Sentenza 5 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/03/2003, n. 3262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3262 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2003 |
Testo completo
0 3 2 6 2 / 03 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE UP DICA SAZIONE Oggetto resp. SEZIONE TERZA CIVILE civile Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 18191/99 Dott. Vittorio DUVA Presidente - Rel. Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Cron. 7468 Dott. Bruno DURANTE Consigliere Rep. 899 Dott. Donato CALABRESE Consigliere Ud. 10/07/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1: MI (ITALIAN MANUFACTORE INTERNATIONAL TENOLOGIC), in persona del titolare sig. FA NI, con sede in Civita Castellana, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CAIO CANULEIO 127, presso lo studio dell'avvocato ALFONSO DELLARCIPRETE, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro 愫 O.S.M.O. DI VERONESI NE TA, elettivamente domiciliata in ROMA LARGO FORANO presso lo studio MARIA TERESA GIARRATANA, difeso2002 dell'avvoca to 1605 dall'avvocato VINCENZO FONTI, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
FI SRL (già SNC) DI DR TI & C, con sede in Formigine, in persona del legale rappresentante pro tempore Simona ON, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GUIDO D'AREZZO 2, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE IANNOTTA, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato EUGENIO FORNI, giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 768/98 della Corte d'Appello di M BOLOGNA, Sezione III Civile, emessa il 22/05/98 e depositata il 30/06/98 (R.G. 1587/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/02 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato Alfonso DELL'ARCIPRETE; udito l'Avvocato Salvatore IANNOTTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per I motivo e l'assorbimento deglil'accoglimento del altri. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Мани растоте La MI (Italian International Tecnologic) di Roc- coni FA, esercente la vendita di ferri da stiro 2 assemblati a sua cura, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Modena, la OS di ES JO e la FI s.n.c. di ON IZ & C. I chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni causati dai rispettivi inadempimenti a un contratto di fornitura di 200 cassonetti per ferri da stiro e delle relative re- sistenze, quantificati in oltre lire 900.000.000. Esponeva che, dopo vari ritardi nelle consegne e Commessa difetti nei prodotti, l'ultima consegura non era andata a buon fine, giacchè le resistenze prodotte e applicate ai ferri dalla FI erano apparse ancora una volta di- fettose, tanto da costringere l'attore a risolvere i contratti con entrambe le ditte♦ Da ciò era derivato l'annullamento di numerosi contratti, con perdita di immagine e credito commerciale e vari altri pregiudizi. Le convenute impugnavano la domanda. La OS dedu- ceva che nessun inadempimento poteva esserle attribui- to, e che ad essa si doveva anzi l'identificazione dei difetti di saldatura delle resistenze, da cui derivava perdita di acqua. Chiedeva, in via riconvenzionale, il dell'ultima fornitura, per complessive lire pagamento 2.489.715. La FI, dal canto suo, eccepiva di non aver mai aver mai ri- ricevuto rituali denunce di vizi e di non conosciuto alcuna propria responsabilità a fronte della 3 tardiva contestazione effettuata dalla MI con lettera del 5 settembre 1989. Aggiungeva che le resistenze non utilizzate erano rimaste giacenti presso la OS e poi im ballak le erano state restituite ancora installate in condi- zioni di perfetta funzionalità. Il Tribunale, con sentenza dell'8 settembre 1994, rigettava la domanda principale e accoglieva la ricon- venzionale. La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza del 30 giugno 1998, confermava. Ricorre per la cassazione di tale sentenza la MI, in persona del titolare NI, sulla base di tre mo- tivi. Resistono con separati controricorsi la ditta OS del ES e la FI (oggi s.r.l.). La ricorrente ha depositato una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo, denunciando la violazione degli artt. 1218 e 2697 C.c. nonché insufficiente ed errata motivazione, la ricorrente sostiene che la Corte, pur affermando che il mancato adempimento del contratto non può risalire alla MI, ha poi ritenuto che non possa essere addebitato nemmeno alla OS о alla FI, per non avere essa MI fornito la benchè minima prova del- la colpa dell'una о dell'altra; laddove la colpa del 4 debitore inadempiente è presunta, salva la prova, da parte dell'obbligato, della non imputabilità dell'ina- dempimento. La censura è fondata. L'appello del NI stato rigettato perché, "dando per ammesso ed evidente" un difetto del prodotto nel processo di assemblaggio delle resistenze alle cal- daie, è mancata, da parte dell'attore, "la prova del- l'addebitabilità dei vizi all'opera dell'uno o dell'al- tro degli appaltatori delle singole fasi di lavorazio- ne". Avendo la MI riscontrato il difetto segnalatole dalla OS e da questa addebitato alla FI, "non è dato ravvisare quale colpa essa possa attribuire alla OS", che non aveva assunto alcuna responsabilità per le lavorazioni da eseguirsi dalla FI. Dopo aver descritto le modalità di svolgimento del rapporto instaurato tra il NI e le due imprese, separatamente incaricate dell'esecuzione dei distinti lavori, corrispondenti a diverse fasi dell'assemblag- gio, e dopo aver escluso, contro l'opinione espressa dai primi giudici, che il mancato completamento del- l'assemblaggio sia dipeso dalla volontà della MI, la Corte ribadisce l'assenza di prove "dell'addebitabilità dei difetti alla FI", e, più in generale, dell'esat- 5 ta natura del difetto, delle possibili cause e delle singole responsabilità per l'inesatto adempimento. Ebbene, rileva il Collegio, una volta riconosciuto esistente il difetto di assemblaggio, la Corte d'appel- lo non poteva pretendere la dimostrazione, da parte dell'attore, della colpa dell'uno o dell'altro dei sog- getti autori dell'assemblaggio stesso, ○ di entrambi;
ma avrebbe dovuto applicare la regola generale stabili- ta dall'art. 1218 C.C., secondo cui la responsabilità del debitore per l'inadempimento (o l'inesatto adempi- mento) dell'obbligazione è presunta, salvo che lo stes- SO non dimostri "che l'inadempimento о il ritardo stato determinato da impossibilità della prestazione M derivante da causa a lui non imputabile". Era quindi da presumere, nella fattispecie, la col- pa di entrambi gli esecutori dell'assemblaggio, ognuno dei quali era gravato, per andare esente da responsabi- lità, dell'onere di fornire la prova liberatoria del fatto ad esso non imputabile ed eventualmente imputabi- le a colpa esclusiva dell'altro assemblatore. Col secondo mezzo, denunciando la violazione degli artt. 112,115 e 116 C.p.c. e 1226 C.C., nonché erronea motivazione, la ricorrente lamenta che sia stata riget- tata la domanda di danni, perché non provata, sebbene i documenti prodotti, e segnatamente quelli depositati ai 6 nn. da 21 a 29, dimostrino il contrario. Anche questa seconda censura sul "quantum debeatur" è fondata. La Corte, dopo aver precisato i limiti quantitativi della presente controversia, la quale interessa unica- mente la fornitura commissionata con l'ordine del feb- braio 1989, sicchè non hanno alcuna rilevanza probato- ria documenti o testimonianze che precedano quella da- ta;
e chiarito che, dell'intera commessa di 198 pezzi, i danni riguardano la mancata fornitura di 155 pezzi (gli altri 43, Regolarmente ricevuti, essendo immuni da difetti); ritiene che non sia 1 1 stata fornita alcuna prova dei danni allegati", spiegando le ragioni del- l'irrilevanza probatoria delle varie categorie di docu- M menti prodotti (fatture pubblicitarie e alberghiere, bolle di accompagnamento a clienti, schede informative, epistolario, annullamenti d'ordine). Osserva il Collegio, sulla premessa che l'inadempi- mento contrattuale è, per definizione, un fatto poten- zialmente produttivo di danno, e che tale danno, secon- do la regola generale, può essere apprezzato e liquida- to anche in via equitativa, quando ne sussistono i pre- supposti (art. 1226 C.C._); che la sentenza impugnata, pur dando per provata la mancata fornitura di 155 pezzi (su 198), e pur escludendo, correttamente, il rilievo 7 probatorio dei documenti relativi a forniture diverse da quella in contestazione, svolge il suo ragionamento valutando genericamente, solo per categorie, e non in- vece singolarmente, in dettaglio, tutti gli altri docu- menti, senza quindi che sia possibile stabilire se sia- no stati adeguatamente presi in esame, ai fini della prova del danno, anche quelli menzionati nel ricorso. Col terzo motivo, denunciando la violazione del- l'art. 112 C.P.C., omessa pronuncia sulla domanda ri- M convenzionale e omessa motivazione, la ricorrente SO- stiene che la Corte, una volta escluso che la mancata ultimazione della fornitura fosse addebitabile alla MI, doveva riformare la sentenza di condanna in favo- re della OS. E' fondato infine anche quest'ultimo motivo, con- cernente la domanda riconvenzionale, accolta dal Tribu- nale , con la condanna della MI al pagamento, in fa- vore della OS, della fornitura delle 43 caldaie immu- ni da difetti. E' vero infatti che la sentenza, rigettando "in to- to" il gravame della MI, ha immotivatamente rigetta- to, tacendo del tutto sul punto, anche i motivi coi quali l'appellante aveva di quella domanda chiesto il rigetto. In accoglimento del ricorso, la sentenza, anche per 8 quest'ultima omissione, va conclusivamente cassata, col rinvio ad un giudice di pari grado, designato nel di- spositivo, il quale provvederà anche sulle spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza im- pugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bologna. Così deciso a Roma, addì 10 luglio 2002 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE DankeKaly Vitton's Juvo DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 - 5 MAR. 2003 Innocenze Battista Oggi. IL CANCELLIERE C1 Innocenze Battista CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l 'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 26.06-03 serie 4 al n. 24.091 versate € 16010 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IE COLLABORATORE DI CANCELLERIA Antonella Fontana and 9