le lesioni subite da un dipendente in conseguenza dell'infortunio sul lavoro di cui si trattava).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/2001, n. 7557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7557 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - rel. Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ELLEGI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 162, presso lo studio dell'avvocato MARCO ROSSI, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIA STEFANIA MASINI, giusta procura notarile del notaio Corrado Badurina di Roma del 10/4/2000, rep.2432;
- ricorrente -
contro
LA NATIONALE COMPAGNIA ITALIANA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNG.RE FLAMINIO 26, rappresentato e difeso dall'avvocato BALDI GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV^ NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dall'avvocato BRITTI MARCELLO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
PROIETTI SESTILIO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 227/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 13/01/98 R.G.N. 43143/90;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/01 dal Consigliere Dott. Guido Vidiri;
udito l'Avvocato MASINI;
uditi gli Avvocati BALDI e BRITTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso depositato in data 19 febbraio 1986, l'INAIL riassumeva davanti al Pretore di Roma il giudizio instaurato davanti al Tribunale di Roma da PR LI nei confronti della società EL, avente ad oggetto il risarcimento dei danni sofferti dall'attore a seguito dell'infortunio sul lavoro occorsogli il 7 febbraio 1977. In tale giudizio, nel quale l'Istituto era intervenuto volontariamente esercitando l'azione di regresso per le somme corrisposte al lavoratore, il Tribunale si era dichiarato incompetente, rientrando la controversia nella competenza per materia del Pretore in funzione di giudice del lavoro.
Nel ricorso per riassunzione l'INAIL chiedeva che venisse dichiarata la civile responsabilità della società EL per l'infortunio occorso a PR LI in data 7 febbraio 1977 e che, conseguentemente, la società EL nonché la s.p.a. La TI s.p.a., ciascuno per quanto di ragione, venissero condannati a rimborsare ad esso Istituto la somma di lire 34.078.396 oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria, da quantificarsi in corso di causa.
La EL si costituiva in giudizio negando una responsabilità nella produzione dell'evento dannoso e chiedendo il rigetto del ricorso. In via subordinata chiedeva di essere garantita dalla Compagnia di assicurazione La TI per le conseguenze della lite promossa dall'INAIL.
Non si costituivano in giudizio ne' il PR ne' la Compagnia di Assicurazione La TI. Dopo l'espletamento dell'istruttoria e l'acquisizione agli atti di idonea documentazione, il Pretore di Roma con sentenza del 7 novembre 1989 condannava la s.r.l. EL al rimborso in favore dell'INAIL della somma di lire 34.078.396, oltre rivalutazione Istat ed interessi nella misura legale dalla data di intervento nella fase davanti al Tribunale e sino al saldo. Avverso tale sentenza proponeva rituale appello la società EL, ed il Tribunale di Roma con sentenza del 13 gennaio 1998 condannava la società EL al rimborso in favore dell'INAIL della somma di lire 34.078.396 oltre interessi nella misura legale dalla data di intervento nella fase davanti al Tribunale sino al saldo;
condannava la s.p.a. La TI al pagamento a favore della s.r.l. EL della somma di lire 15.000.000;condannava la società EL al pagamento in favore dell'INAIL delle spese del grado di giudizio liquidate in complessive lire 900.000 di cui lire 500.000 per onorari e lire 50.000 per spese;
condannava la s.p.a. La TI al pagamento in favore della s.r.l. EL delle spese del primo grado liquidate in lire 900.000, di cui lire 450.000 per onorari e lire 20.000 per spese, nonché a quelle del grado di appello liquidate in lire 1.000.000, di cui lire 500.000 per onorari e lire 50.000 per spese.
Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava - per la parte che ancora interessa in questa sede - che non potevano sussistere dubbi circa l'addebitabilità dell'infortunio a condotta colposa della società. Al riguardo il Tribunale precisava che il giorno 7 febbraio 1977 mentre erano in corso lavori di verniciatura delle strutture metalliche della ditta IN, essendo sorte difficoltà per verniciare la parte superiore di un capannone che aveva un tetto rialzato rispetto alla tettoia perimetrale, il caposquadra TI aveva chiesto in prestito alla ditta IN una scala aerea. Un addetto alla suddetta ditta aveva poi fornito al TI ed al PR alcune spiegazioni in merito al funzionamento della scala. Di poi il PR aveva iniziato la salita ma raggiunta una altezza di circa 3 metri da terra, la scala si era abbassata inclinandosi in avanti. A tale punto il PR, colto dal panico, si era gettato dalla scala ed aveva riportato lesioni accertate in atti. La responsabilità del datore di lavoro, in relazione al descritto infortunio, era correlata al fatto che l'uso della scala richiedeva una discreta esperienza, nel caso di specie non posseduta dal PR. Inoltre vi era stata, nella fattispecie in esame, una "inclinazione" od "l'oscillazione" della scala aerea e ciò, con ogni probabilità, era accaduto in quanto gli operai non avevano eseguito in maniera perfetta il complessivo posizionamento della scala stessa. In tale contesto l'atteggiamento di panico del lavoratore, che l'aveva indotto a gettarsi dalla scala, risultava del tutto comprensibile e prevedibile dal momento che nessun lo aveva informato - come era doveroso in considerazione che per la prima volta faceva uso di una siffatta scala - delle possibili oscillazioni e della circostanza che la scala aerea - se ben posizionata - mai avrebbe potuto terminare a terra. Per di più era risultato che l'infortunato non era dotato della cintura di sicurezza, che in ogni caso avrebbe impedito la caduta. Risultavano, quindi, violati il disposto dell'art. 10 del d.p.r. n. 164 del 1956 che prescrive l'utilizzazione della cintura di sicurezza debitamente agganciata e, comunque, l'art. 2087 c.c. che impone l'adozione delle opportune misure in caso di situazioni non direttamente contemplate dalla normativa antinfortunistica, ogni volta in cui non sia stata accertata l'impossibilità di cadute degli operai.
Le spese sostenute per le conseguenze di detto infortunio dall'INAIL ammontavano a lire 34.078.396, somma non contestata nella sua esattezza e congruità in alcun modo nel primo grado dalla società, che si era limitata soltanto a negare la sussistenza di ogni profilo di responsabilità nella determinazione dell'evento oggetto di causa. Solo in sede di gravame la società aveva dedotto che il diritto dell'INAIL si sarebbe dovuto contenere nei limiti del risarcimento dovuto all'infortunato dal datore di lavoro secondo le norme ordinarie del codice civile ed aveva anche contestato che il danno subito dal PR ammontasse alla somma erogatagli dall'INAIL attesa la modesta entità delle lesioni riportate a seguito della volontaria caduta.
Risultando le eccezioni sollevate però del tutto nuove e, quindi, inammissibili in sede di gravame doveva confermarsi la sentenza impugnata nella parte in cui aveva condannato la società al pagamento a favore dell'Istituto della somma di lire 34.078.396, oltre interessi. In accoglimento del motivo di gravame andava però esclusa la condanna alla rivalutazione monetaria in quanto al credito dell'INAIL per l'azione di regresso non poteva applicarsi il disposto dell'art. 429 c.p.c. Il motivo con il quale la società EL si doleva della mancata pronuncia, da parte del Pretore, in ordine alla domanda(subordinata) proposta nei confronti della Compagnia di Assicurazione La TI, risultava invece solo parzialmente fondato.
Ed invero all'epoca dell'infortunio per cui è causa la società EL era assicurata in virtù della polizza n. 11/RD/50.179 con la TI s.p.a per la copertura dei sinistri nei quali potevano incorrere i suoi prestatori d'opera con un massimale per ciascuno di essi per lire 15.000.000. Tempestivamente la EL aveva denunciato alla Compagnia l'infortunio trasmettendole poi l'atto con il quale il PR l'aveva citato in giudizio per ottenere il pagamento dei danni. La TI era, pertanto, obbligata a rimborsare, nei limiti del massimale, le somme che la società EL era tenuta a versare all'INAIL per l'infortunio subito dal PR. Non poteva, però, trovare ingresso la richiesta dell'appellante dell'applicazione dell'art. 12 delle condizioni generali di assicurazioni in quanto nel comportamento complessivo della Compagnia non' era dato ravvisare gli elementi che la giurisprudenza ritiene necessari per configurare la "mala gestio".
In relazione alle spese del giudizio la società appellante andava condannata a favore dell'istituto al pagamento delle spese di appello, restando a definitivo suo carico le spese di consulenza liquidate come in dispositivo, mentre la s.p.a. La TI andava condannata al pagamento a favore della società EL delle spese del doppio grado di giudizio.
Avverso tale sentenza la s.r. l. EL propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
Resistono con controricorso l'INAIL e la s.p.a. La TI - Compagnia Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni. La s.r.l. EL ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la s.r.l. EL deduce violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di responsabilità per infortunio sul lavoro, rapporto di causalità e concorso di cause, prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché in tema di onere probatorio, presunzioni semplici e, fatti pacifici ed incontroversi e valutazione delle risultanze istruttorie nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, segnatamente violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 11 t.u. n. 1124 del 1965,artt. 40 e 41 c.p., artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 22, 25, 399 d.p.r. 27 aprile 1955 n. 547,artt. 53 e 54 d.p.r. 7 gennaio 1956 n. 164, artt. 10 d.p.r.
164 e 386 d.p.r. n. 547/547, art. 2087 c.c., artt. 2697,2727 e 2729 c.c. il tutto in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.
In particolare lamenta la società ricorrente che il Tribunale di Roma ha contraddittoriamente ricondotto l'evento lesivo, che ha colpito il PR, nell'alveo della responsabilità datoriale per omissione di cautele e per carenza di istruzione per l'uso di apparecchiature sul lavoro, senza tener conto - alla stregua delle incontrovertibili risultanze istruttorie - della evoluzione e della dinamica del sinistro siccome evidenziata dall'infortunato stesso e dal teste TI. Ed ancora, lo stesso giudice aveva totalmente obnubilato la circostanza secondo cui la scala adoperata - alla stregua delle dichiarazioni rese sempre dal PR e dal teste TI - era in realtà sicura, funzionante e ben posizionata e che il PR aveva operato sotto il controllo vigile del TI, il quale dal basso controllava e supportava l'apparecchiatura in uso. Tali risultanze, dunque, ove fossero state ritualmente apprezzate e correttamente sviluppate, nel quadro motivazionale della decisione impugnata, avrebbero dovuto indurre i giudici di appello a porre l'attenzione sulla condotta autolesiva del PR, quale causa determinante l'evento, ovvero quale concausa assorbente, idonea ad alterare il normale sviluppo del processo causale. Per di più il percorso logico-argomentativo seguito dai giudici di appello risultava inficiato per insufficienza e parzialità nei limiti in cui non dava conto della preferenza accordata al "parere" dell'ispettore del lavoro Ippoliti piuttosto che alle dichiarazioni del TI e dello stesso infortunato PR, indugiando sull'ipotesi - mai in concreto nonché ex actis verificata - di una presunta mancanza di istruzione nell'uso della scala aerea. Non tenendo conto di tali oggettive risultanze il Tribunale aveva finito con il privilegiare, al fine dell'accertamento della responsabilità della s.r.l. EL, una presunta mancanza di esperienza dei dipendenti coinvolti nell'occorso e, segnatamente, del PR, malgrado le dichiarazioni di quest'ultimo rese all'ispettore Ippoliti in ordine alla scrupolosa osservanza delle cautele prescritte per il buon funzionamento della scala, sufficienti ad evidenziare la dimestichezza nell'uso della suddetta struttura. Aggiungeva ancora la ricorrente che il Tribunale aveva anche dimenticato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui, in tema di responsabilità per infortunio sul lavoro l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro sull'operato dei propri dipendenti non può spingersi sino all'obbligo di controllarne ogni movimento ne' sino al dovere di affiancare un preposto ad ogni lavoratore impegnato in mansioni richiedenti la prestazione di una sola persona o da organizzare il lavoro in modo da moltiplicare i suddetti controlli. Nè, per concludere sul punto, era stato esaminato l'aspetto della rilevanza della condotta del PR - caratterizzata dall'imprevedibilità e dall'eccezionalità - sugli antecedenti dell'evento in quanto idonea ad interrompere il rapporto di causalità. Il Tribunale, infatti, se avesse valutato in termini di efficienza causale la condotta del PR a mente dell'art. 41, comma 2, c.p., avrebbe dovuto escludere la responsabilità della società ovvero, in subordine, considerare tale condotta come concausa efficiente nelle verificazione del sinistro. A tal fine il giudice d'appello avrebbe dovuto anche accertare la volontarietà della condotta del PR e se la mancanza della cintura di sicurezza avesse impedito all'infortunato di riportare lesioni.
Il motivo è infondato e, pertanto, va rigettato.
Il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione di cui all'art. n. 5 cod. proc. civ. non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, ma solo quello di controllare sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica - in relazione ad un "punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio" - le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta esclusivamente individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge( cfr. ex plurimi s:
Cass. 13 aprile 1999 n. 3615;Cass. 27 ottobre 1995 n. 11154;Cass. 18 marzo 1995 n. 3205). Orbene, nella fattispecie in esame il Tribunale, a seguito di una attenta valutazione del materiale probatorio, ha ritenuto sussistente la responsabilità della società EL nell'infortunio occorso al PR, riscontrando l'esistenza di un nesso eziologico tra condotta colposa di detta società e danni subiti dal suo dipendente e rinvenendo la violazione - nell'espletamento dei lavori di verniciatura delle strutture metalliche dei capannoni della ditta IN - di precise norme antinfortunistiche.
Lo stesso Tribunale ha posto, dunque, a base delle sue conclusioni una motivazione che per essere adeguata e pienamente corretta sul piano logico giuridico non è suscettibile in questa sede di legittimità delle censure che contro di essa sono state mosse. Per concludere sul punto la società ricorrente tende ad accreditare una ricostruzione dei fatti di causa diversa da quella operata dal giudice d'appello, pur in presenza del costante indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, come già detto, i vizi denunziabili in cassazione non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice rispetto a quello preteso dalla parte.
2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di responsabilità per infortunio sul lavoro, azione di regresso dell'INAIL nonché in tema di onere probatorio, segnatamente violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 11 t.u. n 1124/1965 e dell'art. 2697 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a punti decisivi della controversia. Sostiene il ricorrente che il Tribunale ha ritenuto che l'INAIL avesse esercitato nei suoi confronti un'azione di regresso alla stregua degli artt. 10 e 11 del t.u. n. 1124 del 1965 e non l'azione surrogatoria prevista dall'art. 1916 c.c. Orbene la Consulta aveva dichiarato illegittimo l'art. 10 ,
comma 5, del suddetto t.u. nella parte in cui non consentiva ai fini del diritto di regresso dell'INAIL che l'accertamento del fatto reato non potesse essere compiuto dal giudice civile anche nel caso in cui il procedimento penale nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente si fosse concluso con il proscioglimento in sede istruttoria o vi fosse stato un provvedimento di archiviazione ovvero una causa estintiva del reato. Ma non tutti gli infortuni sono riconducibili a violazione delle norme di prevenzione potendo trovare origine anche in comportamenti causati da generica imprudenza, imperizia o negligenza , casi nei quali, se dal fatto deriva una lesione personale, questa è perseguibile solo a querela della persona offesa e pertanto non è proponibile l'azione di regresso. L'INAIL nel caso in esame avrebbe, pertanto, dovuto provare oltre all'esistenza del fatto reato - cui avrebbe dovuto seguire l'accertamento dei giudici di merito - anche la violazione di una norma specifica di prevenzione degli infortuni.
Anche questo motivo è infondato, dovendosi ribadire al riguardo quanto già evidenziato con riferimento al primo motivo del ricorso, è cioè che il Tribunale nella impugnata decisione ha considerato raggiunta la prova della violazione dell'art. 10 del d.p.r. n. 167 del 1956 nonché del disposto dell'art. 2087 c.c., con l'ulteriore conseguenza di dovere considerare pienamente legittima l'azione di regresso dell'INAIL per essersi concretizzate ben precise violazioni della normativa previdenziale, con la configurabilità di quei profili di illegittimità penale della condotta datoriale che permettono l'esperimento della suddetta azione.
3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dei principi in tema di valutazione degli atti processuali e segnatamente in tema di comportamento delle parti di cui all'art. 116 c.p.c., violazione in tema di infortunistica ex art. 116 del t.u. n. 1124/1965 e di liquidazione delle indennità temporanee all'infortunato sul lavoro;
in tema di danni nelle obbligazioni pecuniarie ed in particolare in materia di interessi e relativa decorrenza ex art. 1224 c.c. nonché omessa , insufficiente e contraddittoria motivazione su aspetti decisivi della controversia in relazione all'art. 360 nn.3 e 5 c.p.c. In particolare la ricorrente lamenta che il Tribunale ha, con un assunto apodittico, affermato che la mancata contestazione delle somme indicate dall'INAIL avrebbe in pratica configurato acquiescenza sulla misura delle indennità da corrispondere all'infortunato o sul valore della rendita. Non aveva, in particolare, il giudice d'appello considerato che la mancata contestazione di per sè non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte giacché lasciava del tutto inalterato il substrato della contrapposizione su cui si articolava la controversia. Sostiene anche la ricorrente che il decisum del Tribunale impingeva nella violazione dei principi in tema di danni nelle obbligazioni pecuniarie per avere stabilito erroneamente gli interessi di legge sulle somme -da erogarsi dall'INAIL facendoli decorrere dalla data dell'intervento in giudizio e non dall'effettiva erogazione. In particolare i giudici del gravame avevano dato atto che l'INAIL aveva costituito una rendita in favore dell'infortunato e l'Istituto assicuratore aveva cominciato a versare con periodicità le somme dovute al PR a far data dal 31 dicembre 1982 sino al 20 settembre 1997. Orbene, nei confronti del responsabile del danno il credito per gli interessi non può che sorgere via via, all'atto di ogni singolo pagamento, con la conseguenza che non potevano essere calcolati e corrisposti gli interessi sull'intero ammontare del credito liquidato in sentenza per il venir meno del presupposto sostanziale per l'applicazione degli stessi.
Anche questo motivo è infondato.
A differenza di quanto sostenuto in ricorso il Tribunale non ha dato rilievo, nel pervenire alle sue conclusioni, ad un condotta di presunta acquiescenza della società ma si è, invece, basato, sul fatto che la società nella comparsa di risposta non aveva contestato in alcun modo l'esattezza delle suddette somme (che del resto non potevano che rispondere a ben individuati criteri di quantificazione del danno) -in ragione della sua natura. Nè sotto altro versante può tralasciarsi la considerazione che solo in appello si è sostenuto che il risarcimento del danno "andava contenuto secondo le norme del codice civile" e che non si era tenuto conto della "modesta entità delle lesioni riportate a seguito della volontaria caduta". Da tale considerazione il Tribunale ne ha fatto, poi, scaturire correttamente il rifiuto dell'esame di tale diversa richiesta che imponeva, per la prospettazione con cui era stata articolata, accertamenti di fatti nuovi in sede di gravame.
Circa la decorrenza degli interessi riconosciuti dal Tribunale dalla data del primo intervento in giudizio dinanzi al giudice ordinario è sufficiente osservare come l'accoglimento della richiesta della ricorrente porterebbe alla conclusione di dovere riconoscere - con il far decorrere gli interessi dalla effettiva erogazione delle prestazioni previdenziali - un maggiore credito a favore dell'Istituto assicurativo.
4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme e principi in tema di assicurazione per la responsabilità civile;
inadempimento contrattuale, obblighi - di diligenza professionale e mala gestio dell'impresa assicuratrice;
in particolare violazione e falsa applicazione degli artt. 1905-1917 c.c., art. 1175,1176 e 1218 c. c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a punti decisivi della controversia in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Più specificamente sostiene che il Tribunale nell'escludere che la TI s.p.a debba rispondere oltre il massimale assicurato (lire 15.000.000),ha errato nel basarsi sulla circostanza che essa società non aveva invocato la mancata osservanza da parte della Compagnia di assicurazione della clausola 12 delle condizioni di polizza, come ha errato nel ritenere inconfigurabile la mala gestio per il solo fatto che la società assicuratrice non aveva assunto la gestione della causa alla stregua delle pattuizioni di polizza. Ricordava al riguardo la società EL che aveva richiamato nel suo atto di appello l'art. 12 delle condizioni di polizza per denunziare, appunto, l'inadempimento dell'assicuratore e comunque la violazione dei canoni di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto assicurativo, sotto il profilo della mancata assunzione della gestione della lite da parte della Compagnia con la conseguenza che essa società aveva dovuto far fronte alle spese del giudizio. Anche l'indicata pretesa della società ricorrente non può trovare ingresso in questa sede.
Questa Corte ha statuito che, la "mala gestio" dell'assicuratore della r.c.a. nasce quando lo stesso ometta di pagare o di mettere a disposizione del danneggiato il massimale nonostante che i dati obiettivi conosciuti consentano di desumere l'esistenza della responsabilità dell'assicurato e la ragionevolezza delle pretese del danneggiato nei limiti del massimale di polizza(cfr. al riguardo Cass. 17 luglio 1996 n. 6461 cui adde in argomento anche Cass. 3 marzo 1995 n. 2466; Cass. 10 giugno 1987 n. 5063). Nel caso di specie se si considera che la società EL ha sin dall'inizio della controversia - e con un costante comportamento protrattosi anche in questa sede di legittimità - sempre negato qualsiasi sua responsabilità per le lesioni subite dal PR, e se si osserva anche che la s.p.a. La TI non è stata messa al corrente in maniera precisa ed esaustiva di quelle circostanze idonee a configurare nell'accaduto una responsabilità penale del datore di lavoro per violazione di norme antinfortunistiche, non può poi reputarsi addebitabile alla Compagnia di Assicurazione una gestione della controversia non corretta e, come tale, idonea a rendere la società stessa obbligata a rivalere la EL oltre la somma di cui al massimale. Anche su tale punto la decisione del Tribunale di Roma si presenta, pertanto, corretta sul piano giuridico ed assistita da una motivazione non affatto censurabile in questa sede di legittimità.
5. La società ricorrente, rimasta soccombente, va condannata a favore sia dell'INAIL che della s.p.a. La TI al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate unitamente agli onorari difensivi come in dispositivo. Nessuna statuizione può invece essere emessa con riguardo alla posizione di PR LI in ragione della sua mancata costituzione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in lire 36.000 , oltre lire 3.000.000 (tremilioni) per onorari difensivi in favore della s.p.a La TI;
condanna altresì la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in lire 38.000, oltre lire 3.000.000(tremilioni) per onorari difensivi in favore dell'INAIL. Nulla per le spese con riguardo a PR LI. Così deciso in Roma, il 4 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2001