Sentenza 5 maggio 2008
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui il delitto di concussione sia stato commesso avvalendosi dell'intermediazione di un privato per indurre la vittima a dare o promettere indebitamente una somma di denaro, la valutazione del giudice di merito sulla partecipazione del pubblico ufficiale non può essere circoscritta alla prova dei contatti diretti tra questi e l'intermediario, nè fra il primo e la vittima, ma deve essere condotta sulla base dei principi che regolano la compartecipazione criminosa, per verificare se colui che ha richiesto il compenso in denaro abbia agito per sua esclusiva iniziativa, ovvero quale intermediario del pubblico ufficiale in forza di un accordo collusivo con lo stesso intervenuto.
Commentario • 1
- 1. Concussione e successione di norme penali: l'intervento della CassazioneAccesso limitatoFrancesca Familiari · https://www.altalex.com/ · 24 luglio 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/05/2008, n. 35850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35850 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 05/05/2008
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 771
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 40621/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Milano;
2) ZZ LF e AS s.r.l., in persona del legale rappresentante ZZ NI, in qualità di parti civili;
avverso la sentenza del 17 marzo 2006 emessa dalla Corte d'appello di Milano;
nel procedimento a carico di:
ZZ OV, nato a [...] il [...];
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il Sostituto Procuratore Generale, Dott. Meloni Vittorio, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
sentito l'avvocato Troyer Luca, per le parti civili, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi;
sentito l'avvocato Borasi Francesco, per l'imputato, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 14 ottobre 2004 OV ZZ è stato ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 110 e 317 c.p.. Nella ricostruzione dei fatti operata dai primi giudici, l'imputato, in qualità di sindaco del Comune di Bollate, assieme ad CC LB, suo amico e militante nello stesso partito politico, avrebbe posto in essere una concussione ai danni di ZZ LF, un imprenditore della zona che aveva presentato una richiesta di concessione edilizia per la realizzazione di un edificio da destinare a ristorante Mc Donald's, su un terreno appartenente alla sua società FlNGAS s.r.l. ricompreso in un piano di lottizzazione già approvato dal Comune. Nel dicembre 1999 il ZZ veniva contattato dal CC, il quale gli faceva intendere che per sbloccare la pratica edilizia, ferma da qualche mese negli uffici comunali, avrebbe dovuto pagare una tangente di L. 50 milioni e che del caso se ne sarebbe occupato direttamente il sindaco. Dopo avere ricevuto questa richiesta LF ZZ, il 15 dicembre 1999, si recava dalla polizia giudiziaria a denunciare l'accaduto, riferendo che nel colloquio avuto con il CC, questi aveva fatto espresso riferimento al fatto che la somma di denaro era destinata al sindaco di Bollate. A seguito della denuncia, che peraltro faceva seguito ad altre presentate in precedenza con cui ZZ aveva lamentato ritardi nella trattazione di altre pratiche edilizie, venivano acquisiti i tabulati relativi alle utenze telefoniche di ZZ, CC e ZZ e disposte le intercettazioni ambientali degli incontri previsti tra ZZ e CC (non venivano eseguite le intercettazioni telefoniche, pure disposte sul cellulare in uso al CC, per mancanza di postazioni di ascolto).
L'8 febbraio 2000 il CC veniva arrestato in flagranza di reato mentre usciva dall'ufficio del ZZ, dal quale aveva appena ricevuto la somma di L. 25 milioni, pari alla metà della cifra pattuita in precedenza.
Il CC - che è stato separatamente giudicato e definitivamente condannato con sentenza della Corte d'appello di Milano del 21 febbraio 2002 - ha sempre reiteratamente escluso la corresponsabilità del sindaco ZZ, pur confermando di averlo interpellato e di essersi reso portatore presso di lui degli interessi di ZZ;
in tutti gli interrogatori successivi al suo arresto ha sempre sostenuto di avere millantato il nome del sindaco al solo fine di convincere ZZ a consegnargli la somma di denaro, sfruttando la notoria frequentazione con lo stesso sindaco. Il Tribunale, sulla base di numerose testimonianze e della documentazione acquisita nel corso delle indagini, ha ritenuto provato l'accordo tra CC e ZZ, condannando quest'ultimo per il delitto di concussione alla pena di tre anni di reclusione, oltre alle pene accessorie e al risarcimento dei danni cagionati alle parti civili.
2. - Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Milano ha riformato la sentenza di condanna di primo grado, impugnata dall'imputato e dal pubblico ministero, assolvendo ZZ OV dal reato di concussione ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2, perché il fatto non sussiste.
I giudici di seconda istanza hanno ritenuto che gli elementi presi in considerazione nella sentenza di primo grado non consentano di "uscire da una zona grigia che si colloca tra una disinvolta millanteria facilitata dall'incauta, ma gratuita compiacenza del sindaco ed una prova incompiuta del concorso nel reato contestato". 3. - Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore generale deducendo i motivi di seguito indicati.
- Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), artt. 187 e 192 c.p.p.: si sostiene che l'iter motivazionale attraverso cui la Corte d'appello è pervenuta ad escludere la responsabilità dell'imputato per il reato di concussione sia viziato sotto diversi profili. Innanzitutto, viene rilevato che i giudici di secondo grado non hanno tenuto in considerazione i principali elementi di prova a carico del ZZ evidenziati nella sentenza del Tribunale, tra cui la testimonianza resa da LF ZZ, le dichiarazioni ammissive del CC e i risultati delle intercettazioni ambientali, elementi che dimostrerebbero l'esistenza di un previo accordo corruttivo tra ZZ e CC, percorrendo una ricostruzione alternativa del tutto congetturale e illogica che ha portato a ritenere la verosimiglianza di una lettura dei fatti in termini di millantato credito. Il ricorrente ha rilevato che nella ricostruzione dei giudici d'appello l'ipotesi del millantato credito si è basata soprattutto sull'esistenza di un forte sodalizio personale e politico tra l'imputato e CC, senza considerare che tale circostanza avrebbe potuto essere letta anche in termini favorevoli alla sussistenza della concussione.
- Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p.: si sostiene che la Corte d'appello abbia ingiustificatamente svilito gli elementi indiziari considerati dal Tribunale, privilegiando le ipotesi alternative mutuate dalle allegazioni difensive dell'imputato e del CC. In particolare, non hanno formato oggetto di valutazione ne' la circostanza relativa all'esibizione dell'originale avviso di convocazione del 17.12.1999, nè la vicenda della seduta del 17.1.2000 della commissione pianificazione territorio.
- Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e) e art. 187 c.p.p.: si rileva che le argomentazioni svolte dal Tribunale e relative ai ritardi nella gestione della pratica edilizia GA - Mc Donald's e all'improvviso sblocco della stessa non siano state prese in debita considerazione, anzi risultino negate, senza alcuna giustificazione e in contrasto con quanto emerso nel corso del processo, in particolare dalla consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero e dalla testimonianza dell'ex presidente della Commissione urbanistica, Gagliardi.
4. - Hanno presentato ricorso anche le parti civili, ZZ LF e la società GA s.r.l, tramite il loro difensore di fiducia e procuratore speciale.
Anche in questo caso i ricorrenti hanno dedotto il vizio di motivazione della sentenza, sottolineandone la contraddittorietà, in quanto dopo aver enucleato una serie di elementi che avrebbero dovuto condurre alla conferma della decisione di primo grado, giunge ad escludere la responsabilità del ZZ sostenendo che gli elementi di prova non consentano di addivenire ad una affermazione di colpevolezza. In particolare, nel ricorso delle parti civili si rileva come i giudici d'appello abbiano correttamente rilevato una serie di prove ed indizi a carico dell'imputato, ma abbiano poi escluso la prova dell'esistenza dell'accordo tra CC ed il sindaco ZZ, affermando che l'interessamento dell'imputato può spiegarsi anche in termini esclusivamente politici, senza offrire alcuna indicazione concreta al riguardo e senza considerare che il progetto non riguardava un'opera pubblica o comunque un importante insediamento produttivo, la cui realizzazione avrebbe potuto giustificare un aspettativa in termini di un ritorno di immagine, ma un semplice ristorante.
I ricorrenti, inoltre, censurano la sentenza per avere travisato le dichiarazioni rese da MA ES, presidente della Mc Donald's Italia e per non aver dato rilievo ai constatati ritardi nella trattazione della pratica edilizia e al suo improvviso "sblocco", senza considerare quanto ritenuto nella sentenza di primo grado e, quindi, omettendo di motivare circa le ragioni per le quali avrebbe disatteso la ricostruzione delle emergenze processuali operata dal Tribunale.
Si sottolinea l'omessa valutazione della testimonianza resa dall'architetto Cristian Blora, su cui invece il Tribunale si era particolarmente soffermato, da cui emerge una reiterata tendenza a trattare in ritardo le pratiche riguardanti la ditta GA e soprattutto la pratica Mc Donald's.
Sotto altro profilo i ricorrenti hanno rilevato la assoluta illogicità dell'affermazione secondo cui il CC non avrebbe avuto motivo per non chiamare in correità il sindaco ZZ qualora fosse stato effettivamente partecipe alla concussione dal momento che non aveva "particolari debiti di riconoscenza". Al contrario, si rappresenta che il CC avrebbe potuto avere diverse ragioni per non coinvolgere il sindaco: evitare la contestazione della concussione, in favore del meno grave reato di millantato credito;
non compromettere ulteriormente l'amicizia con il ZZ;
nonché per ragioni di riconoscenza, tenuto conto che lo stesso sindaco lo aveva nominato consigliere del Consorzio idrico e di tutela delle acque del nord Milano.
Infine, si evidenzia un ulteriore omissione nei motivi della sentenza, costituita dal non avere considerato la circostanza, sempre riportata nella sentenza di primo grado, relativa alla consegna da parte del CC al ZZ di un bigliettino con il numero di telefono del ZZ, con l'intesa che avrebbe dovuto farlo chiamare dall'architetto Ferrante.
5. - In data 28 aprile 2008 i difensori dell'imputato hanno depositato una articolata memoria, con cui resistono ai ricorsi, sottolineando che la sentenza impugnata ha correttamente valutato gli indizi presenti nel processo ritenendoli non idonei e comunque non in grado di affermare la responsabilità penale del ZZ "al di là di ogni ragionevole dubbio".
6. - Entrambi i ricorsi contengono articolate censure aventi ad oggetto la motivazione della sentenza d'appello, contestando la diversa lettura che i giudici di secondo grado hanno dato dei fatti e delle prove rispetto all'impostazione colpevolista del Tribunale. Giova premettere che in tema di motivazione della sentenza, il giudice d'appello che, come nel caso in esame, riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza (Sez. un., 12 luglio 2005, n. 33748, Mannino;
Sez. 2, 12 dicembre 2002, P.G. in proc. Contrada, rv 225564; Sez. 4, 29 novembre 2004, P.G. in proc. Marchiorello, rv 231136). Si tratta, come è noto, di principi che valgono non solo quando dall'assoluzione si sostituisca la decisione di colpevolezza - nel qual caso la giurisprudenza richiede che la sentenza dia conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato -, ma anche nel caso contrario.
Nella specie, la Corte d'appello di Milano ha puntualmente osservato tali principi, procedendo ad una rilettura delle prove confutando, di volta in volta, le argomentazioni utilizzate dai primi giudici. 7. - Secondo il Tribunale la condotta del CC, imprenditore senza problemi economici, troverebbe un movente plausibile e logico solo nella necessità di finanziamento del gruppo politico ("Città per Cambiare") che faceva capo al ZZ e di cui egli era il coordinatore;
pertanto, il legame di amicizia e di frequentazione politica tra i due spiegherebbe l'interessamento del CC per la pratica edilizia del ZZ, il cui iter poteva essere facilitato solo dall'intervento del ZZ, non ricoprendo CC alcun incarico politico o amministrativo presso il Comune di Bollate. Il coinvolgimento del ZZ viene comprovato, nella prima sentenza, dal fatto che il CC avrebbe fornito al ZZ una serie di informazioni anticipatorie di alcune modalità di sviluppo della pratica, che si sono puntualmente verificate e che non potevano essere a conoscenza del CC se non in quanto apprese dal ZZ.
Anche la conversazione con il figlio TT, intercettata nel carcere, in cui CC ancora una volta nega il coinvolgimento del ZZ, non viene ritenuta un valido elemento a favore dell'imputato, in quanto, secondo i giudici, il CC sapeva di essere intercettato, per cui il suo dire non era spontaneo. 8. - Questa ricostruzione è stata completamente rivisitata dalla Corte d'appello che ha ritenuto contraddittorie le prove sulla sussistenza della concussione. In particolare, gli elementi di incertezza hanno riguardato l'esistenza dell'accordo con il CC: secondo i giudici di seconda istanza la prova logica in base alla quale il Tribunale ha riconosciuto la colpevolezza dell'imputato non sarebbe confermata da adeguati riscontri, dovendo escludersi che la semplice consegna della somma di denaro all'intermediario sia sufficiente ad affermare con certezza, in mancanza di ulteriori elementi di prova, la responsabilità del pubblico ufficiale, potendo tale condotta integrare il reato di millantato credito ovvero la truffa a carico del percettore accertato della somma.
Prima di pervenire a tali conclusioni la Corte d'appello ha preso in esame alcuni elementi di prova sui quali il Tribunale aveva insistito per affermare la responsabilità dell'imputato.
Preliminarmente, sulla base della sentenza di condanna irrevocabile a carico del CC, i giudici hanno reputato insuperabili le prove relative alla condotta di quest'ultimo, il quale si è attivato formulando la proposta illecita nei confronti di ZZ che, estenuato dalle annose vicissitudini delle sue pratiche, ha presentato denuncia all'autorità giudiziaria, così consentendo di verificare "in diretta" le varie fasi della vicenda sino alla consegna della somma di denaro.
Nella sentenza si riconosce pacificamente l'esistenza di un rapporto personale e di solidarietà politica tra CC e ZZ, mai smentito dagli interessati e mai contraddetto dal CC, che nei cinque interrogatori cui è stato sottoposto ha sempre escluso il coinvolgimento del sindaco. A questo proposito, i giudici hanno evidenziato come il CC non avesse particolari debiti di riconoscenza nei confronti del sindaco o altre ragioni che gli consigliassero di non coinvolgere il ZZ e che, anzi, l'aver fatto il suo nome al ZZ può trovare ampia giustificazione in una condotta diretta a millantare un credito verso una persona che avrebbe potuto risolvere l'impasse della pratica edilizia. Uno degli argomenti utilizzati dal Tribunale a carico dell'imputato e ripresi nei ricorsi, cioè l'aver consegnato a CC la copia dell'avviso di convocazione per la seduta del 17 gennaio 2000 della Commissione per la pianificazione territoriale, viene svalutato dai giudici d'appello. Il Tribunale aveva evidenziato che tale vicenda, assieme alle modalità con cui il ZZ ha cercato di venire in possesso anzitempo della copia del verbale della medesima seduta, dimostrerebbe la predisposizione dell'imputato ad agire in pieno accordo con il CC per provare al ZZ l'impegno e la sollecitudine nel seguire la pratica edilizia della GA - Mc Donald's; la Corte d'appello, invece, ritiene che si tratti di circostanze non sufficienti a comprovare l'accordo collusivo, potendo trovare altre giustificabili e convincenti motivazioni, essendo "ragionevole pensare ed appartiene all'esperienza comune che gli esponenti di un'amministrazione locale possano prevedere un ritorno a loro favorevole, in termini strettamente e lecitamente politici, da un risultato (l'approvazione del progetto) il cui conseguimento siano in grado di ascrivere a loro merito, a torto o a ragione". Allo stesso modo, non viene attribuito particolare rilievo all'altra circostanza evidenziata dai primi giudici e relativa ai ritardi dell'amministrazione nell'approvazione del progetto. Sostiene la Corte d'appello che tali ritardi possano trovare giustificazione nella "cesura determinata dalle elezioni del giugno 1999 e dal regime di prorogatiti" in cui agiva il Comune di Bollate, provocando un rallentamento dei lavori delle commissioni.
Resterebbe, secondo i giudici dell'appello, la considerazione dei rapporti intervenuti tra ZZ e CC successivamente al primo abboccamento di quest'ultimo con il ZZ: tuttavia, si è rilevato che la mancata esecuzione delle intercettazioni disposte sull'utenza del CC ha in parte compromesso il quadro probatorio, in quanto la sola acquisizione dei tabulati telefonici dimostra solo la frequentazione abituale del CC con il ZZ, che si giustifica anche con la comune militanza nel medesimo gruppo politico, ma non prova l'esistenza dell'accordo collusivo.
9. - Si tratta di una motivazione completa, in quanto non trascura di considerare e confutare le diverse argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado e quelle dei ricorrenti, nonché esente da vizi logici, dal momento che sulla base di un attento esame delle prove ha ritenuto la presenza di elementi contraddittori in ordine alla responsabilità dell'imputato, che ne giustificano l'assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2. Nell'impostazione accusatoria il delitto di concussione in esame sarebbe stato commesso da un pubblico ufficiale che si sarebbe avvalso della intermediazione di un privato per indurre la vittima a dare o promettere indebitamente una somma di denaro. In tale modulo è sicuramente configurabile in astratto il rapporto di causalità tra l'abuso della funzione e della qualità del funzionario pubblico e l'induzione del soggetto passivo. Tuttavia, in tal caso la valutazione del giudice di merito sulla partecipazione del pubblico ufficiale alla consumazione del delitto di concussione non può essere circoscritta alla prova dei contatti diretti tra questi e l'intermediario, ne' fra il primo e la vittima, ma deve essere condotta sulla base dei principi che regolano la compartecipazione criminosa, per verificare se colui che ha richiesto il compenso in denaro abbia agito per sua esclusiva iniziativa, sia pure fraudolenta, oppure quale intermediario del pubblico ufficiale in forza di un accordo collusivo (Sez. 1, 9 aprile 1984, n. 5607, Sparacino). Pertanto, correttamente la Corte d'appello milanese ha ritenuto insufficienti e contraddittorie le prove acquisite a carico dell'imputato, rilevando la carenza dell'elemento di prova decisivo per sostenere il concorso del ZZ nella concussione, costituito dall'esistenza dell'accordo con il CC.
Infatti, gli elementi indiziari a suo carico non posseggono i caratteri di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art.192 c.p.p., comma 2, in quanto appare incompleta la dimostrazione dell'esistenza dell'accordo: secondo i giudici la sola acquisizione dei tabulati telefonici dimostrerebbe la frequentazione abituale di ZZ e CC, peraltro mai negata dagli interessati, ma non prova l'esistenza dell'accordo. Del resto, gli stessi inquirenti avevano previsto l'intercettazione dell'utenza in uso al CC proprio per acquisire la prova, eventuale, del patto collusivo tra i due, prova mancata a causa della impossibilità di eseguire l'intercettazione per motivi tecnici, come evidenziato in sentenza. Si deve rimarcare che il sindacato di legittimità si limita al riscontro dell'esistenza di una motivazione che rispetti i canoni logici, verificando cioè che sussista una coordinazione logica tra le varie proposizioni della motivazione, senza alcuna possibilità di effettuare una diversa valutazione delle emergenze procedimentali, essendo limitati i vizi denunciabili, quanto alla motivazione, alla mancanza, contraddittorietà o alla manifesta illogicità risultante dal testo o da altri atti del processo specificamente indicati. Ne consegue che le censure che vengono mosse nei ricorsi, nei confronti di non condivise ricostruzioni dei fatti operate dalla Corte d'appello, non possono trovare spazio in questa sede, trattandosi di valutazioni di merito, fondate sull'apprezzamento di circostanze di fatto, peraltro alternative rispetto a quelle contenute nella gravata sentenza che non appaiono affette da alcuna illogicità. 10. - In conclusione, all'infondatezza dei motivi proposti consegue il rigetto dei ricorsi, con la condanna in solido delle parti civili, ZZ LF e GA s.r.l. in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna le parti civili, in solido, al processuali.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2008