Sentenza 8 marzo 2000
Massime • 1
La rinuncia alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non deve essere necessariamente "espressa", essendo sufficiente che l'interessato o il suo difensore abbiano assunto condotte o iniziative implicitamente significative della volontà di rinuncia. Pertanto, la volontà di detta rinuncia può essere desunta dalla richiesta di riesame di un provvedimento restrittivo della libertà personale, che, implicando per sua natura una immediata verificazione della sussistenza dei presupposti e delle condizioni di legge idonei per l'emissione del provvedimento coercitivo, esprime chiaramente l'intenzione di vedere esaminata tale richiesta con la massima sollecitudine, evidenziando, quindi, la volontà di rinunciare alla sospensione dei termini processuali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/03/2000, n. 1753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1753 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 08/03/2000
1. Dott. MOCALI PIERO Consigliere SENTENZA
2. Dott. DE NARDO EP Consigliere N. 1753
3. Dott. CAMPO STEFANO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI EMILIO Consigliere N. 45615/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) ME EP n. il 16.01.1972
avverso ordinanza del 25.09.1999 TRIB. LIBERTÀ di SASSARI sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPO STEFANO sentite le conclusioni del P.G. Dott. Oscar CEDRANGOLO, il quale chiede il rigetto del ricorso;
Udito il Difensore avv. Patrizio ROVELLI, il quale insiste per l'accoglimento del ricorso;
OSSERVA:
1. Con ordinanza in data 25 settembre 1999 il Tribunale di Sassari rigettava la richiesta di riesame avanzata da ME US, indagato per il reato di omicidio volontario in danno di ND Gerolamo, avverso quella in data 17 agosto 1999 del g.i.p. del Tribunale di Nuoro, con la quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere.
I giudici del merito in via preliminare affermavano che nel computo del termine perentorio di cinque giorni ex art. 309 co. 5^ c.p.p., entro il quale il pubblico ministero deve trasmettere al tribunale del riesame gli atti prodotti per la richiesta della misura cautelare, non deve tenersi conto dei giorni compresi nel periodo feriale di sospensione dei termini processuali, sicché, essendo stata proposta la richiesta di riesame l'8 settembre 1999 e gli atti trasmessi il 15 settembre 1999, detto termine era stato rispettato, anche perché l'interessato non aveva espressamente rinunciato alla sospensione dei termini.
Precisavano, ancora, che legittimamente gli atti erano stati trasmessi al tribunale del riesame dal pubblico ministero presso il Tribunale di Oristano, competente per territorio a conoscere del reato in questione, e non da quello di Nuoro, che si era limitato a richiedere il fermo dell'indagato e l'applicazione della misura custodiale e che poi, si era spogliato del procedimento, trasmettendo gli atti al competente organo dell'accusa competente per territorio. Nel merito rilevavano che gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato emergevano dalle dichiarazioni di testimoni oculari, dalle risultanze oggettive delle indagini espletatesi e dalle stesse ammissioni del ME, il quale, confermando la verificazione del fatto di reato così come accertato, adduceva indimostratamente d'avere agito per legittima difesa.
Concludevano, rilevando che il mancato rinvenimento della pistola usata dal ME, la sua indole violenta e priva di adeguati freni inibitori, così come evidenziata dai fatti, erano sintomatici del pericolo di reiterazione di reati a fronte del quale l'unica misura proporzionata era la custodia in carcere.
2. Ricorre per cassazione il ME, il quale, per il tramite del proprio difensore, deduce:
a) violazione ed erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata (art. 606 co. lett. b), c) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 309 co. 5^ e 10^ stesso codice), assumendo che gli atti del procedimento dovevano essere trasmessi dal p.m. di Nuoro e non da quello di Oristano, essendo il primo quello che aveva richiesto al g.i.p. la convalida del fermo dell'indagato e l'applicazione della misura custodiale;
rilevando che gli atti erano stati trasmessi oltre il termine di legge, di guisa che la misura avrebbe dovuto essere dichiarata perenta, essendo del tutto palese che il difensore dell'indagato e l'indagato medesimo avevano, con la proposizione dell'istanza di riesame, rinunciato alla sospensione dei termini, lamentando che non erano stati trasmessi al giudice del riesame atti del procedimento, dettagliatamente specificati, favorevoli all'indagato sopravvenuti alla richiesta di emissione dell'ordinanza cautelare;
b) violazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. e) c.p.p. in relazione agli artt. 309 co. 8^ e 8^-bis^, 178 lett. b) e 179 stesso codice), rilevando che risultava illegittimamente all'udienza camerale davanti al tribunale del riesame l'accusa era stata rappresentata dal p.m. di Oristano e non da quello di Nuoro, che aveva formulato la richiesta di misura cautelare;
c) violazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. c) c.p.p. in relazione all'art. 27 stesso codice), assumendo che l'ordinanza custodiale emessa dal g.i.p. del Tribunale di Nuoro avrebbe dovuto essere dichiarata perenta, in quanto non rinnovata da quello del Tribunale di Oristano entro il ventesimo giorno, così come prescritto dall'art. 27 c.p.p.; d) violazione ed erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata (art. 606 co. 1^ lett. b), c) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 273 co. 1^ e 2^ e 292 co. 2^ lett. c) stesso codice), in quanto non erano stati trasmessi dal p.m. gli elementi di fatto accertanti la sussistenza di una causa di giustificazione che, in quanto tale, ostava all'applicazione della misura cautelare;
e) erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata (art. 606 co. 1^ lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 274 lett. c) stesso codice), poiché, come ampiamente specificato, non sussistevano esigenze cautelari c.d. sociali. All'inizio dell'udienza camerale davanti a questa Corte il difensore dell'indagato proponeva oralmente motivi nuovi inerenti alla violazione dell'art. 292 co. 2^-ter c.p.p. per la mancata trasmissione al tribunale del riesame dei verbali di sopralluogo e dei relativi rilievi, elementi probatori favorevoli all'indagato, con conseguente nullità dell'ordinanza impugnata. Il procuratore generale d'udienza, a causa di tale produzione, chiedeva un rinvio per esaminare i succitati motivi nuovi.
3. Il ricorso è fondato. Preliminarmente la Corte precisa che ritualmente la difesa del ricorrente ha proposto motivi nuovi all'odierna udienza, tale facoltà essendole consentita dal quarto comma dell'art. 311 c.p.p., laddove precisa che "... nel procedimento de libertate il ricorrente ha la facoltà di enunciare nuovi motivi davanti alla corte di cassazione, prima dell'inizio della discussione ...".
Il necessario riferimento che i motivi nuovi debbono fare a quelli già tempestivamente proposti con il ricorso, dei quali costituiscono soltanto una ulteriore giustificazione argomentativa, ostano all'accoglimento di una richiesta di rinvio formulata dalla controparte processuale, in quanto detta possibilità riservata al ricorrente è prevedibile, così come l'eventuale sviluppo del ragionamento posti a sostegno del motivo già enunciato in ricorso. Passando all'esame dei motivi di ricorso secondo un ordine logico- giuridico, deve innanzitutto, ribadirsi il costante insegnamento di questa Corte, per il quale (cfr., tra le tante, Sez. I, 15.1.1994 (c.c. 7.12.1993) in proc. Esposito, rv. n. 196.103) la disposizione dell'art. 27 c.p.p., secondo la quale le misure cautelari disposte dal giudice che, contestualmente o successivamente, si dichiara incompetente per qualsiasi causa, cessano di avere effetto se, entro venti giorni dell'ordinanza di trasmissione degli atti, il giudice competente non provvede a norma degli artt. 292, 371 e 321, presuppone una pronuncia giurisdizionale declinatoria della competenza e non trova, pertanto, applicazione nella ipotesi - come quella che ci occupa - di trasmissione degli atti ad altro ufficio del pubblico ministero disposta nel corso delle indagini preliminari al sensi dell'art. 54 co. 1^ dello stesso codice.
Ne discende che l'autorità giudiziaria procedente, cui spetta l'obbligo di trasmettere gli atti al tribunale del riesame a norma del quinto comma dell'art. 309 c.p.p., va identificata, nella specie, con il pubblico ministero di Oristano, al quale quello di Nuoro, dopo avere ottenuto l'applicazione della misura cautelare all'indagato, trasmise gli atti del procedimento per competenza territoriale, di tal che il p.m. di Oristano legittimamente ha provveduto all'incombenza sopra indicata.
Purtuttavia, la trasmissione degli atti utilizzati per l'emissione della misura custodiale è stata tardiva, con conseguente inefficacia della misura medesima a norma dell'art. 309 ult. co. c.p.p. Invero, contrariamente all'assunto dei giudici del merito, perché abbia effetto giuridico la rinuncia alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale nei confronti di soggetto che si trovi in stato di custodia cautelare non rileva il fatto che la medesima non sia espressa, essendo sufficiente che l'interessato o il suo difensore abbiano assunto condotte o iniziative implicitamente significative della sua volontà di rinunciare (cfr., sul punto, Cass., 24 aprile 1993, ric. D'Agnelli). Ciò in funzione della superiore esigenza di una rapida definizione della procedura de libertate, in correlazione con la tutela della libertà personale dell'interessato.
Ne discende che la volontà di detta rinuncia può essere desunta dalla richiesta di riesame di un provvedimento restrittivo della libertà personale, che, implicando per sua stessa natura una immediata verificazione della sussistenza dei presupposti e delle condizioni di legge idonei per l'emissione di un provvedimento coercitivo, esprime chiaramente l'intenzione di vedere esaminata detta richiesta con la massima sollecitudine possibile e, quindi, evidenzia la volontà di rinunciare alla sospensione dei termini processuali.
Applicando tali principi di diritto alla fattispecie in esame, emerge che la misura custodiale applicata all'odierno ricorrente è divenuta inefficacia, a norma del combinato disposto dei commi quinto e decimo dell'art. 309 c.p.p., perché il pubblico ministero procedente trasmise al tribunale del riesame gli atti del procedimento oltre il quinto giorno della presentazione della richiesta di riesame al competente tribunale (richiesta presentata al tribunale l'8 settembre 1999; atti trasmessi dal p.m. il 15 settembre 1999).
L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio e quella emessa dal g.i.p. del Tribunale di Nuoro in data 4 settembre 1999 va dichiarata inefficace con conseguente immediata scarcerazione del ME se non detenuto per altra causa.
L'accoglimento del gravame per le ragioni sopra enunciate assorbe ogni altra doglianza avanzata dal ricorrente.
La Cancelleria provvederà alle incombenze di cui all'art. 626 c.p.p.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia di quella emessa in data 4.9.1999 dal g.i.p. del Tribunale di Nuoro, disponendo l'immediata scarcerazione di ME US se non detenuto per altra causa.
Manda alla Cancelleria di comunicare immediatamente al Procuratore generale in sede il dispositivo del presente provvedimento ai sensi dell'art. 626 c.p.p. Così deciso in Roma, il 8 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2000