Cass. pen., sez. I, sentenza 08/03/2000, n. 1753
CASS
Sentenza 8 marzo 2000

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La rinuncia alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non deve essere necessariamente "espressa", essendo sufficiente che l'interessato o il suo difensore abbiano assunto condotte o iniziative implicitamente significative della volontà di rinuncia. Pertanto, la volontà di detta rinuncia può essere desunta dalla richiesta di riesame di un provvedimento restrittivo della libertà personale, che, implicando per sua natura una immediata verificazione della sussistenza dei presupposti e delle condizioni di legge idonei per l'emissione del provvedimento coercitivo, esprime chiaramente l'intenzione di vedere esaminata tale richiesta con la massima sollecitudine, evidenziando, quindi, la volontà di rinunciare alla sospensione dei termini processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 08/03/2000, n. 1753
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1753
    Data del deposito : 8 marzo 2000

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