Sentenza 11 maggio 1999
Massime • 1
In tema di detenzione di banconote contraffatte, una volta accertato che tutti gli imputati erano consapevoli dell'illecito traffico, la materiale detenzione delle banconote da parte di uno di essi risulta imputabile, a titolo di concorso, anche agli altri, dovendosi intendere per detenzione qualsiasi situazione di fatto che consenta ad un soggetto di disporre, anche per mezzo di altre persone, delle monete contraffatte od alterate. (Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato che, riferendo di non essere stato sorpreso in possesso delle banconote, ha sostenuto la sua estraneità ai fatti o, in subordine, la sua responsabilità a titolo di tentativo).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/05/1999, n. 7595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7595 |
| Data del deposito : | 11 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza Pubblica
Dott. Guido Ietti Presidente del 11/5/1999
Dott. ES Providenti Consigliere SENTENZA
Dott. Giuseppe Sica " N. 1055
Dott. Vittorio Ragonesi " REGISTRO GENERALE
Dott. Aniello Nappi " N. 39963/98
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
SP ES LO, n. a Palermo il 30 novembre 1958 LA RO, n. a Palma Campania il 12 giugno 1952
RN ES, n. a Marsala l'1 gennaio 1946
Avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo depositata il 19 giugno 1998 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI Udite le conclusioni del P.M. Dott. A. Frasso che ha chiesto il rigetto dei ricorsi
Udito il difensore Avv. A. Bonsignori
Motivi della decisione
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Palermo confermò la dichiarazione di colpevolezza di ES LO SP, RO LA, TO TT e ES AV RN in ordine al delitto di detenzione di banconote contraffatte (art 455 c.p.), condannando SP, TT e RN alla pena di due anni di reclusione e di un milione di lire di multa e LA alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione e di un milione e trecentomila lire di multa.
Risulta dalla sentenza che il 23 giugno 1994 i quattro imputati erano stati arrestati in flagranza nei pressi della ditta di SP presso la quale si erano recati a bordo di due autovetture dall'aeroporto di Palermo, dove le forze di polizia li attendevano dopo avere intercettato, il giorno precedente, una conversazione telefonica nel corso della quale RN aveva confermato a SP che alle dieci dell'indomani mattina, all'aeroporto di Punta Raisi, gli sarebbero stati consegnati i venti paia di pantaloni ordinati. All'ora stabilita, infatti, i quattro si erano incontrati scambiandosi affettuosi convenevoli e sulla persona di TT, preveniente da Venezia insieme a LA, erano state poi rinvenute ventuno banconote da centomila lire contraffatte. Sicché, ritennero i giudici del merito, era evidente il coinvolgimento nel traffico di banconote false di tutti gli imputati, anche perché, in seguito a una precedente intercettazione telefonica, la polizia giudiziaria aveva rilevato altro incontro avvenuto all'aeroporto di Napoli tra TT, SP, RN e altri due individui, insieme ai quali i tre imputati si erano recati a Pozzuoli a bordo di un'autovettura guidata con modalità rivelatrici dell'intento di sottrarsi a possibili pedinamenti.
2. Ricorrono per cassazione SP, RN e LA. SP propone tre motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art.455 c.p. e vizio di motivazione della sentenza impugnata. Sostiene
che nessuna delle condotte alternativamente punite dall'art. 455 c.p. è a lui riferibile, avendo il solo TT detenuto le banconote contraffatte, mentre nessuna prova sussiste del dolo, ne' sotto il profilo della consapevolezza della falsità delle banconote, ne' sotto il profilo della finalità di immetterle in circolazione. Il riferimento convenzionale ai venti paia di pantaloni nella conversazione telefonica con RN, in realtà, era dovuto al timore di una sua imminente dichiarazione di fallimento e al conseguente intento di dissimulare le trattative relative a una partita di attrezzi meccanici. Mentre è illogica l'ipotesi di due costosi viaggi aerei per la consegna di ventuno banconote da centomila lire.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione degli art. 56 e 455 c.p. e vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che la sua condotta non sia stata qualificata come tentativo, posto che egli non fu trovato in possesso delle banconote. Con il terzo motivo, infine, il ricorrente lamenta che non gli siano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena.
Due motivi di ricorso propone LA.
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 603 c.p.p., lamentando che la corte d'appello abbia ingiustificatamente respinto la sua richiesta di rinnovazione del dibattimento, motivata dal fatto che in primo grado egli era rimasto contumace. Se si fosse provveduto a riesaminare i testi, infatti, sarebbe risultato che egli era stato arrestato insieme a RN, sulla cui auto viaggiava, quando già era avvenuto l'arresto di SP e TT, partiti dall'aeroporto venti minuti prima;
e ciò avrebbe dimostrato la sua estraneità ai fatti. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata e lamenta che, diversamente dal tribunale del riesame che lo aveva scarcerato, la corte d'appello abbia ritenuto la sua colpevolezza argomentando dal solo fatto che egli era giunto a Palermo insieme a TT, detentore delle banconote contraffatte, pur avendo riconosciuto che mancava qualsiasi prova di suoi incontri precedenti con gli altri tre imputati ricollegabili in qualche modo al traffico di banconote contraffatte. Due motivi di ricorso propone anche RN, con il primo lamentando che la sua colpevolezza sia stata desunta solo dal rapporto di amicizia con TT, senza alcuna motivazione in ordine al dolo richiesto dall'art. 455 c.p., con il secondo denunciando vizio di motivazione nella determinazione della pena, inflittagli senza tener conto del valore delle banconote ne' del tipo di operazione ne' della personalità dell'imputato.
3. I ricorsi vanno tutti rigettati.
La corte d'appello ha, invero, fornito una plausibile giustificazione del proprio convincimento circa la colpevolezza di tutti gli imputati.
Per quanto riguarda SP e RN, l'argomentazione dei giudici del merito si fonda saldamente sulle prove desumibili dal tenore delle conversazioni telefoniche intercettate e dai ripetuti incontri con TT, trovato in possesso delle banconote contraffatte, mentre non risulta censurabile, perché argomentata con riferimento al comportamento effettivamente tenuto dagli imputati, la valutazione di inverosimiglianza della tesi difensiva di SP. E una volta accertato che tutti gli imputati erano consapevoli e partecipi dell'illecito traffico, la materiale detenzione delle banconote contraffatte da parte di TT ne risulta imputabile a titolo di concorso anche agli altri. Infatti per detenzione deve intendersi qualsiasi situazione di fatto che consenta a un soggetto di disporre di monete contraffatte o alterate, "anche per mezzo di altre persone o in concorso con queste"(Cass., sez. V, 17 marzo 1992, Sala, m. 190096). Sicché risultano infondati i primi due motivi del ricorso di SP, che erroneamente ricollega alle ventuno banconote sequestrate a Palermo anche il precedente viaggio a Napoli, e il primo motivo del ricorso di RN.
Quanto a LA, i giudici del merito ne hanno desunto la colpevolezza dal suo arrivo a Palermo insieme a TT, detentore delle banconote false, dal suo incontro, riferito come amichevole, con SP e RN, dal fatto che egli abbia preso posto sulla vettura di RN, con il quale SP aveva prima concordato la consegna delle banconote. Sicché i giudici del merito hanno concluso che la presenza di LA a Palermo i e il suo successivo comportamento non possono avere altra spiegazione che quella di una sua partecipazione al traffico illecito;
e tale conclusione, benché opinabile, non è censurabile nel giudizio di legittimità, perché non risulta che una plausibile spiegazione alternativa sia stata fornita dal ricorrente nel corso delle fasi di merito del giudizio. In realtà la valutazione di attendibilità della prova indiziaria rimanda a un concetto di probabilità logica, intesa come grado di conferma di un'ipotesi sulla realtà. Sicché il grado di probabilità della prova indiziaria non può essere valutato in astratto, non può essere rapportato alle conclusioni logicamente infinite che sono compatibili con i fatti noti, ma deve essere riferito alle diverse "storie" alternative che eventualmente emergano dal confronto delle concrete prospettive delle parti coinvolte nel processo. L'accusato, quindi, ha l'onere di proporre una plausibile ricostruzione alternativa della vicenda che lo vede coinvolto, se vuole evitare che il giudice del merito compia la verifica di probabilità degli indizi nella sola prospettiva dell'ipotesi ricostruttiva formulata dall'accusa. Mentre nel caso in esame LA, che pure aveva richiesto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, ha giustificato questa sua richiesta solo con l'intento di dimostrare di essersi allontanato dall'aeroporto di Punta Raisi alla volta di Palermo, insieme a RN, venti minuti più tardi di TT e SP, senza neppure spiegare per quale ragione da tanto dovrebbe desumersi la sua estraneità ai fatti e rendendo così palese l'infondatezza della sua pretesa, correttamente disattesa dalla corte d'appello.
È vero, pertanto, che il convincimento di colpevolezza argomentato dai giudici del merito si fonda su un'opinabile ricostruzione e l'interpretazione dei fatti. Ma è anche vero che, come si desume dallo stesso ricorso di LA, questa opinabile sintesì ricostruttiva è l'unica concretamente emersa dal confronto tra le parti e, non essendo affatto inverosimile, non è perciò censurabile in cassazione.
Inammissibili sono il terzo motivo del ricorso di SP e il secondo motivo del ricorso di RN, che lamentano eccessività della pena e mancato riconoscimento di attenuanti generiche e sospensione condizionale, perché propongono entrambi censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento all'obiettiva gravità e alle modalità dei fatti, che hanno ragionevolmente indotto i giudici del merito a determinare la pena in misura ostativa alla sua sospensione.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 1999