CASS
Sentenza 6 maggio 2026
Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2026, n. 16363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16363 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso il decreto del 02/12/2025 del MAG. SORVEGLIANZA MINORI di Bari udita la relazione svolta dal Consigliere Fulvio Filocamo;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ANTONIETTA PICARDI che ha chiesto la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento sopra indicato, il Magistrato di sorveglianza per i minorenni di Bari dichiarava inammissibile l’istanza di concessione di una misura alternativa alla detenzione carceraria, presentata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXX, ai sensi dell’art. 656, commi 5 e 6, cod. proc. pen., perché depositata oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica dell’ordine di esecuzione. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXXXX, con rituale ministero difensivo, affidandosi ad un unico motivo. Con tale motivo il ricorrente denuncia violazione di legge processuale in relazione alla mancata partecipazione, per omessa notifica, del difensore del condannato al procedimento poi definito con l’ordinanza qui impugnata. In particolare, lamenta che l’avviso di fissazione dell’udienza per la trattazione della richiesta sarebbe stato notificato ad altro difensore privo di nomina. Penale Sent. Sez. 1 Num. 16363 Anno 2026 Presidente: CENTOFANTI FRANCESCO Relatore: IL FU Data Udienza: 05/03/2026 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Appare assorbente, rispetto a quanto dedotto con il motivo di ricorso, il rilievo, operabile d’ufficio, che il superamento del termine di trenta giorni, di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., pur comportando il ripristino dell’ordine di carcerazione già sospeso, non esime il Tribunale di sorveglianza dal compito di decidere sull'istanza di misura alternativa presentata, anche in data successiva alla scadenza del termine medesimo, senza che sia prevista dal codice di rito alcuna inammissibilità per il suo mancato rispetto. Deve, pertanto, essere ribadito il principio già espresso da Sez. 1, n. 223 del 12/01/2000, Perris, Rv. 215959, secondo cui “il comma 5 dell'art. 656 cod. proc. pen., nel prevedere la sospensione dell'ordine di esecuzione delle pene detentive brevi onde consentire all'interessato di presentare entro trenta giorni, in stato di libertà, domanda di misure alternative alla detenzione, non stabilisce alcun requisito di ammissibilità dell'istanza, ma si limita a regolare le modalità di esecuzione di dette pene. Ne consegue che, se l'interessato presenta la domanda oltre il termine, l'esecuzione avrà corso, ma l'istanza di affidamento o di altro beneficio dovrà ugualmente essere esaminata, essendo la decisione correlata alle prospettive di rieducazione esistenti al momento in cui viene emessa e, quindi, svincolata da ogni preclusione temporale (Fattispecie nella quale la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha annullato senza rinvio il decreto emesso dal presidente del tribunale di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile, ex art.656, comma 5, cod. proc. pen., l'istanza di affidamento in prova "perché presentata oltre il trentesimo giorno dalla data di consegna del decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione)”. 2. Il Magistrato di sorveglianza per i minorenni, inoltre, era funzionalmente incompetente a definire il procedimento, essendo la decisione riservata al Tribunale per i minorenni, in funzione di Tribunale di sorveglianza. 3. Da ciò deriva l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale per i minorenni di Bari, in funzione di Tribunale di sorveglianza, territorialmente competente ai sensi dell’art. 677, comma 2, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale per i minorenni di Bari in funzione di Tribunale di sorveglianza. Così è deciso, 05/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE 2 GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ANTONIETTA PICARDI che ha chiesto la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento sopra indicato, il Magistrato di sorveglianza per i minorenni di Bari dichiarava inammissibile l’istanza di concessione di una misura alternativa alla detenzione carceraria, presentata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXX, ai sensi dell’art. 656, commi 5 e 6, cod. proc. pen., perché depositata oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica dell’ordine di esecuzione. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXXXX, con rituale ministero difensivo, affidandosi ad un unico motivo. Con tale motivo il ricorrente denuncia violazione di legge processuale in relazione alla mancata partecipazione, per omessa notifica, del difensore del condannato al procedimento poi definito con l’ordinanza qui impugnata. In particolare, lamenta che l’avviso di fissazione dell’udienza per la trattazione della richiesta sarebbe stato notificato ad altro difensore privo di nomina. Penale Sent. Sez. 1 Num. 16363 Anno 2026 Presidente: CENTOFANTI FRANCESCO Relatore: IL FU Data Udienza: 05/03/2026 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Appare assorbente, rispetto a quanto dedotto con il motivo di ricorso, il rilievo, operabile d’ufficio, che il superamento del termine di trenta giorni, di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., pur comportando il ripristino dell’ordine di carcerazione già sospeso, non esime il Tribunale di sorveglianza dal compito di decidere sull'istanza di misura alternativa presentata, anche in data successiva alla scadenza del termine medesimo, senza che sia prevista dal codice di rito alcuna inammissibilità per il suo mancato rispetto. Deve, pertanto, essere ribadito il principio già espresso da Sez. 1, n. 223 del 12/01/2000, Perris, Rv. 215959, secondo cui “il comma 5 dell'art. 656 cod. proc. pen., nel prevedere la sospensione dell'ordine di esecuzione delle pene detentive brevi onde consentire all'interessato di presentare entro trenta giorni, in stato di libertà, domanda di misure alternative alla detenzione, non stabilisce alcun requisito di ammissibilità dell'istanza, ma si limita a regolare le modalità di esecuzione di dette pene. Ne consegue che, se l'interessato presenta la domanda oltre il termine, l'esecuzione avrà corso, ma l'istanza di affidamento o di altro beneficio dovrà ugualmente essere esaminata, essendo la decisione correlata alle prospettive di rieducazione esistenti al momento in cui viene emessa e, quindi, svincolata da ogni preclusione temporale (Fattispecie nella quale la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha annullato senza rinvio il decreto emesso dal presidente del tribunale di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile, ex art.656, comma 5, cod. proc. pen., l'istanza di affidamento in prova "perché presentata oltre il trentesimo giorno dalla data di consegna del decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione)”. 2. Il Magistrato di sorveglianza per i minorenni, inoltre, era funzionalmente incompetente a definire il procedimento, essendo la decisione riservata al Tribunale per i minorenni, in funzione di Tribunale di sorveglianza. 3. Da ciò deriva l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale per i minorenni di Bari, in funzione di Tribunale di sorveglianza, territorialmente competente ai sensi dell’art. 677, comma 2, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale per i minorenni di Bari in funzione di Tribunale di sorveglianza. Così è deciso, 05/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE 2 GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3