CASS
Sentenza 4 agosto 2023
Sentenza 4 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/08/2023, n. 34359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34359 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: YA HE nato il [...] avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 34359 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 07/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Brescia, con sentenza emessa il 17 giugno 2022, ha confermato in punto di responsabilità la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Bergamo che aveva condannato l'imputato in epigrafe alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed €.4000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, V comma, DPR 309/1990, riducendo la pena inflitta ad anni uno e mesi dieci di reclusone ed euro 2800 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del difensore, il quale deduce vizio di manifesta illogicità della motivazione relativamente alla applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio di cui all'art. 86 DPR 309/1990. La Corte territoriale aveva considerato il reato commesso dall'imputato come inquadrabile nella ipotesi di lieve entità, pervenendo però a un giudizio di pericolosità, nonostante etti parametri da utilizzare per il giudizio in parola fossero quellp di cui all'art. 133 cod pen. La Corte avrebbe quindi dovuto valorizzare la it scarsa gravità del fatto, per le modalità in cui si era svolto, e altresì tenere in considerazione la condizione di emarginazione dell'imputato. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 2. L'art. 86 T.U. Stup. dispone che lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli artt. 73, 74 79 e art. 82, commi 2 e 3, del medesimo Testo Unico, a pena espiata, deve essere espulso dallo Stato e che lo stesso provvedimento di espulsione può essere adottato nei confronti dello straniero condannato per uno degli altri delitti previsti dal medesimo Testo Unico. La Corte Costituzionale, (sent. n. 58 del 24 febbraio 1995) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 86, comma 1, nella parte in cui obbligava il giudice ad emettere senza l'accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale, contestualmente alla condanna, l'ordine di espulsione, eseguibile a pena espiata, nei confronti dello straniero condannato per uno dei reati di cui sopra. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha quindi più volte chiarito che, non sussistendo, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, una presunzione assoluta di pericolosità, la verifica circa la sussistenza della pericolosità sociale del condannato deve essere compiuta alla luce degli elementi indicati dall'art. 133 c.p., ed essere assistita da adeguata motivazione (Sez. F, n. 35432 del 14/08/2013, Weng, Rv. 255815). Se, quindi, i parametri di cui all'art. 133 costituiscono gli indici di valutazione dell'applicazione della norma in esame, ne consegue che non può essere ostativa la mera configurabilità della ipotesi lieve di cui all'art. 73, V comma, DPR 309/90, ma occorre che il giudice compia il giudizio sulla pericolosità sociale utilizzando i parametri suindicati. Questa Corte di legittimità ha quindi ribadito che la misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato ex art. 86 del i DA IC ,_ Il Presidente EmMlu Il Consigliere estensore d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 può essere applicata anche a seguito di espiazione di pena conseguente a condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, dello stesso decreto (cfr. Sez.
4 - n. 7104 del 02/02/2021. Rv. 280546 - 01). 2.1 Tanto premesso, nel caso di specie la Corte territoriale ha valutato l'applicabilità della misura di sicurezza dell'espulsione prevista dall'art. 86 T.U. Stup. accertando in concreto la pericolosità sociale, con adeguato e pertinente riferimento alla professionalità dimostrata dall'imputato nello svolgimento della attività delinquenziale, unica sua fonte di sostentamento, come da egli stesso dichiarato nel corso dell'interrogatorio. Sottolinea a tal proposito la Corte bresciana che il predetto imputato era sempre tornato a delinquere dopo aver riportato precedenti condanne e altresì mentre era sottoposto a misura cautelare non custodiale, indice, questo, di certa costante inclinazione a delinquere. La motivazione, lungi dall'essere illogica, è pertinente, accurata e rispettosa dei principi enunciati da questa Corte di legittimità. 3. Si impone quindi il rigetto del ricorso. Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 7 luglio 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 34359 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 07/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Brescia, con sentenza emessa il 17 giugno 2022, ha confermato in punto di responsabilità la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Bergamo che aveva condannato l'imputato in epigrafe alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed €.4000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, V comma, DPR 309/1990, riducendo la pena inflitta ad anni uno e mesi dieci di reclusone ed euro 2800 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del difensore, il quale deduce vizio di manifesta illogicità della motivazione relativamente alla applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio di cui all'art. 86 DPR 309/1990. La Corte territoriale aveva considerato il reato commesso dall'imputato come inquadrabile nella ipotesi di lieve entità, pervenendo però a un giudizio di pericolosità, nonostante etti parametri da utilizzare per il giudizio in parola fossero quellp di cui all'art. 133 cod pen. La Corte avrebbe quindi dovuto valorizzare la it scarsa gravità del fatto, per le modalità in cui si era svolto, e altresì tenere in considerazione la condizione di emarginazione dell'imputato. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 2. L'art. 86 T.U. Stup. dispone che lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli artt. 73, 74 79 e art. 82, commi 2 e 3, del medesimo Testo Unico, a pena espiata, deve essere espulso dallo Stato e che lo stesso provvedimento di espulsione può essere adottato nei confronti dello straniero condannato per uno degli altri delitti previsti dal medesimo Testo Unico. La Corte Costituzionale, (sent. n. 58 del 24 febbraio 1995) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 86, comma 1, nella parte in cui obbligava il giudice ad emettere senza l'accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale, contestualmente alla condanna, l'ordine di espulsione, eseguibile a pena espiata, nei confronti dello straniero condannato per uno dei reati di cui sopra. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha quindi più volte chiarito che, non sussistendo, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, una presunzione assoluta di pericolosità, la verifica circa la sussistenza della pericolosità sociale del condannato deve essere compiuta alla luce degli elementi indicati dall'art. 133 c.p., ed essere assistita da adeguata motivazione (Sez. F, n. 35432 del 14/08/2013, Weng, Rv. 255815). Se, quindi, i parametri di cui all'art. 133 costituiscono gli indici di valutazione dell'applicazione della norma in esame, ne consegue che non può essere ostativa la mera configurabilità della ipotesi lieve di cui all'art. 73, V comma, DPR 309/90, ma occorre che il giudice compia il giudizio sulla pericolosità sociale utilizzando i parametri suindicati. Questa Corte di legittimità ha quindi ribadito che la misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato ex art. 86 del i DA IC ,_ Il Presidente EmMlu Il Consigliere estensore d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 può essere applicata anche a seguito di espiazione di pena conseguente a condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, dello stesso decreto (cfr. Sez.
4 - n. 7104 del 02/02/2021. Rv. 280546 - 01). 2.1 Tanto premesso, nel caso di specie la Corte territoriale ha valutato l'applicabilità della misura di sicurezza dell'espulsione prevista dall'art. 86 T.U. Stup. accertando in concreto la pericolosità sociale, con adeguato e pertinente riferimento alla professionalità dimostrata dall'imputato nello svolgimento della attività delinquenziale, unica sua fonte di sostentamento, come da egli stesso dichiarato nel corso dell'interrogatorio. Sottolinea a tal proposito la Corte bresciana che il predetto imputato era sempre tornato a delinquere dopo aver riportato precedenti condanne e altresì mentre era sottoposto a misura cautelare non custodiale, indice, questo, di certa costante inclinazione a delinquere. La motivazione, lungi dall'essere illogica, è pertinente, accurata e rispettosa dei principi enunciati da questa Corte di legittimità. 3. Si impone quindi il rigetto del ricorso. Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 7 luglio 2023