Sentenza 5 marzo 2004
Massime • 1
In tema di sospensione condizionale della pena, le precedenti condanne relative a fatti non più costituenti reato per "abolitio criminis" non sono preclusive della concessione del beneficio, che può essere riconosciuto anche dal giudice di legittimità, il quale deve esaminare la ostatività dei precedenti penali alla quale i giudici di appello si sono richiamati nel motivare il rigetto della richiesta di applicazione della sospensione condizionale della pena.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/03/2004, n. 15018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15018 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 05/03/2004
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 420
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 015224/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DEAN LI N. IL 08/05/1963;
avverso SENTENZA del 24/04/2002 CORTE APPELLO di ROMA. Visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLONNESE ANDREA;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto del ricorso.
IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte d'appello di Roma con sentenza 24.4.2002 confermava la decisione del Tribunale di Velletri in data 11.12.1998 che aveva condannato LLGE EM alla pena di anni due di reclusione, oltre pene accessorie, per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Era rimasto accertato che l'imputato responsabile legale della società "Nuova Ondabox", dichiarata fallita il 15.2.1990, all'epoca in cui era amministratore aveva effettuato un prelevamento di fondi, avente il giustificativo "restituzione anticipazione soci", per l'importo di lire 395.000.000. A fronte di esso risultava un finanziamento soci, attestato da un bonifico bancario pari a lire 326.000.000. Dalla documentazione contabile non era quindi emersa alcuna giustificazione per la differenza di lire 69.000.000 che si riteneva distratta.
Propone ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato denunciando violazione di legge e difetto di motivazione.
Deduce, anzitutto, che ne' il tribunale ne' la Corte d'appello si erano "avveduti" che il libro giornale ed il libro di cassa riportavano due diverse voci di "anticipazione soci": una per lire 68.556.800 e l'altra per lire 326.000.000; pertanto la somma di dette anticipazione corrispondeva all'importo globale restituito ai soci e pari a lire 395.000.000.
Lamenta nel secondo motivo che illegittimamente il giudice d'appello non ha accordato il beneficio della sospensione condizionale dal momento che le due ipotesi per le quali, nel 1989 e nel 1994, l'imputato aveva riportato condanna, a pena pecuniaria, sono state, entrambe, depenalizzate.
Il primo motivo è privo di fondamento ed il ricorso deve, sul punto, esser rigettato.
La Corte territoriale - investita della stessa questione - aveva infatti tenuto a sottolineare che le giustificazioni fornite dal difensore circa la destinazione del residuo importo di lire 60.000.000 non trovavano riscontro di sorta "nelle conclusioni del consulente contabile o negli atti".
È invece fondato il secondo motivo di ricorso.
I giudici d'appello - con riguardo alla richiesta di applicazione della sospensione condizionale - hanno osservato solo che "i precedenti penali risultano ostativi alla concessione del beneficio ex art. 163 c.p.". A fronte della doglianza come prospettata dal ricorrente, il giudice di legittimità deve, necessariamente, procedere all'esame del certificato penale dell'imputato. Va rilevato che, a carico del LLGE, risultano due sole condanne, condizionalmente sospese, negli anni 1989 e 1994 per i reati di cui all'art. 46 legge n. 298/74 ed all'art. 1 co. 3 legge n. 516/82. Entrambe le ipotesi sono state depenalizzate, rispettivamente, dal D.lgs. 30.12.1999 n. 507 e dal D.lgs. 10.3.2000 n. 74. In detta situazione cessano tutti gli effetti penali della condanna, la quale, anche se iscritta nel certificato penale, non può essere presa in considerazione ai fini dell'esclusione del beneficio della sospensione condizionale. E tra gli effetti penali destinati a cessare in caso di abolitis criminis deve ricomprendersi anche quello che pone un limite alla reiterazione del beneficio (fra altre: Cass. 24.11.93, Aprea). Nella specie, quindi, le precedenti condanne per reati depenalizzati non spiegavano alcun effetto preclusivo;
donde la conclusione del giudice di merito è errata. Peraltro la stessa locuzione adoperata ("i precedenti penali risultano ostativi alla concessione del beneficio ...") rende palese che non si è fatta applicazione della disposizione di cui all'art. 163 c.p. esclusivamente perché si è ritenuto, erroneamente, che l'esistenza delle indicate condanne costituisse ostacolo al riguardo.
Posto, invece, che l'imputato doveva ritenersi incensurato, non v'era ragione - come si desume dalla stessa motivazione - di escludere il beneficio.
La sentenza quindi deve, sul punto, essere annullata. Ai sensi dell'art. 620 lett. l) c.p.p., apparendo superfluo il rinvio, l'annullamento viene pronunciato senza rinvio, accordando direttamente il beneficio della sospensione condizionale della pena.
P.T.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena che applica. Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2004