Cass. pen., sez. III, sentenza 02/04/2026, n. 12380
CASS
Sentenza 2 aprile 2026

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  • Rigettato
    Erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La Corte territoriale ha ritenuto provata la destinazione allo spaccio sulla base del quantitativo di sostanza stupefacente, del suo frazionamento in involucri, del possesso di denaro, della mancanza di attività lavorativa, della qualità dello stupefacente e del possesso di più telefoni cellulari. Le censure del ricorrente mirano a una diversa ricostruzione del fatto, non consentita in sede di legittimità.

  • Rigettato
    Manifesta illogicità della motivazione di rigetto della sospensione del procedimento con messa alla prova

    La Corte di appello ha condiviso il diniego della messa alla prova, evidenziando la recidiva, la commissione del reato durante la pendenza del procedimento per l'affidamento in prova, la mancanza di documentazione sull'attività lavorativa e l'impossibilità di formulare una prognosi positiva. La commissione del reato durante la pendenza del procedimento per l'affidamento in prova è stata ritenuta il punto nodale, rendendo irrilevanti le altre circostanze addotte dal ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 02/04/2026, n. 12380
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12380
    Data del deposito : 2 aprile 2026

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