Sentenza 16 ottobre 2009
Massime • 1
Il reato di deviazione di acque implica la totale sottrazione dell'acqua dalla sua naturale destinazione, in modo permanente o anche solo saltuario, e si distingue dal furto che si realizza quando solo una porzione della massa d'acqua sia sottratta all'avente diritto.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/10/2009, n. 48057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48057 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 16/10/2009
Dott. COLONNESE Andrea - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 1839
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo IO - Consigliere - N. 23348/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZA ON N. IL 11/06/1949;
avverso la sentenza n. 874/2007 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 20/01/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLONNESE Andrea;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
La Corte d'appello di Catanzaro con sentenza 20.1.2009 confermava la decisione del tribunale di Cosenza in data 18.12.2006 con la quale ZA IO era stato dichiarato responsabile del reato di furto aggravato continuato - per essersi, in tempi diversi, impossessato di acque pubbliche - e condannato alla pena di legge.
Era emerso che il ZA aveva operato una derivazione da un acquedotto del Comune di Piane Crati, volta alla percezione di acqua destinata a sua utilità.
Propone ricorso per cassazione l'imputato denunciando violazione di legge.
Deduce - riproponendo analoga doglianza avanzata in appello e disattesa - che nella specie doveva ravvisarsi l'ipotesi di cui all'art. 632 c.p. (deviazione di acque) in quanto la quantità d'acqua prelevata era "talmente significativa da prosciugare l'intera capienza del pozzetto".
I motivi sono destituiti di fondamento ed il ricorso deve esser rigettato con le conseguenze di legge.
Deve premettersi che la distinzione tra il reato di cui all'art. 632 c.p. e quello di furto d'acqua è data dal fatto che, mentre il primo implica la totale sottrazione dell'acqua alla sua naturale destinazione, in modo permanente o anche solo saltuario, il reato di furto si realizza allorquando solo una porzione della massa d'acqua sia sottratta all'avente diritto (Cass. Sez. 2^, 26.3.1987 n. 3705). Ciò premesso, va osservato che nella specie la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del citato orientamento giurisprudenziale. È stato, infatti, rilevato che, dagli esiti dell'effettuata perizia, emergeva che l'acqua veniva captata dal ZA in maniera significativa, "ma senza che ne derivasse un completo prosciugamento della fonte, servente poi il comune di Piane Crati", circostanza, questa, che consentiva l'inquadramento della fattispecie nello schema del delitto di furto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2009.