Sentenza 22 novembre 2013
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 12 "quinquies" del D.L. n. 306 del 1992 (conv. in l. n. 356 del 1992), mediante l'assunzione della qualità di socio occulto di una società preesistente, è necessario che tale qualità si acquisti con modalità fittizie o fraudolente, che connotano di illiceità la presenza di un socio di fatto in una realtà economica o imprenditoriale apparentemente facente capo ad altri. (In motivazione la Corte ha chiarito che tale opzione è coerente con la "ratio" della fattispecie incriminatrice di reprimere fittizie intestazioni che siano di ostacolo ad accertare la reale disponibilità di denaro, beni o altre utilità ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione o in materia di contrabbando ovvero agevolino la commissione dei reati di cui agli artt.648, 648 bis e 648 ter cod. pen.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/11/2013, n. 10271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10271 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ AN - Presidente - del 22/11/2013
Dott. CONTI NI - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI OM - Consigliere - N. 1778
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 21550/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. Lo NC LO, nato a [...] il [...];
2. AN CO CO, nato a [...] il [...];
3. PA CE AN, nato a [...] il [...];
4. AC ME, nato a [...] il [...];
5. MO VA, nato a [...] [...];
6. EL NC, nato a [...] il [...];
7. NZ CE, nato a [...] il [...];
8. EN PO, nato a [...] il [...];
9. EL ND, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 17/01/2013 della Corte di appello di Catanzaro;
visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere NI Conti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale SELVAGGI Eugenio, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi gli avvocati Gambardella CE per EN, Casuscelli Costantino per AN, NA NC, in sostituzione dell'avv. Muzzopappa CE, per AC e NZ, NC NA e CE NO per Lo NC, CE NO anche per EL NC, Di NZ EP e ST VA per MO, CÒ NI e ST VA per EL ND, ST VA anche per PA, i quali tutti hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 29 marzo 2012, il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava Lo LO NC, AN CO CO, PA CE AN, AC ME, MO VA, EL NC, NZ CE, EN PO e EL ND colpevoli dei reati sotto specificati. a) Lo NC, AN, PA, AC, MO e EL ND, del delitto di cui all'art. 416-bis c.p., commi 1, 2, 3, 4 e 5, per avere partecipato ad un'associazione di tipo mafioso, avente la disponibilità di armi, promossa da Lo NC, e diretta e organizzata da quest'ultimo nonché da PA e MO, finalizzata alla commissione di estorsioni e altri delitti contro il patrimonio (in Vibo Valentia, dal febbraio 2007).
b) MO e EL NC, del delitto di cui al D.L. n. 306 del 1992, artt. 110 e 12-quinquies, per avere, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, attribuito fittiziamente a LA CE (coimputato non ricorrente) la titolarità delle loro quote nella impresa individuale Frado Autotrasporti e Publiservice Sud di LA CE (in Vibo Valentia, il 10 aprile 2008). c) NZ, EL NC e MO, di reato analogo a quello di cui al capo b), per avere il MO e il EL attribuito fittiziamente al NZ la titolarità delle loro quote nella impresa individuale Publiservice Sud di NZ CE (in Vibo Valentia, il 15 gennaio 2009).
e) PA, MO e EN, di reato analogo a quello di cui al capo b), per avere il MO e il PA attribuito fittiziamente al EN la titolarità delle loro quote nella impresa individuale "Transfert ambulanze-Gruppo EN 24 ore non stop" - così precisata l'imputazione, che inizialmente faceva riferimento alla "EN Servizi" di EN PO e AL AN - (in Vibo Valentia, il 1 agosto 2007).
f) PA, del delitto di cui all'art. 81 c.p., comma 2, L. n. 497 del 1974, artt. 10 e 14, L. n. 110 del 1975, art. 23, D.L. n. 152 di 1991, art. 7 per avere detenuto presso la propria abitazione un fucile mitragliatore modello Kalashnikov con matricola abrasa, arma da guerra, e una pistola marca Sphinx cal. 9, arma comune da sparo, al fine di agevolare l'attività dell'associazione di cui al capo a) (in Vibo Valentia, fino al 22 dicembre 2007).
g) PA, del delitto di cui all'art. 648 cod. pen. e D.L. n. 152 del 1991, art. 7 per avere acquistato e comunque ricevuto e occultato il fucile mitragliatore di cui al capo che precede, proveniente da delitto in quanto arma clandestina, al fine di agevolare l'attività dell'associazione di cui al capo a) (in Vibo Valentia, fino al 22 dicembre 2007).
2. Con riferimento a Lo NC e ad EL ND, il G.u.p. riteneva sussistente la continuazione criminosa relativamente ad analogo reato associativo commesso sino al febbraio 2007, oggetto di condanna pronunciata nell'ambito del procedimento cd. New Sunrise con sentenza del 18 luglio 2008 del G.u.p. del Tribunale di Catanzaro (n. 4007/07 R.G.N.R.), passata in giudicato in data 15 dicembre 2011. 3. A seguito di impugnazione dei predetti imputati, la Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza in epigrafe, riconosciuta la continuazione dei reati ascritti a PA ai capi a), e), f) e g) e a AC al capo a) con quello ascritto ad entrambi in concorso per cui era stata pronunciata condanna con sentenza della medesima Corte di appello in data 20 settembre 2011, divenuta definitiva, provvedeva alla rideterminazione delle relative pene, confermando nel resto, quanto ai predetti imputati, e integralmente, quanto ai restanti imputati appellanti, la sentenza di primo grado.
4. Per effetto delle statuizioni contenute nelle sentenze di primo e secondo grado, le pene inflitte agli imputati, a parte quelle accessorie, sono state determinate nei termini seguenti. Lo NC: anni quattro di reclusione ulteriori ex art. 81 c.p., comma 2, rispetto alla precedente condanna definitiva.
AN: anni quattro di reclusione.
PA: anni uno e mesi sei di reclusione ulteriori ex art. 81 c.p., comma 2, rispetto alla precedente condanna definitiva.
AC: anni uno e mesi sei di reclusione ulteriori ex art. 81 c.p., comma 2, rispetto alla precedente condanna definitiva.
MO: anni sette di reclusione.
EL NC: anni tre di reclusione.
NZ: anni due e mesi sei di reclusione.
EN: anni due di reclusione.
EL ND: anni quattro di reclusione ulteriori ex art. 81 c.p., comma 2, rispetto alla precedente condanna definitiva.
5. La Corte di appello osservava che la responsabilità degli imputati si basava essenzialmente sul contenuto di molteplici intercettazioni di conversazioni di colloqui telefonici e tra presenti (quest'ultime eseguite in autovetture o in carcere), dagli esiti di operazioni di p.g. (in particolare, servizi di osservazione, arresti e sequestri di armi), dalle dichiarazioni rese da talune persone offese, in ordine alla sussistenza di un sodalizio criminale con connotati tipicamente "ndranghetistici", operante nel territorio di Vibo Valentia dal febbraio 2007, in continuazione con l'analogo sodalizio criminale oggetto del procedimento penale (cd. "New Sunrise" o "Nuova Alba") a carico del boss Lo NC LO (classe 1932), detto CI ovvero "zio LO", conclusosi con condanna irrevocabile a seguito della sentenza della Corte di cassazione in data 15 dicembre 2011. Esponeva la Corte di Catanzaro che sulla base del suindicato materiale probatorio doveva ritenersi accertata la perdurante attività criminale della cosca Lo NC, della quale erano risultati affiliati alcuni degli attuali imputati;
che il procedimento in esame aveva tratto origine dalla tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso commessa in data 5 dicembre 2007 ai danni di un imprenditore edile vibonese, AR AN, per la quale erano stati tratti in arresto in data 22 dicembre 2007 PA CE AN e AC ME, successivamente condannati, all'esito di giudizio abbreviato;
che il prolungato ascolto dei colloqui svolti dai predetti soggetti con i familiari durante la loro restrizione nel medesimo istituto penitenziario consentiva progressivamente agli investigatori di estendere l'attività captativa anche alle utenze telefoniche ed alle automobili di diversi altri soggetti, appartenenti o comunque gravitanti attorno alla cd. "cosca Lo NC", ed in ultimo conduceva all'accertamento delle attività illecite poste in essere da detti soggetti nel territorio vibonese.
La mafiosità del sodalizio e la sussistenza del vincolo associativo venivano desunte da molteplici profili, tra i quali, di particolare rilievo, l'esistenza di una "cassa comune" e l'assunzione da parte della cosca delle spese legali degli affiliati in carcere in ossequio ai vincoli di reciproca assistenza materiale e di mutua solidarietà che notoriamente caratterizzano tale tipo di consesso. Le captazioni effettuate dopo l'arresto di PA CE AN e AC ME avevano inoltre rivelato che il loro tentativo di estorcere denaro ad AR AN si inseriva nel programma criminoso del sodalizio criminoso. E, proprio in relazione alle prestazioni assicurate al gruppo e alle relative famiglie dai due giovani, si erano verificati una serie di contrasti, incentrati oltre che sul quantum delle singole erogazioni, sulla pretesa dei detenuti e dei loro parenti di ottenere, in aggiunta, la loro parte dei proventi già maturati come conseguenza delle attività illecite del gruppo, secondo un sistema di conteggi che dimostrava la riconducibilità di una pluralità di azioni delittuose, poste in essere dai vari componenti ad un unico contesto programmatico. Oltre al vincolo di assistenza economica ai sodali carcerati, venivano considerati parimenti indicativi della natura mafiosa della consorteria la dotazione e l'uso di micidiali armi da fuoco ritenute impiegabili per eliminare gli avversari e portare a termine le azioni criminose programmate.
I settori in cui la consorteria aveva concretamente attuato il proprio programma, in un contesto di diffusa omertà, spaziavano dalle estorsioni in danno di imprenditori e commercianti della zona (tra i quali si inserivano gli episodi relativi alla estorsione in danno di SO ME e le "regalie" imposte a fornitori per la costruzione della casa di EL ND) alla progressiva acquisizione del controllo di attività economiche lecite. In tale contesto, veniva evidenziato il ricorso da parte di PA CE AN, MO VA e EL NC a società fittiziamente intestate per eludere le investigazioni e le disposizioni in materia di prevenzione.
La forza intimidatrice della cosca coinvolta nella gestione di queste imprese fittiziamente intestate si manifestava mediante l'imposizione ai clienti di prezzi gonfiati rispetto a quelli normalmente praticati in simili operazioni, senza che vi fosse più di qualche timida rimostranza.
6. Ricorrono per cassazione i predetti imputati in ordine ai capi sottospecificati, che non concernono le imputazioni sub f) e g) per le quali PA non ha proposto impugnazione e che sono state sopra indicate solo in quanto collegate alla circostanza aggravante contestata agli imputati del reato associativo ai sensi dell'art. 416- bis c.p., comma 4.
7. Lo NC (capo a), a mezzo del difensore avv. NC NA, deduce i seguenti motivi.
7.1. Nullità della sentenza per omessa considerazione del motivo di appello con il quale si censurava la sentenza di primo grado in quanto acriticamente riproduttivo dell'ordinanza applicativa della misura cautelare.
7.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale, posto che la sentenza impugnata da per scontato la perdurante esistenza e operatività del sodalizio che aveva formato oggetto del precedente procedimento denominato "Nuova Alba" (o "New Sunrise"), nonostante lo stato di detenzione del Lo NC e di EL ND, senza individuare altri soggetti che lo mantenessero in vita;
e assumendo per di più, senza alcuna specifica confutazione delle censure dedotte con l'atto di appello, che due nuovi soggetti che avevano posto in essere l'episodio estorsivo in danno del AR, PA e AC, i quali non erano partecipi del vecchio sodalizio, avevano ricevuto un mandato in tal senso dal Lo NC. Il tutto, poi, in un contesto in cui i nuovi presunti adepti in realtà mostravano di agire autonomamente, come riconosceva la stessa sentenza impugnata, ponendo in essere nel loro esclusivo interesse le condotte descritte nelle imputazioni relative alla fittizia intestazione delle agenzie di affari, senza alcun mandato o coinvolgimento da parte del Lo NC.
7.3. Violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla natura armata dell'associazione, di cui alla contestata aggravante ex art. 416-bis c.p., comma 4; punto specificamente toccato nei motivi di appello, con i quali si evidenziava come le armi dovevano ritenersi nella disponibilità esclusiva di alcuni imputati, e su cui non è stata fornita alcuna risposta.
7.4. Violazione di legge in punto di determinazione della pena a titolo di continuazione e di diniego delle attenuanti generiche, aspetti su cui non è stata fornita una adeguata motivazione da parte della Corte di appello.
8. AN, (capo a), a mezzo del difensore avv. Costantino Casuscelli, denuncia, con un unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale, osservando, in primo luogo, che la Corte di appello, pur a fronte di specifiche deduzioni difensive, non ha dato conto delle ragioni che portavano a identificare con certezza nell'imputato il soggetto cui sono stati riferiti i colloqui intercettati, e, in secondo luogo, che non si è razionalmente dimostrato il coinvolgimento di AN nel sodalizio, sia sotto il profilo della affectio societatis sia sotto quello di un concreto apporto alla vita del sodalizio, tra l'altro illogicamente non considerando il dato indicativo del fatto che l'imputato si era adoperato per l'elargizione di un contributo economico a terzi in contrasto con la pur affermata volontà del sodalizio di non prestarsi a un simile onere economico.
9. PA (capi a, e), con atto intestato agli avvocati CE Sabatino e VA ST, ma sottoscritto solo da quest'ultimo, deduce:
9.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità per il reato di cui al capo a), osservando, in primo luogo, che la Corte di appello non ha dato risposta alle specifiche e circostanziate doglianze difensive, appiattendosi acriticamente sulla motivazione lacunosa del giudice di primo grado, che con riferimento al PA non ha evidenziato alcuna condotta sintomatica di un suo inserimento nell'associazione mafiosa.
In particolare si era osservato che l'episodio della tentata estorsione in danno dell'imprenditore AR AN, pur ritenuto indice dell'inserimento di PA e di AC nell'associazione facente capo a Lo NC, non aveva visto, con palese contraddizione, il coinvolgimento di quest'ultimo, non essendo stata mossa a Lo NC alcuna contestazione al riguardo;
ne' erano state accertate ulteriori condotte, che, al di là di non verificabili argomenti presuntivi, evidenziassero chiari indici di uno stabile contributo di PA a un sodalizio, quello capeggiato da Lo NC, della cui perdurante esistenza non era stata peraltro offerta alcuna dimostrazione.
Inoltre costituiva una ulteriore evidente contraddizione rispetto alla impostazione accusatoria la esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 contestata con riferimento al capo e) sotto l'aspetto della finalità di agevolazione della associazione di cui al capo a).
9.2. Vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale per il reato di cui al capo e), in considerazione del fatto che, essendo caduta la finalità di agevolazione della associazione mafiosa, non era stata dimostrazione nè della finalità di elusione di misure di prevenzione di cui l'imputato non poteva ritenersi essere in grado di presumerne fondatamente la futura applicazione ne' della condotta oggettiva di fittizia intestazione non essendo stata data dimostrazione dell'impiego di propri capitali per la creazione o il mantenimento della società o del percepimento di utili.
9.3. Vizio di motivazione relativamente alla natura armata dell'associazione, di cui alla contestata aggravante ex art. 416-bis c.p., comma 4, non essendo stato dimostrato il collegamento delle armi con l'attività del sodalizio.
9.4. Vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, improntato a ingiustificata severità.
10. AC (capo a), con atto personalmente sottoscritto, deduce:
10.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale, fatta meramente discendere dalle richieste di aiuto economico che egli avrebbe richiesto dal carcere ove era detenuto per la vicenda estorsiva in danno di AR AN, senza confutazione delle deduzioni difensive con le quali si rimarcava che le richieste erano state fatte esclusivamente a MO VA e EL NC, che ben potevano essere da AC sollecitati in quanto accomunati a lui da pregresse relazioni o da occasionali cointeressenze criminali;
il tutto nella sua convinzione di essere del tutto innocente, come del resto si ricavava dal colloquio intercorso tra PA e lo zio LI OM. La Corte di appello non ha nemmeno dato alcun rilievo al fatto che il AC, una volta uscito dal carcere, non è stato più implicato in rapporti con i pretesi sodali, non valendo in senso contrario la circostanza che egli abbia fatto da autista alla compagna di EL ND al quale era legato da vincoli di parentela.
10.2. Violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla natura armata dell'associazione, di cui alla contestata aggravante ex art. 416-bis c.p., comma 4, non essendo stata dimostrata una oggettiva fruibilità di armi a disposizione del sodalizio, essendo solo emersa una richiesta di armi fatta da MO a PA. 10.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di giudizio di mera equivalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti e di trattamento sanzionatorio, eccessivo rispetto alla accertata posizione di subalternità di AC rispetto agli altri sodali.
11. Lo stesso AC, a mezzo del difensore avv. CE Muzzopappa, deduce:
11.1. Vizio assoluto di motivazione della sentenza impugnata che, non tenendo conto delle specifiche censure dedotte con l'atto di appello, si è limitata a riportarsi per relationem alla sentenza di primo grado omettendo di procedere ad una autonoma valutazione dei fatti. 11.2. Erronea applicazione dell'art. 416-bis cod. pen., in primo luogo perché la prova della continuità della operatività del sodalizio criminoso è stata basata unicamente sulla presenza in entrambe le compagini di EL ND, sottostimandosi irragionevolmente: i dati costituiti dalle dichiarazioni di disistima fatte dall'anziano boss Lo NC nei confronti di EL;
dal fatto che AN, uno dei presunti sodali, genero di Lo NC, scompare completamente dalla scena dopo la scarcerazione di AC;
e dal colloquio tra PA e lo zio LI OM con il quale il primo nega di essere stato mai "affiancato" agli altri e comunque di volersi "affiancare" a loro una volta uscito.
Inoltre, quanto alla posizione di AC, le conversazioni intercorse tra lui e i familiari aventi ad oggetto sue richieste di un soccorso economico non sono affatto indicative della esistenza di una "cassa comune" del clan, ben potendo riferirsi all'aiuto che AC si aspettava da coloro che erano rimasti coinvolti nelle vicenda estorsiva in danno dell'imprenditore AR, sulla quale non vi è prova di un coinvolgimento dell'intero sodalizio. Nè poteva trarsi elemento in tal senso dal coinvolgimento di AC nell'estorsione AR, per la quale è stata contestata l'aggravante D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7 nella sola forma del metodo mafioso e non in quella dell'intento di agevolazione di un sodalizio mafioso.
12. MO (capi a, b, c, e), con atto intestato agli avvocati EP Di NZ e VA ST, ma sottoscritto solo da quest'ultimo, deduce:
12.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità per il reato di cui al capo a), osservando, in primo luogo, che la sentenza impugnata era caratterizzata da illogicità e superficialità, trascurando dati decisivi ed interpretandone erroneamente altri.
In particolare si osserva che non era stato dato adeguato risalto al fatto che MO era stato riconosciuto estraneo all'associazione mafiosa nel precedente procedimento cd. New Sunrise;
che i giudici di merito avevano dato una erronea lettura all'episodio della estorsione in danno di SO ME e a quello della tentato estorsione in danno di AR AN, episodi, entrambi, nei quali si ricavava agevolmente dal modus operandi la mancanza del dato di una solidarietà tra associati;
che nessun elemento probatorio deponeva per la esistenza di una cassa comune;
che non vi erano indicazioni circa contatti tra MO e il presunto capo Lo NC;
che al di là di frequentazioni di natura parentale non vi erano indici di una ricostituzione di un gruppo organizzato di tipo mafioso dopo il febbraio 2007 e tanto meno che di esso facesse parte MO.
Inoltre costituiva una evidente contraddizione rispetto alla impostazione accusatoria la esclusione dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 contestata con riferimento ai capi b), c) ed e) sotto l'aspetto della finalità di agevolazione della associazione di cui al capo a).
12.2. Vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale per le fattispecie di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12-quinquies, in considerazione del fatto che, essendo caduta la finalità di agevolazione della associazione mafiosa, non era stata dimostrazione ne' della finalità di elusione di misure di prevenzione di cui l'imputato non poteva ritenersi essere in grado di presumerne fondatamente la futura applicazione ne' della condotta oggettiva di fittizia intestazione, non essendo stata data dimostrazione dell'impiego di propri capitali per la creazione o il mantenimento delle società o del percepimento di utili. 12.3. Vizio di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche e di trattamento sanzionatorio, improntato a ingiustificata severità.
13. EL NC (capi b, c), con atto personalmente sottoscritto, denuncia, con un unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale, osservando che la sentenza impugnata, recependo acriticamente le osservazioni contenute nella decisione di primo grado, non aveva fornito adeguata risposta alle censure difensive, con le quali si sottolineava che egli non era stato implicato nel contesto associativo, che era stata esclusa dai reati contestati l'aggravante della finalità di agevolazione di un sodalizio mafioso e che la sua attività in seno alle imprese era stata del tutto trasparente avendo egli finanche provveduto a versare le ritenute di acconto per la sua attività.
14. NZ (capo c), a mezzo del difensore avv. CE Muzzopappa, deduce:
14.1. Vizio assoluto di motivazione della sentenza impugnata che, non tenendo conto delle specifiche censure dedotte con l'atto di appello, si è limitata a riportarsi per relationem alla sentenza di primo grado omettendo di procedere ad una autonoma valutazione dei fatti. 14.2. Errata applicazione del D.L. n. 306 del 1992, art. 12- quinquies, essendo stata ritenuta la responsabilità penale dell'imputato per la contestata fittizia intestazione a suo nome della impresa individuale Publiservice Sud sulla base di elementi inconsistenti, quali la sua attività di procacciamento di clienti per tale agenzia pubblicitaria e la sua partecipazione alla bonifica dei locali dell'azienda dopo il rinvenimento di una microspia;
mentre le intercettazioni, al di là di colloqui intercorsi con i presunti reali titolari, dimostravano che MO e EL NC si interessavano all'andamento dell'azienda ma non che ne fossero i gestori effettivi. Non era comunque dimostrato l'elemento della attribuzione al NZ delle quote della impresa ne' quello della finalità di elusione delle norme sulle misure di prevenzione. 15. EN (capo e), a mezzo dell'avv. CE Gambardella, deduce, con un unico motivo, la nullità della sentenza in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., e comunque il vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale, essendo stato l'imputato condannato per un fatto diverso da quello contestato, come riconosciuto dalla sentenza di primo grado (p. 261), ove si precisa che il reato di cui al capo e) riguardava l'agenzia "Transfert ambulanze-Gruppo EN 24 ore non stop" e non già la "EN Servizi" riportata nella imputazione;
il tutto senza che si sia mai effettivamente instaurato un contraddittorio sul punto. La sentenza impugnata, d'altro canto, si limita genericamente a rigettare l'eccezione, nonostante le specifiche argomentazioni svolte nell'atto di appello.
Per di più la Corte di appello - non diversamente da quella di primo grado - afferma perentoriamente che l'impresa facente capo al EN era formata da capitali apportati esclusivamente da PA e MO, senza offrirne adeguata dimostrazione sulla base delle prove raccolte, e senza indicare gli elementi dai quali ricavare che EN, al di là della fittizia intestazione, era effettivamente a conoscenza del fine elusivo richiesto dalla norma incriminatrice.
16. EL ND (capo a), con atto intestato agli avvocati CE Sabatino e VA ST, ma sottoscritto solo da quest'ultimo, deduce:
16.1. Violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale, sussistendo bis in idem con riferimento al procedimento, cd. New Sunrise, attesa la identità della imputazione, nulla rilevando la diversità del dato temporale, ne' il parziale mutamento dei componenti, una volta accertato che era sostanzialmente rimasto immutato il nucleo centrale del sodalizio, non potendosi fare dipendere la punibilità per uno o più reati dalla scelta di segmentazione della imputazione operata dalla pubblica accusa. D'altro canto, non erano state individuate condotte ascrivibili a EL, che, dopo la nuova decorrenza temporale, potessero fare pensare a una nuova affiliazione al clan Lo NC.
16.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità, osservandosi, in primo luogo, che la Corte di appello non ha dato risposta alle specifiche e circostanziate doglianze difensive, appiattendosi acriticamente sulla motivazione lacunosa del giudice di primo grado, che con riferimento ad EL ND non ha evidenziato alcuna condotta sintomatica di un suo inserimento nell'associazione mafiosa.
In particolare nell'atto di appello si era indicato come dato contrastante con la tesi accusatoria il giudizio espresso sul conto del ricorrente da Lo NC, che, rivendicando la sua leadership, giudicava il EL come un uomo di nessun valore che non meritava alcuna stima e considerazione;
e si era osservato che erano irrilevanti ai fini del riconoscimento della qualità di partecipe frequentazioni o contatti con soggetti legati da vincoli di parentela, in assenza di condotte riferibili al medesimo in termini di affectio societatis, o mere spendite del nome del clan in occasione di richieste di denaro fatte da taluni dei presunti associati, come nell'episodio AR.
16.3. Vizio di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche e di trattamento sanzionatorio, improntato a ingiustificata severità, nonostante il ridimensionamento dell'accusa per effetto della esclusione della qualità di organizzatore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi di Lo NC, AN, PA, AC, MO e EL ND con riferimento alla imputazione di cui al capo a), relativa allo loro partecipazione alla associazione di tipo mafioso, promossa da Lo NC e diretta e organizzata da quest'ultimo nonché da PA e MO, sotto vari profili inammissibili, devono ritenersi comunque infondati. Come si è riferito in sede di narrativa, plurime fonti probatorie (desunte da molteplici intercettazioni di conversazioni di colloqui telefonici e tra presenti;
servizi di osservazione, arresti e sequestri di armi;
dichiarazioni rese da talune persone offese) convergono, secondo la ineccepibile valutazione dei giudici di merito, nel senso della sussistenza di un sodalizio criminale con connotati tipicamente "ndranghetistici", operante nel territorio di Vibo Valentia dal febbraio 2007, in continuazione con l'analogo sodalizio criminale oggetto del procedimento penale (cd. "New Sunrise") a carico del boss Lo NC LO (classe 1932), detto CI ovvero "zio LO", conclusosi con condanna irrevocabile a seguito della sentenza della Corte di cassazione in data 15 dicembre 2011, del quale sodalizio erano risultati affiliati alcuni degli attuali imputati.
Nella richiamata tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso commessa in data 5 dicembre 2007 ai danni di un imprenditore edile vibonese, AR AN, per la quale erano stati tratti in arresto in data 22 dicembre 2007 PA CE AN e AC ME, i due, come in particolare si ricava dalla sentenza di primo grado, esplicitavano che la richiesta estorsiva veniva fatta a nome e per conto di "zio LO" (e cioè del già nominato Lo NC LO, classe 1932), che in quel momento stava scontando in carcere la condanna irrevocabile per il reato di associazione di tipo mafioso di cui si è detto, e che la tangente richiesta era destinata a sovvenire i detenuti nel pagamento delle competenze dovute ai loro difensori.
D'altro canto, al di là del contenuto delle richieste estorsive fatte dal PA e dal AC in quello specifico episodio, la perdurante operatività del sodalizio mafioso è stata ragionevolmente desunta dalla esistenza di una "cassa comune" (cui si rivolsero proprio PA e AC a seguito del loro arresto) e dall'assunzione da parte della cosca delle spese legali degli affiliati che si trovavano in carcere, secondo una precisa ripartizione delle sovvenzioni, che teneva conto anche dei profitti illeciti già conseguiti dai vari appartenenti al gruppo. Il fatto che alcuni parenti dei detenuti contestassero i criteri di ripartizione non attenua, ma al contrario avvalora, l'appartenenza degli imputati al sodalizio mafioso.
A parte l'episodio in danno del AR, ulteriori episodi estorsivi in danno di imprenditori e operatori commerciali, debitamente passati in rassegna, tra cui le "regalie" imposte a fornitori per la costruzione della casa di EL ND, sorreggono le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito. Ineccepibilmente sono state considerate indicative della natura mafiosa della consorteria la dotazione e l'uso di micidiali armi da fuoco, impiegabili sia per il contrasto con clan rivali sia per il loro uso intimidatorio nei confronti delle persone offese. Giustamente è stato osservato dalla sentenza impugnata che la sussistenza della cosca mafiosa non risultava smentita da alcuni contrasti registrati tra i sodali, pienamente compatibili con le forti personalità di alcuni essi, e non espressione di discontinuità o contrapposizione di fazioni tra loro confligenti, restando immutato il punto di riferimento apicale costituito dal boss NC LO.
2. Occorre ora esaminare le censure proposte dai ricorrenti innanzi tutto con riferimento al capo a), le quali in parte trovano già risposta nelle considerazioni sopra espresse.
3. Lo NC (capo a).
3.1. Il primo motivo, relativo alla mancata risposta alla critica svolta in sede di appello alla sentenza di primo grado, appare generico e comunque riferibile a valutazioni in fatto, non specificamente contestate.
3.2. Il secondo motivo assume apoditticamente che lo stato di detenzione de Lo NC e di EL ND implicava una rottura nell'attività del sodalizio.
Ma la perdurante esistenza del clan Lo NC, nonostante la carcerazione del suo boss, risulta correttamente argomentata proprio a partire dall'episodio della estorsione in danno dell'imprenditore AR, nel corso del quale PA e AC dichiararono di agire nell'orbita della consorteria capeggiata dal vecchio capo- clan detenuto, di cui evocavano il nome ("zio LO"), con ciò implicitamente affermando la loro affiliazione al sodalizio, essendo irrilevante che per quella specifica iniziativa delittuosa non avessero ricevuto uno specifico mandato dal capo.
D'altro canto, la non dismessa qualità di capo di un sodalizio tuttora operante, facente capo al ricorrente, si ricava da altri precisi elementi di fatto, puntualmente esposti dai giudici di merito, quali il da lui stigmatizzato sgarbo fattogli da PA quando, questo, essendo stato dimesso dal carcere, non era andato a fargli ossequio a casa, ove egli si trovava agli arresti domiciliari, nonché la sua reazione alla "provocazione" del nipote circa gli atteggiamenti da boss riferibili ad EL ND, esplicitatasi nella frase "è da quarant'anni che qui comando io ... ora non è che viene un "pisciaturi" qualunque e comanda a Vibo".
3.3. Circa la natura armata dell'associazione, con riferimento alle micidiali armi nella disponibilità di PA, emerge dalle conversazioni intercettate che il padre e lo zio LI OM dopo l'arresto del congiunto si preoccuparono di rimuovere le armi nell'interesse dei consociati;
con ciò essendo avvalorata la valutazione dei giudici di merito secondo cui le armi dovevano ritenersi essere nella disponibilità comune degli appartenenti al sodalizio, nulla rilevando che gli altri consociati non ne avessero il diretto possesso (vedi sul punto, ex plurimis, Sez. 6, n. 6547 del 10/10/2011, dep. 2012, Panzeca, Rv. 252114; Sez. 6, n. 42385 del 15/10/2009, Ganci, Rv. 244904; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003, dep. 2004, Anaclerio, Rv. 229769).
4. AN (capo a).
La sua partecipazione alla consorteria capeggiata dal suocero è stata correttamente ricavata dalle pretese di sussidio economico (sotto forma di "mensile") rivoltegli da PA e AC e dai loro familiari in relazione alla carcerazione sofferta dai due e dall'interessamento anche economico dell'imputato per l'assistenza legale a favore dei medesimi.
Il prospettato dubbio circa l'identità del soggetto a nome "C cui si riferivano le conversazioni intercettate è stato escluso dai giudici di merito dagli accertati contatti intercorsi tra l'imputato e il padre di PA, registrati a mezzo di servizio di osservazione di p.g..
Gli ulteriori rilievi proposti dal ricorrente appaiono manifestamente infondati o comunque inammissibili, in quanto tendenti a offrire una diversa interpretazione delle risultanze probatorie rispetto a quella privilegiata, con ineccepibile motivazione, dai giudici di merito.
5. PA (capo a).
5.1. Le censure contenute nel primo motivo di ricorso trovano risposta nelle considerazioni svolte a proposito dell'analogo motivo di ricorso di Lo NC, alle quali pertanto si rinvia. Non si vede quale effetto possa avere, in riferimento al presente procedimento, la ritenuta esclusione, nell'ambito di separato processo, della contestata circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, fondandosi quel procedimento sulle risultanze probatorie acquisite al momento dell'arresto del ricorrente e di AC.
5.2. Sull'aggravante della natura armata dell'associazione valgono le considerazioni espresse a proposito dell'analogo motivo di ricorso di Lo NC (3.3.).
6. AC (capo a).
6.1. L'infondatezza della censura sull'affermazione della responsabilità penale deriva dalle stesse considerazioni svolte in occasione dell'esame della posizione di Lo NC. La deduzione circa la riferibilità delle richieste di aiuto economico alla sola vicenda dell'estorsione AR è palesemente congetturale e comunque non tiene conto degli specifici rilievi svolti dai giudici di merito.
Anche per questo imputato, poi, il rilievo relativo alla mancata risposta ai motivi di appello, analogo a quello svolto nel ricorso di Lo NC, appare generico e comunque riferibile a valutazioni in fatto, non specificamente contestate.
6.2. Circa l'aggravante della natura armata dell'associazione si rinvia a quanto osservato sub 3.3.
7. MO (capo a).
Il ricorso, nella parte in cui contesta la responsabilità penale per il reato di cui al capo A e la sussistenza della relativa aggravante dell'associazione armata, propone argomentazioni analoghe a quelle svolte dai ricorrenti le cui posizioni sono state già esaminate, sui medesimi aspetti, con valutazione di infondatezza, la quale pertanto non può che essere replicata anche per MO.
8. EL ND (capo a).
8.1. È manifestamente infondato il primo motivo di ricorso con il quale si deduce che l'imputato è stato già giudicato per il reato di partecipazione alla medesima associazione mafiosa (cosca Lo NC), senza che nel presente procedimento sia stata contestata alcuna condotta successiva. In realtà la nuova contestazione si salda con la precedente, ed è formulata in termini aperti ("dal febbraio 207 e tuttora in atto") e la continuatività della condotta di EL ND durante e dopo la sua scarcerazione è stata puntualmente illustrata dai giudici i merito, che non solo espongono indici altamente sintomatici al riguardo ("bonifica" di auto di accoliti, installazione di telecamere di fronte alla sua abitazione, frequentazioni assidue con sodali, imposizioni di forniture gratuite di materiali per la sua casa in costruzione e varie regalie in denaro) ma riferiscono di un colloquio intercettato in carcere tra PA e lo zio LI OM nel corso del quale il primo accomuna la sua posizione di associato a quella del ricorrente, nonostante le non nascoste (ma non realizzate) aspirazioni di quest'ultimo di rendersi autonomo dal vecchio boss Lo NC.
8.2. Le considerazioni di cui sopra conducono alla valutazione di infondatezza del secondo motivo, con il quale si contesta, a torto, la pregnanza degli elementi di prova raccolti a carico dell'imputato.
9. Le censure proposte da Lo NC, EL ND e AC, chiamati a rispondere del solo reato associativo di cui al capo a, appaiono inoltre manifestamente infondate in punto di trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di appello fornito adeguata risposta al riguardo, esponendo partitamente per ciascun imputato le considerazioni poste a base della determinazione della pena e del diniego delle attenuanti generiche o del giudizio di equivalenza di queste rispetto alle aggravanti.
10. Al rigetto dei ricorsi di Lo NC, EL ND, AC e AN consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Tale statuizione non si estende alle posizioni di PA e MO in relazione a quanto ora si dirà a proposito dei motivi di ricorso proposti dai medesimi (nonché da EL NC, NZ e EN) con riferimento ai capi b), c), e).
11. Ad avviso della Corte la sentenza impugnata merita infatti annullamento con riferimento alle varie ipotesi di trasferimento fraudolento di valori di cui ai capi b) (MO e EL NC), c) (NZ, MO e EL NC), e) (PA, MO e EN).
12. In tutte e tre le concrete fattispecie contestate si assume che ora l'uno ora l'altro imputato entrarono a far parte di imprese preesistenti, di cui erano titolari ben individuati soggetti (LA CE, schermo di MO e di EL NC, quanto al capo b;
NZ CE, schermo dei medesimi MO e EL NC, quanto al capo c;
EN PO, schermo di PA e di MO, quanto al capo e), assumendone di fatto il controllo.
Ora, pur dovendosi ribadire che la fattispecie in esame è realizzata anche quando un soggetto acquisti la qualità di socio occulto di una società preesistente, partecipando alla gestione degli utili della relativa attività imprenditoriale (Sez. 2, n. 23131 del 08/03/2011, Castaido, Rv. 250561; Sez. 1, n. 4309 del 15/10/2003, Fiorisi, Rv. 226607), occorre comunque, al fine di rispettare il paradigma normativo, che tale assunzione avvenga con modalità fittizie, o in altro termine, come indica significativamente la rubrica del D.L. n. 306 del 1992, art. 12-quinquies, "fraudolente", perché è questo elemento che, normativamente, connota di illiceità la presenza di un socio di fatto in un contesto che implica una realtà economica o imprenditoriale apparentemente facente capo ad altri. Tale necessario componente della condotta del resto è coerente che la finalità della fattispecie incriminatrice, che è quella di reprimere fittizie intestazioni che siano di ostacolo ad accertare la reale disponibilità di denaro, beni o altre utilità ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione o in materia di contrabbando ovvero agevolino la commissione dei reati di cui agli artt. 648, 648-bis o 648-ter cod. pen..
Di questo necessario elemento di qualificazione della condotta non è però data alcuna dimostrazione (ed anzi alcuna indicazione) nella sentenza impugnata, che pertanto, come anticipato, dovrà essere annullata, in parte qua, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
Va solo aggiunto che la censura di imputazione del fatto dedotta dal difensore di EN (capo e) è inammissibile, in quanto, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, essa non formò oggetto dei motivi di appello (dove si notava solo incidentalmente la variazione nella individuazione della ditta cui si riferiva il capo di imputazione). La censura è comunque infondata, atteso che la precisazione del capo di imputazione, avvenuta con la sentenza di primo grado sulla base delle risultanze dibattimentali, non ha comportato, come esattamente osservato dal G.u.p., alcuna reale lesione del diritto di difesa, concernendo comunque la condotta richiamata un'attività imprenditoriale per lo svolgimento di un servizio di ambulanze, sicché l'imputato è stato ben in grado di inquadrare l'addebito nei suoi termini fattuali e temporali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di MO VA, EL NC, PA CE AN, NZ CE e EN PO limitatamente ai capi B), C), ed E) e rinvia per nuovo giudizio su detti capi ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti. Rigetta i ricorsi di Lo NC LO, EL ND, AC ME e AN CO CO, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2014