Sentenza 20 dicembre 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/12/2002, n. 18164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18164 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2002 |
Testo completo
C.C. 61457 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 ITALIANA1 81 64 70 2 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA TRIBUTARIA NOME D SUPREMA D I CASSAZI ONE LA CORTE SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PAOLINI Presidente R.G.N.18698/98 Dott. Nino FICO Consigliere Purple 17480/2998 Dott. Vittorio RAGONESI Consigliere Cron. 42868 Dott. Francesco Ant. GENOVESE Consigliere Rep. Dott. Achille MELONCELLI Consigliere Ud. 20/05/02 ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: ZI PP, elettivamente 61457 domiciliato in Roma, via Boezio n. 6, presso 1' . Ettore PAPARAZZO che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Anna Maria BUZZONI ZOCCOLA, giusta delega in atti;
ricorrente contro 2 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avv. Generale dello Stato, ' che lo rappresenta e difende per legge;
controricorrente- e
contro
DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE LOMBARDIA, -intimata- avversO la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 109 deb, 15 giugno 1998. 2211 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/02 dal Relatore Cons. Francesco Antonio GENOVESE;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI, ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. RZ PP chiedeva il rimborso della somma di 91.164.925, corrispondente allelire ritenute effettuate dalla Shell Italia Spa sull'importo riconosciutogli а titolo di risarcimento del danno а seguito della cessazione del rapporto di lavoro, e impugnava il silenzio rifiuto dell'Intendenza di Finanza, formatosi su tale istanza, davanti alla Commissione tributaria di I grado di Milano. Quest'ultima, con decisione depositata il 28 giugno 1994, riteneva fondata la domanda di rimborso, limitatamente al prelievo operato sulla somma corrisposta a titolo di risarcimento, nella misura di lire 48.960.000, oltre interessi. L'Amministrazione proponeva appello contro tale decisione, sostenendo che l'indennità corrisposta andava considerata come una somma percepita una volta tanto in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro e, più esattamente, sostitutiva del preavviso. Commissione tributaria regionale della LombardiaLa l'appello, sostenendo che le somme accoglieva corrisposte al dipendente costituivano, ai sensi dell'art. 48 del TUIR di cui al d.P.R. n. 917 del 1986, 2 redditi di lavoro e come tali erano tassabili. Contro tale sentenza n. 109/08/98, depositata il 22 aprile 1998, con due atti distinti e caratterizzati dai nn. 17480 e 18698 del 1998, tra loro identici, il secondo dei quali diretto contro l'Amministrazione Finanziaria dello (e regolarmente notificato pressoStato 1'Avvocatura generale di Roma) e il primo indirizzato alla Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia (e notificato direttamente all'Ufficio distrettuale di Milano), propone ricorso il contribuente, con un unico motivo di doglianza, cui resiste l'Amministrazione. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo (comune e identico in entrambi i ricorsi il contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 46 del d. P. R. n. 917 del 1986, nonché 1' omessa о insufficiente motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civile. r Secondo il ricorrente, 1indennità supplementare>>, corrispostagli quale dirigente d'azienda per la risoluzione del rapporto di lavoro, avrebbe natura risarcitoria, non retributiva, poiché - una volta importa)risoltosi (legittimamente 0 meno, non il ristabilito. rapporto di lavoro non potrebbe essere L'indennità corrisposta avrebbe, pertanto, una funzione indennitaria, tesa alla riparazione del danno emergente, non compensativa del lucro cessante, propria in via esclusiva - del lavoro dirigenziale. Essa mirerebbe a risarcire la perdita di professionalità per 3 mancato svolgimento di lavoro effettivo. Il trattamento fiscale di tale indennità andrebbe ricercato nell'art. 6 del TUIR, di cui al d. P. R. n. 917 del 1986, temporis'> al caso esaminato.applicabile ratione Solo con il D.L. n. 41 del 1995, convertito nella legge n. 85 del 1995 (entrata in vigore il 23 febbraio 1995), che ha aggiunto al testo dell'art. 16, comma 1, lett. a), del TUIR del 1986, la previsione secondo la quale e i valori percepiti, anche a titolole somme risarcitorio, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro, sono soggette a tassazione separata, sarebbe mutato il trattamento tributario di tali indennità, disciplinandole come reddito tassabile. i ricorsi vanno riuniti, perché2. Preliminarmente identici e, in considerazione della erronea individuazione in quello Π. 17480 del 1998 12 dell'intimata Amministrazione, devesi dichiarare quest'ultimo assorbito in quello n. 18698 del 1998, regolarmente proposto e notificato al Ministero delle Finanze (secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte), al cui esame sono dedicati i paragrafi seguenti.
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. E' insegnamento costante di questa Corte, enunciato ormai in numerose sentenze, riferibili sia alla vigenza e applicazione del d. P. R. n. 597 del 1973 ( sentt. 2931 del 1998, 14008 del 1999) che a quella del TUIR di cui al d. P. R. n. 917 del 1986 ( sentt. 1467 del 4 2001 e 3956 del 2002), che, alla stregua del dettato dell'art. 6, comma 2, del d. P. R. 22 dicembre 1986 n. 917, le somme percepite dal contribuente а titolo di risarcimento vanno considerate reddito assoggettabile ad IRPEF soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi. Pertanto l'indennità supplementare per licenziamento ingiustificato corrisposta (prima dell'entrata in vigore dell'art. 32, comma primo, lett. a) del D.L. n. 41 del 23 febbraio 1995, convertito in legge 22 marzo 1995, n. 85) sulla base della contrattazione collettiva, ai dirigenti di azienda incorsi in licenziamento da ravvisarsi privo di giustificazione, in base alla norma surrichiamata - da intendersi integrata dalle prescrizioni di cui all'art. 48, comma primo, del citato d. P. R. n. 917/86 in W tanto può essere riscontrata tassabile, in quanto risulti accertata la relativa fattuale destinazione a consistito nella perdita di coprire un danno (delle retribuzioni che sarebbero state redditi nell'ipotesi di prosecuzione del rapporto di percepite lavoro), e non un pregiudizio diverso. Orbene, nel caso di specie, la decisione della che nella sommacommissione tributaria di I grado, liquidata al contribuente per il licenziamento subito, aveva distinto una parte sostitutiva della retribuzione e una parte corrisposta a titolo risarcitorio, è stata riformata dal giudice di secondo grado, sulla base del S ricorso di appello dell'Ufficio, che aveva formulato esclusivamente una domanda di riforma della decisione, per essere ogni somma corrisposta al lavoratore suscettibile di tassazione, sulla base dilicenziato una cattiva applicazione del principio (sopra riportato) e più volte affermato da questa Corte. Vale a dire, sostenendo che qualsiasi somma corrisposta in ragione dell'intervenuto licenziamento non può non essere sostitutiva della retribuzione, mentre invece è vero il contrario atteso che, in base al dettato dell'art. 6, comma secondo, del d. P. R. 22 dicembre 1986, n. 917, le somme percepite dal contribuente а titolo risarcitorio costituiscono reddito imponibile solo e nei limiti in cui abbiano la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi. Pertanto, l'indennità corrisposta (a seguito di sentenza о anche in sede di transattiva) dal datore di lavoro, a titolo risarcimento del danno, secondo l'accertamento controversia diinsindacabile fatto dal giudice della lavoro ovvero da quello tributario (come nella specie), non è assoggettabile a tributo. Su tale "quaestio facti" si è formato un giudicato implicito interno (rilevabile d'ufficio), non avendo 1'Amministrazione proposto motivi di appello tesi a sovvertire о correggere la qualificazione operata, al riguardo, dalla Commissione tributaria di I grado (la quale ha distinto una parte della somma liquidata al contribuente, corrispondente a £ 48.960.000 delle f complessive £ 91.164.000, come dovuta a titolo di risarcimento del danno). Non sono, pertanto, necessari ulteriori accertamenti e la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 del codice di rito civile. La sentenza impugnata, pertanto, Va cassata e la domanda del contribuente accolta nei limiti risultanti dalla decisione di primo grado.
4. Nei fatti narrati e nelle vicende processuali riassunte si ravvisano giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Riuniti i ricorsi, e dichiarato assorbito quello n. 17480 del 1998, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie la domanda restitutoria introduttiva, nei limiti risultanti dalla decisione di primo grado. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella sede della Corte di cassazione il 20 maggio 2002 CONTE Il Presidente Dott. Giovanni PAOLINI ll'ausi L'Estensore Dott Francesco Antonio GENOVESE Amaldo Casan Muce noпо IL CANCELLIERE CY DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 20 DIC 2002 ни "Carous IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano 7