Sentenza 10 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/02/2004, n. 2508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2508 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente -
Dott. MONACI Stefano - rel. Consigliere -
Dott. AMARI Eugenio - Consigliere -
Dott. RUGGIERO Francesco - Consigliere -
Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
e contro
ACERBIS PREBETON SPA, in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante Antonio CE, elettivamente domiciliato in ROMA PLE CLODIO 1, presso lo studio dell'avvocato VIRGILIO GAITO, che lo difende unitamente all'avvocato ALDO ALGANI, giusto mandato a margine;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 343/00 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 02/05/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/10/03 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito, per il resistente, l'Avvocato RIBAUDO Sebastiano (delega) che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La causa ha per oggetto la richiesta da parte della società Acerbis Prebeton S.p.A., corrente in Albano S. Alessandro (BG), di restituzione della somma di L. 73.000.000 corrisposta per gli anni dal 1986 al 1992 a titolo di tassa di concessione governativa sulle società.
La domanda veniva accolta, per l'importo di L. 55.000.000 oltre interessi, dal Tribunale di Brescia, e questa decisione veniva confermata (per l'esattezza, con alcune modifiche a favore della contribuente per quel che concerne la misura e la decorrenza degli interessi) dalla Corte d'Appello della stessa città con sentenza del 5 aprile 2000, depositata il 2 maggio dello stesso anno e notificata il 25 maggio successivo. L'Amministrazione Finanziaria ha proposto ricorso per Cassazione, con due motivi, notificato il 10 luglio 2000. Resiste la contribuente con controricorso notificato il 18 settembre 2000.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di impugnazione l'Amministrazione Finanziaria lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 11 della legge 23.12.1998. n. 448, che la Corte d'Appello non aveva ritenuto applicabile.
Secondo la ricorrente lo jus superveniens introdotto da questa norma non poteva considerarsi in contrasto con la disciplina comunitaria.
2. Con il secondo motivo di Impugnazione l'amministrazione ricorrente eccepisce un altro profilo, riferito alla misura degli interessi, di violazione e falsa applicazione della medesima norma. Il giudice di secondo grado avrebbe errato nel disconoscere l'applicazione sulla sorte capitale degli interessi nella misura stabilita dall'art. 11 della legge n. 448 del 1998, vale a dire al tasso del 2,50% con decorrenza dalla data della domanda di rimborso.
3. Il ricorso non è fondato e non può trovare accoglimento, ed altrettanto vale per i due motivi considerati separatamente. Con questi ultimi l'Amministrazione finanziaria invoca sotto due diversi profili l'applicazione dello jus superveniens introdotto dall'art. 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Si tratta di questioni recentemente affrontate dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee (sentenza 10 settembre 2002 nelle cause riunite C-216/99 e C-222/99, Riccardo Prisco s.r.l. c. Finanze e Finanze c. CASER s.p.a.), le cui pronunzie hanno efficacia generale - non circoscritta al caso concreto, come avviene, di regola, per le sentenze delle giurisdizioni nazionali - nei confronti di tutti gli stati membri.
Debbono perciò essere affrontate e risolte alla luce di questa sentenza e dei principi in essa affermati.
4. Il primo motivo, innanzi tutto è inammissibile, perché generico non consentendo di ricostruire il contenuto concreto della richiesta. Va rilevato per completezza che, comunque, il motivo è anche infondato.
L'art. 11 della legge n. 448 del 1998 si intitola "rimborso delle tasse sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese", ed introduce, al primo comma, una norma Interpretativa dell'art. 61, comma primo, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, comma che a sua volta aveva modificato la tabella di tassazione per quel che concerne l'applicazione della "tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro nelle imprese e per l'attribuzione del numero di partita I.V.A.". Nel suo contenuto sostanziale, peraltro, il primo comma dell'art. 11 ridetermina, per gli anni dal 1985 al 1992, nella misura fissa di lire cinquecentomila l'importo per l'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese, nonché in una misura forfetaria annuale, di diversa entità in relazione al diversi tipi di società, quello per l'iscrizione degli altri atti sociali.
Come affermato dalla Corte di Giustizia nella pronunzia del 10 settembre 2002 gli stati nazionali non possono imporre prelievi di carattere fiscale sulla Iscrizione nel registro delle Imprese degli atti delle società commerciali, perché ciò si porrebbe in contrasto con il dettato degli artt. 10 e 12 della direttiva del Consiglio CEE del 17 luglio 1969, n. 335, concernenti le imposte indirette sulla raccolta di capitali (come giudicato in precedenza dalla stessa Corte di Giustizia, 20 aprile 1993, nelle cause riunite C-71/91 e C-178/91), ma possono invece imporre prelievi obbligatori che siano destinati a remunerare la prestazione di un servizio ed il cui importo sia correlato, anche solo forfetariamente, al costo del servizio stesso.
Nel limiti in cui istituisce un prelievo di carattere fiscale la nuova normativa non può che essere illegittima per contrasto con la direttiva comunitaria n. 335 del 1999, esattamente come era avvenuto per il sistema precedente, e per le medesime ragioni. Il prelievo, in realtà, è legittimo soltanto se ed in quanto costituisca il costo della prestazione di un servizio;
può essere riconosciuto come remuneratorio soltanto se il suo ammontare è stato determinato anche se solo forfetariamente "in base al servizio reso" (Corte di Giustizia CEE, 10 settembre 2002: 2 dicembre 1997; 20 aprile 1993), anche se questo non esclude che possano essere riscossi più diritti, a condizione, tuttavia, che il loro Importo complessivo, non superi il costo del servizio.
L'ammontare della tassa Introdotta retroattivamente con l'art. 11 della legge n. 448 per l'iscrizione, nel registro delle imprese, per ciascuno degli anni dal 1985 al 1992, degli atti diversi dall'atto costitutivo, è stata, invece, stabilita dal legislatore in modo del tutto astratto e generico: non risulta, per la verità, ne' dal disegno di legge ordinarlo, ne' dagli atti parlamentari, che l'importo della tassa" sia stata determinato sia pure forfetariamente in funzione dei costi dell'operazione (Cass. Civ., 3 dicembre 2002, n. 7207; 28 novembre 2001, n. 15081; 9 luglio 1999, n. 7176). Il motivo dunque va accolto, e la società perciò non è tenuta a corrispondere gli importi indicati dall'art. 11, o a subirne la detrazione in sede di rimborso.
L'accoglimento del secondo motivo di impugnazione comporta l'assorbimento del terzo e del quarto motivo che, pur proponendo distinte questioni di diritto, concernono anche essi i medesimi importi.
5. Con il secondo motivo l'amministrazione ricorrente formula un ulteriore richiesta di applicazione di jus superveniens riferita al terzo comma del medesimo art. 11 della legge n. 448/1998. Questo comma introduce un particolare regime per gli interessi dei rimborsi dovuti alle società che avevano già corrisposto le tasse non dovute sulle concessioni governative stabilendo che "a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza" si doveva applicare il tasso legale del momento dell'entrata in vigore della stessa legge n. 448 del 1998, vale a dire in concreto quello del 2,50%.
Ciò significa in concreto che per gli anni anteriori veniva riconosciuto un tasso di interesse inferiore a quello che avrebbe dovuto essere corrisposto altrimenti in base alle regole ordinarle:
il saggio degli interessi legali, previsto dal primo comma dell'art. 1284 c.c., è stato portato al 2,50% a partire dal primo gennaio
1999, ma in precedenza era più elevato.
Anche se non si può escludere che in qualche caso marginale la fattispecie alla base dell'Indebito sia diversa, in realtà nella grandissima maggioranza le richieste di rimborso di tasse di concessione governativa per l'iscrizione di atti di società commerciali sono quelle che si fondano (come quella della società resistente) sull'illegittimità del precedente sistema di tassazione perché contrastante con la normativa comunitaria.
Sottoponendo questi rimborsi ad un regime meno favorevole rispetto a quello ordinarlo in realtà lo stato italiano ha inteso eludere, almeno in parte, gli effetti dell'illegittimità della precedente tassazione.
In questo modo, soprattutto, è stato posto in essere un regime discriminatorio a sfavore delle richieste di rimborso fondate su norme di diritto comunitario rispetto a quelle fondate su norme di diritto interno.
Come espressamente deciso dalla Corte di Giustizia nella medesima sentenza del 10 settembre 2002, è contraria al diritto comunitario una normativa che sottoponga i rimborsi basati sulla violazione di norme di diritto comunitario a modalità di calcolo del tassi di interesse meno favorevoli rispetto a quelli previsti per i rimborsi basati su disposizioni di carattere interno.
La norma prevede, in realtà, un trattamento diverso e deteriore per i rimborsi degli indebiti fondati su norme comunitarie rispetto a quelli fondati su norme dell'ordinamento nazionale. Anche per questa parte l'art. 11 della legge n. 448 del 1998 contrasta con il diritto comunitario e deve essere disapplicato.
6. Entrambi i motivi proposti con il ricorso non sono fondati e non possono trovare accoglimento.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio, perché l'orientamento giurisprudenziale alla base di questa decisione oggi è ormai consolidato, ma non lo era nel 2000 al momento della presentazione del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2004