Sentenza 20 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/2001, n. 3973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3973 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2001 |
Testo completo
"03973/0 1 Aula A E DE PORCOI LIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONECORTE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Trezza Vincenzo Presidente R.G.N.20500/98 Dott. Roselli Federico Consigliere Dott. Foglia Raffaele Consigliere Cron. 8438 Dott. La Terza Maura Consigliere Rep.
3. Dott. Di Lella Raffaele Cons. Relatore Ud. 19/01/01 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da BO ZO elettivamente domiciliato in Roma via Alberico II n.33, presso lo studio dell'avv. Paolo Boer, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso - ricorrente
contro
I.N.A.I.L. ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del Consigliere di Amministrazione dott. Ruggiero Ferrara, 271 elettivamente domiciliato Roma, Via IV Novembre n.144 presso lo studio degli avv.ti Antonino Catania e Rita i Raspanti, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce al controricorso - - controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Terni n. 80 dell'1/9/98 RG 365/97 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/1/2001 dal Relatore Cons. Raffaele Di Lella;
Udito l'avv. G. li Marzi, per delega dell'avv.to Paolo Boer;
Udito l'avv. G. Di Ferra, per delega dell'avv.to Antonino Catania;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini, che ha concluso per l'accoglimento del 1° motivo del ricorso, restando assorbito il 2°. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 15 11 1994, GA EN adiva il Pretore di Terni e chiedeva che venisse accertata la illegittimità del provvedimento del maggio 1994, con il quale l'inail, dopo avergli 2 ricononosciuto, nel 1977, la malattia professionale della ipoacusia e la conseguente inabilità dell'11% (successivamente accertata, nel 1979, a seguito di revisione, nella misura del 22%), gli aveva revocato la relativa rendita, richiamando l'art 137 del DPD 1124/1965, ed assumendo l'intervenuto miglioramento dei postumi, con conseguente invalidità al 5%. Chiedeva che della riduzione il già accertato venisse grado di confermato invalidità del 22%. Il Pretore adito rigettava la domanda. Il Tribunale confermava la sentenza pretorile e respingeva l'appello, osservando che la invalidità del ricorrente era risultata sin dall'epoca dell'originario accertamento pari al 5%, e che la maggior misura inizialmente riconosciuta (con successiva valutazione addirittura di aggravamento) era riferibile, come accertato dal CTU, ad un errore diagnostico medico-legale, al quale l'Inail aveva inteso porre riparo con il provvedimento contestato. Avverso tale pronuncia EN GA propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, ed illustrato con successiva memoria. L'Inail resiste con controricorso 3 j MOTIVI DELLA DECISIONE Con il 1° motivo il ricorrente, nel denunziare violazione e falsa applicazione degli art. 83 e 137 del d. P.R. 1124/1965, in relazione all'art 55 dell legge 9/3/1989 n. 88, deduce che: aveva proceduto alla riduzione della - l'Inail non dell'inabilita' lavorativa allegando un misura originario errore diagnostico (di cui all'art 55 legge n.88/1989), ma aveva dichiarato esplicitamente che era stato accertato un miglioramento all'esito della visita di revisione, richiamando al riguardo l'art. 137 d.P.R 1124/1995. Il Tribunale era incorso pertanto, in un palese travisamento dei fatti di causa;
in ogni caso il disposto dell'art. 55 1. 88/1989 era stato erroneamente applicato ad un errore che, se commesso, lo era stato prima dell'entrata in vigore della norma suddetta, che ne consentiva la rettificabilità, illegittimamente attribuendo alla stessa efficacia retroattiva.. Con il 2° motivo del ricorso Ento GA denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 137 del d. P.R. 1124/1965. In proposito, rilevato che la vicenda in esame andava valutata in relazione al disposto di cui all'art 137 del d.P.R. 1124/1965, che prevede fra l'altro la possibilità di revoca dell'originario provvedimento attributivo della rendita, in caso di miglioramento dei postumi, osserva che non sussistevano le condizioni per procedere alla revisione, poiché l'Inail aveva effettuato gli in questione dopo la scadenza delaccertamenti termine di 15 anni dalla costituzione della rendita, decorso il quale, sorge la presunzione legale assoluta di consolidamento dei postumi, non più suscettibili pertanto di accertamenti per variazioni. Il ricorso è fondato nei limiti delle ragioni del suo accoglimento. Con riferimento al 1° motivo del ricorso, deve preliminarmente rilevarsi la infondatezza della le eccezione con la quali l'Inail ne ha dedotto la inammissibilità, assumendo la novità della doglianza circa il titolo (rettifica anziché revisione), in base al quale l'istituto aveva disposto la revisione, in quanto proposta solo in sede di appello. Al riguardo, a parte quanto si dirà in seguito circa la irrilevanza della natura (di revisione o 5 di riesame) dei provvedimenti dell'Inail ai fini della valutazione della legittimità della revoca della prestazione, va osservato che la doglianza in questione, proposta in sede di appello, non integra comunque una nuova causa petendi о una nuova eccezione, bensì, come del resto rileva lo stesso istituto previdenziale, una mera posizione difensiva, risolvendosi la stessa in una censura alla decisione di 1° grado, che non aveva accertato (come invece farà il giudice del gravame) se la limitata inabilità riscontrata fosse effettivamente, come dedotto dall'INAIL a giustificazione del procedimento di revisione adottato (e come contestato invece dal GA nell'atto introduttivo del giudizio), la conseguenza di un miglioramento dei postumi, o non piuttosto di un iniziale errore dell'Inail, inidoneo, secondo il ricorrente, a legittimare il Ос procedimento di revisione ed il conseguente provvedimento. Nel merito si osserva: Nel giudizio promosso dall'assicurato, ed avente ad oggetto l'adempimento della prestazione previdenziale, il thema decidendi è necessariamente constituito dall'accertamento della esistenza e consistenza della relativa obbligazione. Infatti, nascendo il diritto alla prestazione previdenziale direttamente dalla legge, senza la mediazione di un provvedimento amministrativo, gli atti dell'istituto assicurativo sono privi di valenza costitutiva, avendo invece natura meramente ricognitiva e di adempimento di una obbligazione ex lege. Pertanto nella ipotesi in cui sia stata disposta dall'Inail la soppressione della rendita di inabilità, a seguito di un procedimento di revisione di cui agli artt. 83, 137 e 146 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124, nel corso del quale non sono risultate modificazioni dei postumi, ma sono stati nuovamente e differentemente apprezzati i dati clinici (rimasti invariati), il giudice del merito non può decidere la controversia limitandosi a M rilevare l'insussistenza della ipotesi della revisione di cui alle citate norme del DPR 1124/1965 (che richiede il verificarsi di sopravvenuti aggravamenti o miglioramenti), dovendo comunque statuire in ordine alla sussistenza dei postumi permanenti (Cass. 6166/1999; Cass. 8713/1999; Cass. 10842/2000; Cass. 12915/00) ها 7 L'azione proposta per ottenere la prestazione, soppressa in sede amministrativa, non ha infatti per oggetto, per quanto si è detto, la verifica della legittimità del provvedimento negativo, ma l'esistenza della obbligazione previdenziale prevista dalla legge, poiché l'ordinamento consente che siano corrisposti solo i trattamenti effettivamente spettanti in base alla legge. Le argomentazioni che precedono sono alla base della ulteriore affermazione contenuta nella stessa giurisprudenza menzionata, volta ad attribuire natura non innovativa, ma meramente confermativa dei principi esposti, al disposto dell'art. 55, comma quinto, della legge 9 marzo 1989, n. 88, a termini del quale "Le prestazioni a qualunque titolo erogate dall'INAIL possono essere in Ө qualunque momento rettificate dallo stesso Istituto in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni". Pertanto, non ha alcun rilievo la circostanza che l'errore da rettificare sia stato commesso prima o dopo l'entrata in vigore della 1. 88/1989. 8 Come non ne ha il tipo di procedimento, eventualmente aperto formalmente dall'Istituto, poiche' anche in sede di revisione puo' porsi un problema di riesame e, comunque, l'assicurato che reagisce con l'azione giudiziaria all'inadempimento dell'Inail, domanda l'accertamento dell'esistenza e consistenza di un rapporto obbligatorio, indipendentemente dalla prese di posizioni delle parti nelle fasi stragiudiziali. Peraltro, il descritto quadro normativo e' stato parzialmente innovato dalle disposizioni contenute nell'art. 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. Il 1° comma del detto articolo recita che "Le prestazioni a qualunque titolo erogate dall'istituto assicuratore possono essere rettificate dallo stesso Istituto in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di erogazione о riliquidazione attribuzione, delleprestazioni. Salvi i casi di dolo o colpa grave dell'interessato accertati giudizialmente, l'istituto assicuratore puo' esercitare la facolta' di rettifica entro dieci anni dalla comunicazione dell'originario provvedimento errato". Il 4° comma abroga, coerentemente, il primo periodo del comma 5° dell'art. 55 1. 88/1989. Il 2° comma, poi, restringe l'ambito degli errori rettificabili, aggiungendo al limite temporale del decennio, l'ulteriore limite derivante dall'obbligo di accertare gli errori di diagnosi medica e di valutazione dell'istituto avvalendosi esclusivamente dei metodi e strumenti di indagine disponibili all'atto del provvedimento originario. Il 3° comma, infine, stabilisce che l'errore non rettificabile comporta il mantenimento delle prestazioni economiche in godimento al momento in cui l'errore stesso e' stato rilevato. I principi generali, come precisati dalla giurisprudenza, sono stati sostanzialmente de confermati dal nuovo dato normativo, giacche' é proprio nel quadro da essi definito che opera la nuova regola, in forza della quale l'Istituto, eccettuata l'ipotesi del dolo o della colpa grave dell'assicurato, ha l'onere di riesaminare il proprio operato entro il termine di dieci anni, se intende sottrarsi all'adempimento dell'obbligazione 10 fino ad allora ritenuta sussistente;
riesame che, in ogni caso, non puo' essere condotto con metodi e strumenti di indagine resisi disponibili in tempi successivi alla commissione dell'ipotetico errore. Come è stato evidenziato da Cass. 10842/2000 e Cass. 12915/00, il significato sostanziale della disposizione normativa, che appare l'unico rispondente alla ratio di consolidare dopo dieci anni le situazioni prodotte dai comportamenti tenuti dall'istituto assicuratore, e' quello di imporre allo stesso istituto l'onere di manifestare la volonta' di rettificare l'errore entro un termine di decadenza. Ne discende che, per evitare la decadenza dalla facolta' di sottrarsi alle conseguenze del detto consolidamento e di considerare non dovute о di modificare le prestazioni, l'istituto ha l'onere di comunicare all'interessato la rettifica, e quindi la а soppressione o riduzione della prestazione, entro il termine di dieci anni. Solo in caso di rispetto del termine decadenziale diviene rilevante l'altra indagine in ordine la rettificabilita' dell'errore, e cioe' la sua verificabilita' esclusivamente con criteri, metodi 11 e strumenti d'indagine gia' disponibili al tempo della sua commissione. Per converso, la scadenza del decennio produce il consolidamento della situazione (se non risulti la sussistenza del dolo O della colpa grave dell'assicurato). In ordine al dies a quo del decennio, la legge lo espressamente nella data diidentifica comunicazione dell'originario provvedimento errato. Non sarebbe consentito, quindi, spostare in avanti la decorrenza per effetto di successive revisioni, salvo, naturalmente, che l'errore non sia stato commesso proprio in sede di revisione, determinando il primo (originario) provvedimento errato. Per quanto concerne il regime giuridico della decadenza dalla facolta' di rettifica degli errori commessi dall'Inail, deve rilevarsi che la mancata partecipazione tempestiva della volonta' di non Je continuare ad adempiere l'obbligazione sortisce l'effetto di consolidare la situazione determinata dall'attribuzione erronea della prestazione, in forza di disposizione dettata in materia di diritto pubblico e sottratta alla disponibilita' delle parti. Pertanto, ai sensi degli art. 2968 e 2969 C.C., l'assicurato non puo' rinunziare alla 12 decadenza ed il giudice deve rilevare di ufficio l'avvenuto consolidamento della situazione (Cass. 10842/2000 e Cass. 12915/00) Lo ius superveniens, nei termini sopra precisati, deve essere applicato nei procedimenti in corso (vedi Cass. 10842/2000, Cass. 12915/00, Cass. 14959/00) Tale conclusione si trae con sicurezza dalle ulteriori disposizioni contenute nell'art. 9 d.lgs. 38/2000. Il 5° comma stabilisce che i soggetti nei cui ' confronti si proceduto a rettifica delle e prestazioni sulla base della normativa precedente possono chiedere all'istituto il riesame del provvedimento, riesame, evidentemente, da operare in base alla nuova normativa. Tale domanda, come stabilisce il settimo comma, ove sia accolta, conduce alla riattribuzione della prestazione ex tunc, cioe' dalla data del suo annullamento (rectius soppressione) o riduzione, purche' non sia decorso il termine prescrizionale (o non si sia verificata una decadenza). Nel caso in cui detto termine sia decorso, oppure si sia verificata la preclusione derivante dal giudicato, in ipotesi cioè di rapporti esauriti, il 13 sesto comma prevede che l'interessato possa domandare il riesame della determinazione dell'istituto entro il termine di decadenza di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, solo che in questo caso la riattribuzione della prestazione avra' effetto dal primo giorno del mese successivo alla domanda e non dara' diritto ad arretrati. Appare, quindi, evidente che il caso del in corso rientraprocedimento giurisdizionale nell'ipotesi di cui al 5° comma, considerato che la domanda giudiziale deve ritenersi sostitutiva ad ogni effetto di quella amministrativa e l'istituto e' posto in grado di assumereassicuratore decisioni favorevoli all'assicurato, determinando la cessazione della materia del contendere (cfr. ex plurimis, Cass. I^ aprile 1993, n. 392, in tema di giudizio in corso al tempo dell'entrata in vigore della nuova disciplina dell'invalidita' be pensionabile di cui alla legge n. 222 del 1984). Sul piano processuale, nel caso di specie, il giudice del merito, che, con statuizione non impugnata, ha accertato la insussistenza di una modificazione successiva delle condizioni sanitarie dell'assicurato, e quindi dei presupposti della 14 revisione, venendo in rilievo, indipendentemente da specifiche allegazioni dell'interessato, una fattispecie di provvedimento originariamente errato, deve verificare se sussistono la condizioni di cui si è detto per la rettificabilità dell'errore. Sulla base delle argomentazioni che precedono e per effetto delle conclusioni cui si è pervenuti, deve ritenersi assorbito il 2° motivo del ricorso. Pertanto conclusione per effettoed in per quanto di ragione, deldell'accoglimento, ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, in quanto non conforme al dato normativo risultante dallo ius superveniens applicabile alla controversia, con rinvio ad altro giudice che dovra' procedere agli accertamenti di fatto dei seguenteconseguenziali all'applicazione principio di diritto: "In forza del disposto di cui all'art. 9, comma 1, del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, applicabile ai procedimenti in corso secondo la previsione di cui al comma 5 dello stesso articolo, l'Inail decade decadenza di ordine pubblico e rilevabile di ufficio - dalla possibilita' di ritenere non dovute o di ridurre le prestazioni all'esito di riesame 15 dei suoi comportamenti precedenti, ove non comunichi all'interessato la rettifica dell'errore commesso entro il termine di dieci anni dalla data di comunicazione della determinazione iniziale erronea, salva l'ipotesi di dolo o colpa grave dell'assicurato - non rilevando le eventuali, successive conferme del medesimo errore in sede di revisione ed inoltre, l'errore assume rilevanza, ai fini della soppressione o della riduzione delle prestazioni, solo se accertato con i criteri, metodi e strumenti di indagine disponibili all'atto della determinazione erronea;
in ogni caso, nella sussistenza delle condizioni necessarie per la sua rilevanza, l'errore e' verificato dal giudice indipendentemente dal fatto che l'Inail abbia aperto un procedimento rivolto al riesame di quanto deciso in precedenza oppure di revisione per sopravvenienze." Il giudice di rinvio provvedera' altresi' a Ill regolare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
16 cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese, alla Corte di Appello di Perugia. Così deciso in Roma, il 19/1/2001 Il Consigliere estensore Il Presidente I D , Raffaele Di Della O Vincenzo Trezza Halle A L 0 S 1 L S Ѵлісенко ТА . 3 O A T 3 B T R I , 5 D A A . ' S L E A N L T P еле E S S 3 I D O 7 - N I P S 8 G M - N I O 1 E 1 A S A IL CANCELLIERE D D I E A E E Depositato in Concelleria G , T O O G N T R E oggi, 20 MAR. 2001 E T T S L I S E I R I G A D E L IL CANCELLIERE R L O E D 17