CASS
Sentenza 2 aprile 2026
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/04/2026, n. 12380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12380 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI AH, nato in [...] il [...] — C.U.I. 051bocu avverso la sentenza del 16/09/2025 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Battistini;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IE Molino, il quale ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile udite le conclusioni del difensore dell'imputato, Avv. Debora Piazza, la quale si è riportata ai motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 23 gennaio 2024 con la quale AH RI è stato condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 alla pena mesi dieci di reclusione ed euro 1.500,00 di multa. Penale Sent. Sez. 3 Num. 12380 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: BATTISTINI MASSIMO Data Udienza: 17/02/2026 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolato in due motivi. 2.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Deduce .Z che la Corte di appello, pur con ampia motivazione, erroneamente argomenta circa la mancata prova da parte del RI dell'uso personale della sostanza;
che la destinazione ai fini di "spaccio" costituisce elemento costitutivo del reato e non causa di punibilità; che tanto comporta che è la pubblica accusa a dover provare tale destinazione;
che tale principio risulta pacifico nella recente giurisprudenza di legittimità; che il quantitativo della sostanza, pur esulante dalla quantità detenibile tabellarmente, non è di per sé tale da escludere l'uso personale;
che secondo massime di esperienza, riconosciute da questa Corte (Sez. 6, sent. n. 45061 del 2022), la dose "di consumo" è ampiamente superiore alla dose tabellare;
che non può ritenersi affidabile la stima di "oltre 40 dosi" di sostanza;
che trattasi di quantitativi non esulanti dal procacciamento di una scorta e che gli ulteriori indici evidenziati dalla Corte di appello non sono sufficienti a escludere la destinazione a uso personale. 2.2 Con il secondo motivo lamenta ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. manifesta illogicità della motivazione di rigetto della sospensione del procedimento con messa alla prova. Deduce, dopo aver riportato i motivi del rigetto della suddetta richiesta da parte della Corte di appello;
che la motivazione risulta manifestamente illogica e viziata da travisamento della prova;
che le tre condanne a carico del RI risalgono agli anni 2015 e 2019 e sono di limitata gravità; che non può ritenersi dirimente la circostanza che il reato sia stato commesso dopo la richiesta di misura alternativa;
che l'avvio del percorso rieducativo deve essere valutato dall'inizio dell'affidamento in prova al servizio sociale;
che da tale data risulta che il RI abbia aderito all'opera rieducativa, come documentato;
che la prognosi circa l'astensione da ulteriori reati doveva effettuarsi non al momento della commissione del fatto ma al momento della richiesta di sottoposizione alla messa alla prova avvenuta in primo grado e, poi, nel giudizio di appello. Deduce, inoltre, ulteriore illogicità e, in particolare, travisamento della prova ove si afferma che non sia stato provato o allegato lo svolgimento di attività lavorativa;
che dall'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza risulta la disponibilità di attività lavorativa;
che il Tribunale di Sorveglianza ha dichiarato l'estinzione della pena detentiva;
che in tale provvedimento si fa riferimento alla relazione conclusiva dell'UEPE di Milano che 2 attestava l'esito del percorso;
che ciò comporta il corretto svolgimento dell'attività lavorativa, quantomeno per la durata dell'affidamento, e che, travisando la prova, il giudice di secondo grado ha valutato erroneamente il contenuto delle ordinanze del Tribunale di sorveglianza in atti. Deduce, poi, ulteriori illogicità nella neutralità assegnata alle condizioni familiari del RI, nella ritenuta mancanza di ravvedimento e nel rigetto della doglianza difensiva in ragione della gravità dei fatti, trattandosi di reato istantaneo, per il quale non si ravvisano elementi di dolo particolarmente intenso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. 2. Il primo motivo è infondato. Pur essendo corrette le deduzioni difensive secondo le quali la destinazione a fini diversi dall'autoconsumo costituisce elemento costitutivo del reato e la dose "di consumo" è superiore alla dose tabellare/ Ie rimanenti doglianze relative al fatto sono infondate. Infatti, la Corte territoriale ha rilevato cheti! RI è stato bloccato dopo un inseguimento;
che il dato ponderale dello stupefacente non era certamente modico, trattandosi di gr. 7,76 di stupefacente del tipo cocaina di buona qualità (principio attivo del 78,3%) da cui sono ricavabili 40,5 dosi medie;
4 che il numero di dosi e il frazionamento in numero 41/sette involucri escludessero l'assunzione immediata ed esclusiva dello stupefacente da parte del RI e corroborassero la destinazione della sostanza a plurimi destinatari;
che il RI veniva trovato anche in possesso di denaro pari a euro 165,00 e che egli e la consorte erano all'epoca privi di attività lavorativa;
che il quantitativo dello stupefacente fosse incompatibile con le condizioni economiche e che il RI fosse in possesso di due telefoni cellulari, contenenti tre sim card, senza che vi fosse alcuna plausibile ragione per la quale avesse necessità di tanti strumenti di comunicazione, notoriamente usati, invece, in relazione all'attività di spaccio. La Corte ha, poi, analiticamente confutato le deduzioni dell'appellante e rilevato come il RI non avesse mai reso dichiarazioni nel corso dell'intero procedimento per fornire una versione alterativa. Trattasi di argomentazioni non manifestamente illogiche sicché le censure difensive risultano sostanzialmente finalizzate a una diversa ricostruzione del fatto, non consentita in sede di legittimità. 4tC3 (U13 3. Il .13Eab motivo è infondato. 3 La Corte di appello ha respinto il motivo di gravame con il quale si censurava il diniego dell'ammissione dell'imputato alla messa alla prova. Al riguardo la Corte territoriale ha rappresentato di condividere la decisione del Tribunale e ha aggiunto;
che l'appello non ha formulato alcuna contestazione in ordine alla recidiva> che il RI alla data di commissione del reato per cui si procede era gravato da plurimi precedenti penali e, in particolare, oltre a una condanna per violazione dell'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale, due condanne per reati in materia di stupefacenti e una per il reato di ricettazione;
che dal provvedimento del 24 novembre 2022, prodotto dal difensore nel giudizio di primo grado, si evince che il Tribunale di sorveglianza ha ricevuto l'istanza per l'affidamento in prova in relazione alle precedenti condanne, oggetto di cumulo, il 6 aprile 2022 prima dei fatti per i quali si procede;
che tali fatti-reato restavano ignoti in sede di Sorveglianza;
che il RI, commettendo il 6 aprile 2022, l'ulteriore reato per cui si procede, non soltanto ha reiterato la condotta delittuosa malgrado le condanne già riportate, ma ha fatto ciò anche durante la pendenza del procedimento per l'ottenimento dell'affidamento; che non è stata prodotta alcuna documentazione relativa all'attività lavorativa e che il quadro fattuale emerso deponesse per l'impossibilità di formulare una prognosi positiva in ordine all'astensione dalla commissione di futuri reati. Il Collegio ritiene che il giudice di appello abbia ampiamente valutato, con motivazione esente da vizi logico-giuridici, i presupposti per l'ammissione dell'imputato alla messa prova. In particolare, è stato evidenziato che il RI, già condannato per delitti in materia di stupefacenti, ha commesso il reato per cui si procede dopo la presentazione dell'istanza di affidamento in prova e che il Tribunale ha concesso l'affidamento in prova senza avere contezza della nuova notitia criminis. La Corte di appello, espressamente, ha ritenuto che il punto nodale della vicenda fosse proprio quello della commissione del reato durante la pendenza del procedimento per l'affidamento in prova sicché non rileva ai fini della complessiva tenuta logica della motivazione che lo svolgimento dell'attività lavorativa si potesse desumere dagli atti relativi al procedimento dinanzi al Tribunale di sorveglianza né rilevano le altre circostanze evidenziate dal ricorrente e, segnatamente, le sue condizioni familiari. In conclusione, risulta adeguatamente espresso il giudizio di inaffidabilità ostativo all'accesso alla messa alla prova. 7. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse del RI deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17/02/2026.
udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Battistini;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IE Molino, il quale ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile udite le conclusioni del difensore dell'imputato, Avv. Debora Piazza, la quale si è riportata ai motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 23 gennaio 2024 con la quale AH RI è stato condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 alla pena mesi dieci di reclusione ed euro 1.500,00 di multa. Penale Sent. Sez. 3 Num. 12380 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: BATTISTINI MASSIMO Data Udienza: 17/02/2026 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolato in due motivi. 2.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Deduce .Z che la Corte di appello, pur con ampia motivazione, erroneamente argomenta circa la mancata prova da parte del RI dell'uso personale della sostanza;
che la destinazione ai fini di "spaccio" costituisce elemento costitutivo del reato e non causa di punibilità; che tanto comporta che è la pubblica accusa a dover provare tale destinazione;
che tale principio risulta pacifico nella recente giurisprudenza di legittimità; che il quantitativo della sostanza, pur esulante dalla quantità detenibile tabellarmente, non è di per sé tale da escludere l'uso personale;
che secondo massime di esperienza, riconosciute da questa Corte (Sez. 6, sent. n. 45061 del 2022), la dose "di consumo" è ampiamente superiore alla dose tabellare;
che non può ritenersi affidabile la stima di "oltre 40 dosi" di sostanza;
che trattasi di quantitativi non esulanti dal procacciamento di una scorta e che gli ulteriori indici evidenziati dalla Corte di appello non sono sufficienti a escludere la destinazione a uso personale. 2.2 Con il secondo motivo lamenta ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. manifesta illogicità della motivazione di rigetto della sospensione del procedimento con messa alla prova. Deduce, dopo aver riportato i motivi del rigetto della suddetta richiesta da parte della Corte di appello;
che la motivazione risulta manifestamente illogica e viziata da travisamento della prova;
che le tre condanne a carico del RI risalgono agli anni 2015 e 2019 e sono di limitata gravità; che non può ritenersi dirimente la circostanza che il reato sia stato commesso dopo la richiesta di misura alternativa;
che l'avvio del percorso rieducativo deve essere valutato dall'inizio dell'affidamento in prova al servizio sociale;
che da tale data risulta che il RI abbia aderito all'opera rieducativa, come documentato;
che la prognosi circa l'astensione da ulteriori reati doveva effettuarsi non al momento della commissione del fatto ma al momento della richiesta di sottoposizione alla messa alla prova avvenuta in primo grado e, poi, nel giudizio di appello. Deduce, inoltre, ulteriore illogicità e, in particolare, travisamento della prova ove si afferma che non sia stato provato o allegato lo svolgimento di attività lavorativa;
che dall'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza risulta la disponibilità di attività lavorativa;
che il Tribunale di Sorveglianza ha dichiarato l'estinzione della pena detentiva;
che in tale provvedimento si fa riferimento alla relazione conclusiva dell'UEPE di Milano che 2 attestava l'esito del percorso;
che ciò comporta il corretto svolgimento dell'attività lavorativa, quantomeno per la durata dell'affidamento, e che, travisando la prova, il giudice di secondo grado ha valutato erroneamente il contenuto delle ordinanze del Tribunale di sorveglianza in atti. Deduce, poi, ulteriori illogicità nella neutralità assegnata alle condizioni familiari del RI, nella ritenuta mancanza di ravvedimento e nel rigetto della doglianza difensiva in ragione della gravità dei fatti, trattandosi di reato istantaneo, per il quale non si ravvisano elementi di dolo particolarmente intenso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. 2. Il primo motivo è infondato. Pur essendo corrette le deduzioni difensive secondo le quali la destinazione a fini diversi dall'autoconsumo costituisce elemento costitutivo del reato e la dose "di consumo" è superiore alla dose tabellare/ Ie rimanenti doglianze relative al fatto sono infondate. Infatti, la Corte territoriale ha rilevato cheti! RI è stato bloccato dopo un inseguimento;
che il dato ponderale dello stupefacente non era certamente modico, trattandosi di gr. 7,76 di stupefacente del tipo cocaina di buona qualità (principio attivo del 78,3%) da cui sono ricavabili 40,5 dosi medie;
4 che il numero di dosi e il frazionamento in numero 41/sette involucri escludessero l'assunzione immediata ed esclusiva dello stupefacente da parte del RI e corroborassero la destinazione della sostanza a plurimi destinatari;
che il RI veniva trovato anche in possesso di denaro pari a euro 165,00 e che egli e la consorte erano all'epoca privi di attività lavorativa;
che il quantitativo dello stupefacente fosse incompatibile con le condizioni economiche e che il RI fosse in possesso di due telefoni cellulari, contenenti tre sim card, senza che vi fosse alcuna plausibile ragione per la quale avesse necessità di tanti strumenti di comunicazione, notoriamente usati, invece, in relazione all'attività di spaccio. La Corte ha, poi, analiticamente confutato le deduzioni dell'appellante e rilevato come il RI non avesse mai reso dichiarazioni nel corso dell'intero procedimento per fornire una versione alterativa. Trattasi di argomentazioni non manifestamente illogiche sicché le censure difensive risultano sostanzialmente finalizzate a una diversa ricostruzione del fatto, non consentita in sede di legittimità. 4tC3 (U13 3. Il .13Eab motivo è infondato. 3 La Corte di appello ha respinto il motivo di gravame con il quale si censurava il diniego dell'ammissione dell'imputato alla messa alla prova. Al riguardo la Corte territoriale ha rappresentato di condividere la decisione del Tribunale e ha aggiunto;
che l'appello non ha formulato alcuna contestazione in ordine alla recidiva> che il RI alla data di commissione del reato per cui si procede era gravato da plurimi precedenti penali e, in particolare, oltre a una condanna per violazione dell'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale, due condanne per reati in materia di stupefacenti e una per il reato di ricettazione;
che dal provvedimento del 24 novembre 2022, prodotto dal difensore nel giudizio di primo grado, si evince che il Tribunale di sorveglianza ha ricevuto l'istanza per l'affidamento in prova in relazione alle precedenti condanne, oggetto di cumulo, il 6 aprile 2022 prima dei fatti per i quali si procede;
che tali fatti-reato restavano ignoti in sede di Sorveglianza;
che il RI, commettendo il 6 aprile 2022, l'ulteriore reato per cui si procede, non soltanto ha reiterato la condotta delittuosa malgrado le condanne già riportate, ma ha fatto ciò anche durante la pendenza del procedimento per l'ottenimento dell'affidamento; che non è stata prodotta alcuna documentazione relativa all'attività lavorativa e che il quadro fattuale emerso deponesse per l'impossibilità di formulare una prognosi positiva in ordine all'astensione dalla commissione di futuri reati. Il Collegio ritiene che il giudice di appello abbia ampiamente valutato, con motivazione esente da vizi logico-giuridici, i presupposti per l'ammissione dell'imputato alla messa prova. In particolare, è stato evidenziato che il RI, già condannato per delitti in materia di stupefacenti, ha commesso il reato per cui si procede dopo la presentazione dell'istanza di affidamento in prova e che il Tribunale ha concesso l'affidamento in prova senza avere contezza della nuova notitia criminis. La Corte di appello, espressamente, ha ritenuto che il punto nodale della vicenda fosse proprio quello della commissione del reato durante la pendenza del procedimento per l'affidamento in prova sicché non rileva ai fini della complessiva tenuta logica della motivazione che lo svolgimento dell'attività lavorativa si potesse desumere dagli atti relativi al procedimento dinanzi al Tribunale di sorveglianza né rilevano le altre circostanze evidenziate dal ricorrente e, segnatamente, le sue condizioni familiari. In conclusione, risulta adeguatamente espresso il giudizio di inaffidabilità ostativo all'accesso alla messa alla prova. 7. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse del RI deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17/02/2026.