Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/1998, n. 2877
CASS
Sentenza 14 gennaio 1998

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Massime1

Lo stato di tossicodipendenza in tanto può venire preso in considerazione ai fini della concessione dell'attenuante del fatto lieve prevista dal quinto coma dell'art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 in quanto vi sia un rapporto diretto tra lo stato di tossicodipendenza e la condotta imputata. L'attenuante non può perciò essere invocata in una ipotesi di partecipazione del soggetto all'attività di introduzione nel territorio nazionale e di spaccio di sostanza stupefacente adducendo quale giustificazione la necessità di ricavare, quale profitto, la sostanza necessaria per sè.

Commentario1

  • 1criteri Cassazione e contesto
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 10 aprile 2026

    1. La valutazione “unitaria e non assolutizzante” dei cinque parametri ex comma 5 Art. 73 TU 309/90 Attualmente, la Corte di Cassazione ha abbandonato questa rigidità interpretativa assoluta ed assolutizzante in tema di lieve entità nella vendita illecita di stupefacenti. Anzitutto, l'introduzione, nel 2015, dell'Art. 131 bis CP, ha dimostrato che, nell'Ordinamento penale italiano, la punibilità non sussiste nei confronti di quelle ipotesi bagatellari connotate da un'offensione minima al bene giuridico costituzionalmente tutelato. Per conseguenza, anche nella fattispecie ex comma 5 Art. 73 TU 309/90, ad una “lieve” lesione della salute pubblica corrisponde una reazione sanzionatoria …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/1998, n. 2877
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2877
Data del deposito : 14 gennaio 1998

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