Cass. pen., sez. III, sentenza 27/02/2007, n. 21089
CASS
Sentenza 27 febbraio 2007

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Massime1

Risponde del reato di sfruttamento della prostituzione il marito o convivente della prostituta il quale, avendo la consapevolezza di tale attività, trae i propri mezzi di sussistenza, in tutto o in parte, dai guadagni della prostituta medesima, e ciò anche nel caso in cui i proventi dell'attività di prostituzione vengano ceduti spontaneamente per contribuire alla vita familiare.

Commentario1

  • 1Marito favorisce prostituzione della moglie? Condannato (Cass. 15502/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 aprile 2019

    Configura il delitto di sfruttamento della prostituzione la condotta del coniuge o convivente di una prostituta che, avendo la piena consapevolezza dell'attività sessuale a pagamento della donna, tragga i mezzi di sussistenza, in tutto o in parte, dai guadagni della prostituta, anche nel caso in cui tali proventi vengano ceduti spontaneamente per contribuire alla vita familiare. Il reato di favoreggiamento della prostituzione si perfeziona con ogni forma di interposizione agevolativa e con qualunque attività che sia idonea a procurare più facili condizioni per l'esercizio del meretricio e venga posta in essere dall'agente con la consapevolezza di facilitare l'altrui attività di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 27/02/2007, n. 21089
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21089
Data del deposito : 27 febbraio 2007

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