Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/05/2008, n. 35850
CASS
Sentenza 5 maggio 2008

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Nell'ipotesi in cui il delitto di concussione sia stato commesso avvalendosi dell'intermediazione di un privato per indurre la vittima a dare o promettere indebitamente una somma di denaro, la valutazione del giudice di merito sulla partecipazione del pubblico ufficiale non può essere circoscritta alla prova dei contatti diretti tra questi e l'intermediario, nè fra il primo e la vittima, ma deve essere condotta sulla base dei principi che regolano la compartecipazione criminosa, per verificare se colui che ha richiesto il compenso in denaro abbia agito per sua esclusiva iniziativa, ovvero quale intermediario del pubblico ufficiale in forza di un accordo collusivo con lo stesso intervenuto.

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  • 1Concussione e successione di norme penali: l'intervento della CassazioneAccesso limitato
    Francesca Familiari · https://www.altalex.com/ · 24 luglio 2013

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/05/2008, n. 35850
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35850
Data del deposito : 5 maggio 2008

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