Sentenza 14 gennaio 1998
Massime • 1
Lo stato di tossicodipendenza in tanto può venire preso in considerazione ai fini della concessione dell'attenuante del fatto lieve prevista dal quinto coma dell'art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 in quanto vi sia un rapporto diretto tra lo stato di tossicodipendenza e la condotta imputata. L'attenuante non può perciò essere invocata in una ipotesi di partecipazione del soggetto all'attività di introduzione nel territorio nazionale e di spaccio di sostanza stupefacente adducendo quale giustificazione la necessità di ricavare, quale profitto, la sostanza necessaria per sè.
Commentario • 1
- 1. criteri Cassazione e contestoAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 10 aprile 2026
1. La valutazione “unitaria e non assolutizzante” dei cinque parametri ex comma 5 Art. 73 TU 309/90 Attualmente, la Corte di Cassazione ha abbandonato questa rigidità interpretativa assoluta ed assolutizzante in tema di lieve entità nella vendita illecita di stupefacenti. Anzitutto, l'introduzione, nel 2015, dell'Art. 131 bis CP, ha dimostrato che, nell'Ordinamento penale italiano, la punibilità non sussiste nei confronti di quelle ipotesi bagatellari connotate da un'offensione minima al bene giuridico costituzionalmente tutelato. Per conseguenza, anche nella fattispecie ex comma 5 Art. 73 TU 309/90, ad una “lieve” lesione della salute pubblica corrisponde una reazione sanzionatoria …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/1998, n. 2877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2877 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 14/01/1998
1. Dott. Giovanni Caso Consigliere SENTENZA
2. " Luciano ER " N. 25
3. " ES PI " REGISTRO GENERALE
4. " IA FE " N. 30118/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da RI AR nato ad [...] il 15-4- 1950;
ZI IU nato a [...] il [...];
CO AO nato a [...] l'[...]
avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze in data 22-5- Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Caso
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Carmine di Zenzo che ha concluso per il rigetto dei ricorsi
Osserva:
In fatto
A seguito di indagini e di perquisizione domiciliare a carico di RI AR, che consentiva il sequestro di un quantitativo di cocaina, si procedeva all'arresto del RI medesimo, il quale rendeva spontanee dichiarazioni alla P.G., ammettendo di svolgere da qualche tempo attività di spaccio di stupefacente e dichiarando che aveva importato la sostanza (cocaina) dal Brasile mediante due viaggi. Il primo effettuato nel maggio 1993 insieme con ZI IU, il quale lo aveva messo in contatto con fornitori della droga in quel Paese: precisava il RI di avere provveduto a finanziare l'acquisto e di avere trasportato personalmente lo stupefacente nel quantitativo di grammi 300, che aveva in parte consegnato allo ZI per l'attività di spaccio di quest'ultimo. Il secondo viaggio il RI lo aveva effettuato da solo nel luglio 1993, introducendo in Italia 500 grammi di cocaina, che aveva poi fornito a diverse persone. Tra queste veniva individuato CO AO, al quale il RI aveva fornito, come dichiarato, per più di una volta quantitativi di droga variabili da 5 a 20 grammi. Il CO dichiarava di avere acquistato lo stupefacente per uso personale, ma ammettendo di averne anche ceduto piccoli quantitativi a terzi.
Essendosi proceduto con rito abbreviato a carico dei predetti tre, ZI IU veniva dichiarato colpevole di concorso con RI AR nel reato di importazione, detenzione e vendita di circa 300 grammi di cocaina (Artt. 110 C.P. e 73, co. 1, D.P.R. 309/90) e condannato alla pena di anni tre e mesi sei e giorni venti di reclusione e lire 24 milioni di multa, previa concessione delle attenuanti generiche.
RI AR veniva dichiarato colpevole del medesimo reato nonché di quello di importazione, detenzione e vendita di circa 500 grammi di cocaina (secondo viaggio), e concesse le attenuanti generiche nonché l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 C.P., veniva condannato alla pena di anni tre di reclusione e lire 20 milioni di multa.
CO AO veniva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 73, 5^ comma, D.P.R. 309/90 e, con attenuanti generiche, condannato alla pena di anni due, e mesi otto di reclusione e lire 6 milioni di multa.
A seguito di impugnazione proposta da tutti e tre gli imputati, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la decisione del primo giudice nei confronti di RI e di ZI, e ha ridotto la pena inflitta a CO ad anni due di reclusione e lire sei milioni di multa.
In diritto
Ricorrono per cassazione gli imputati.
RI AR deduce i seguenti motivi di gravame:
1)- Mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla applicabilità dell'attenuante di cui allo art. 7 D.P.R. 309/90. I giudici di merito, che hanno riconosciuto al RI l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 C.P. per l'ampia collaborazione processuale fornita, che ha portato alla individuazione di altri responsabili del traffico di stupefacenti nel quali egli era direttamente coinvolto, hanno negato che detto contributo integri l'attenuante di cui al settimo comma art. 73 D.P.R. 309/90, quanto si era limitato alla indicazione di persone (correi e acquirenti- spacciatori) relativamente ai due fatti specifici addebitati all'imputato, senza estendere la notizie ai nomi dei fornitori, ossia dei principali responsabili del traffico, e alle altre modalità e circostanze, che potessero consentire una più radicale neutralizzazione dell'attività criminosa.
Il ricorrente denuncia la illogicità di detta motivazione, poiché non tiene conto del fatto che i "fornitori" sarebbero cittadini stranieri e comunque non è provato che il RI ne conoscesse i nominativi.
La censura è infondata. Correttamente i giudici dimerito hanno ritenuto l'insussistenza della chiesta attenuante speciale, valutando che, comunque, il contributo dato dal ricorrente non fosse della rilevanza richiesta dalla norma, ed in particolare, non consentiva di neutralizzare per il futuro l'attività delittuosa, essendosi limitato alla indicazione di corresponsabili di fatti che avevano già consumato la loro efficacia lesiva degli interessi tutelati. Detta interpretazione e valutazione si pone in linea con il costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte (Cass. sez. VI, 12-11-1992 n. 10923; sez. VI, 5-3-1992, n. 2388; sez. VI, 17-10- 1992, n. 9972), che richiede, per la sussistenza dell'attenuante di cui trattasi, che la cooperazione data consegna i risultati descritti dalla norma, cioè: evitare le conseguenze ulteriori della condotta criminosa, anche aiutando a sottrarre rilevanti quantità di droga. I predetti risultati non appaiono raggiunti nel caso in esame, poiché le informazioni date dall'imputato erano relative a condotte già esaurite anche nei loro effetti.
2) - Violazione e/o erronea applicazione di legge in relazione all'art. 73, comma 7, D.P.R. 309/90. Il ricorrente propone, sotto altra angolazione, la censura già esaminata, evidenziando che, comunque, il RI, indicando altra persona (ZI) capace di commettere altri reati in materia di stupefacenti, e consentendo l'arresto della medesima, ha determinato l'interruzione di una attività di spaccio, consentendo pure il sequestro di sostanza stupefacente.
Quanto a quest'ultimo fatto, deve rilevarsi che il sequestro di un quantitativo, peraltro minimo di sostanza stupefacente rispetto a quello complessivo importato, è avvenuto di iniziativa della polizia giudiziaria in sede di perquisizione domiciliare, come risulta dalla sentenza.
Quanto all'altro rilievo (procurato arresto del correo), si osserva che la norma di cui al 7^ comma dell'art. 73 D.P.R. 309/90 richiede il fatto obbiettivo ed attuale della interruzione dell'attività criminosa, e quindi un risultato oggettivamente apprezzabile incidente sull'attività in corso, mentre l'arresto del correo ha funzione social-preventiva, cioè riguarda ipotetiche condotte future.
È poi evidente che, se il reo non è in grado di offrire le notizie richieste (per esempio, nel caso specifico, i nominativi dei fornitori brasiliani), tale impossibilità oggettiva non supplisce al mancato contributo offerto.
Il ricorso proposto dal RI deve pertanto essere rigettato.
ZI IU denuncia nei motivi di ricorso manifesta illogicità della motivazione in punto di mancata concessione delle attenuanti di cui agli artt. 114, 1^ C.P. e 73, 5^ D.P.R. 309/90. Lamenta il ricorrente, sotto il primo profilo, che la Corte d'appello non ha tratto le dovute conseguenze, in tema di minima partecipazione al fatto, dalla affermazione, contenuta in sentenza, che a finanziare l'acquisto della cocaina e a provvedere materialmente al trasporto della droga era stato il RI, e che lo ZI si era indotto a cooperare con il predetto a causa delle sue esigenze (anche economiche) di forte consumatore di cocaina. La doglianza è infondata. La Corte di merito ha posto in evidenza proprio l'importanza e la essenzialità dell'apporto fornito dal ricorrente alla consumazione del primo reato di importazione;
apporto che si è rivelato decisivo anche per l'effettuazione della seconda importazione ad opera del solo RI.
Sembra, quindi, essere stata correttamente esclusa dai giudici di merito la sussistenza dell'attenuante in esame, in conformità al costante orientamento giurisprudenziale, che richiede per la applicabilità dell'attenuante, che la condotta del partecipe abbia esplicato una efficacia eziologica del tutto marginale, cioè tale da poter essere avulsa dalla serie causale, senza apprezzabili conseguenze pratiche nel risultato complessivo dell'impresa criminosa (Cass., sez. IV, 7-7-1993 n. 6664); il che il giudice dell'appello ha correttamente escluso con motivazione logica, basata sugli elementi di fatto accertati.
Sotto il secondo profilo (attenuante di cui al 5^ comma dell'art. 73 D.P.R. 309/90) il ricorrente si duole che la Cote di merito non ha convenientemente tenuto conto del fatto che lo ZI si era indotto a coadiuvare il RI nell'attività di importazione della droga al fine di procacciarsi la sostanza per uso personale, e pertanto non ha considerato, in relazione a tale fine, che lo stato di tossicodipendenza assume rilievo agli effetti della concessione dell'attenuante in oggetto.
Anche detta doglianza è infondata.
Invero, la giurisprudenza richiamata dal ricorrente, secondo cui lo stato di tossicodipendenza, se e in quanto concerne il rapporto tra il soggetto e la condotta posta in essere e ne condiziona direttamente l'esplicazione, diviene una circostanza dell'azione, rilevante ai fini della concessione dell'attenuante di cui al 5^ co. dellà rt. 73 citato, non si attaglia al caso in esame.
A prescindere dal rilievo - in fatto - che, come risulta dalla sentenza, il quantitativo di stupefacente importato fu destinato allo spaccio anche tramite lo stesso ZI in ambiente dallo stesso conosciuto, resta la considerazione che nella condotta dell'imputato non si rinviene quel rapporto diretto tra lo stato di tossicodipendenza e la condotta medesima sì da condizionarne l'esplicazione. Pertanto, l'attenuante appare correttamente esclusa. CO AO deduce i seguenti motivi di ricorso:
1) - Violazione ed erronea applicazione della norma di cui all'art. 522 c.p.p.. Osserva il ricorrente che, pur essendo stato imputato di concorso con il RI nella detenzione e nella vendita a più persone di circa cinquecento grammi di cocaina, è stato poi condannato per l'ipotesi lieve di cui al comma quinto dell'art. 73 D.P.R. 309/90, escluso il predetto concorso con il RI, con ciò violandosi il principio della correlazione tra la contestazione e la sentenza.
La censura è infondata. Come ha esattamente rilevato la Corte d'appello, il giudice di prime cure ha ritenuto una ipotesi più riduttiva e più lieve "nello abito dello stesso fatto-reato". Invero, era rimasto accertato che il CO era uno dei tanti acquirenti del RI, e che la droga acquistata era poi in parte ceduta a terze persone. Poiché al ricorrente era stato addebitato il concorso nella detenzione e nella vendita a più persone della droga posseduta dal RI, avere limitato la condotta del CO allo acquisto e alla cessione di piccoli quantitativi della droga medesima, fa rimanere la pronuncia nell'ambito della più vasta contestazione.
2) - Erronea applicazione della norma ex art. 73 D.P.R. 309/90. Deduce il ricorrente che, poiché della droga acquistata aveva fatto uso personale ovvero insieme ad amici, era da applicare il disposto di cui all'art. 75 stesso decreto, che stabilisce la non punibilità per l'uso personale.
Trattasi di censura in punto di fatto, comportante una diversa prospettazione del fatto, oltre tutto non dedotta in sede di appello, eppertanto inammissibile.
I ricorsi proposti dagli imputati vanno respinti.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido alle spese procedimento.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 1998