Art. 20.
La mancata o rifiutata iscrizione nella prima formazione degli elenchi non sospende l'attivita' dello spedizioniere fino a che non siasi pronunciata la Commissione centrale di cui all'art. 16, su ricorso dell'interessato da presentarsi entro due mesi dalla data di notifica del provvedimento.
La mancata o rifiutata iscrizione nella prima formazione degli elenchi non sospende l'attivita' dello spedizioniere fino a che non siasi pronunciata la Commissione centrale di cui all'art. 16, su ricorso dell'interessato da presentarsi entro due mesi dalla data di notifica del provvedimento.