Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 28/04/2026, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00271/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00078/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 78 del 2023, proposto da
Dolce e Vita S.r.l. Semplificata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Herbert Simone, Chiara Tozzoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ovindoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Evelina Torrelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
TT NA, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del Verbale del 21 dicembre 2022 prot. 11897 della Commissione dell'Ufficio SUAP del Comune di Ovindoli, conosciuto il 10 febbraio 2023 (doc. n. 1);
- della Nota di presa d'atto e/o conferma del 23.12.2022 del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Ovindoli, conosciuto il 10 febbraio 2023 (doc. n. 2);
- della Determinazione n. 89 del 30 dicembre 2022 Reg. Gen. 654, recante “assegnazione del posteggio isolato in località parcheggio Dolce Vita”, pubblicata all'albo pretorio in tale data per 15 giorni (doc. n. 3);
- del Bando di concessione di posteggio isolato in località parcheggio Dolce Vita, pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Ovindoli dal 9 dicembre 2022 per 15 giorni (doc. n. 4);
- della Deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 3 dicembre 2022, non meglio conosciuta:
- della Determinazione n.83 del 3 dicembre 2022, non meglio conosciuta;
- della Concessione prot. n. 12119 del 30 dicembre 2022 a firma del Responsabile SUAP, concernente l'assegnazione del posteggio in località Dolce Vita dal 30 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 alla ditta TT NA (doc. n. 5);
- dell’Autorizzazione Amministrativa di Commercio su Aree Pubbliche rilasciata dal Comune in seno alla procedura di concessione del posteggio su Area Pubblica ovvero a seguito della Concessione stessa, non meglio conosciuta;
- dell’eventuale contratto o convenzione stipulato tra il Comune di Ovindoli e la Ditta TT NA;
-di tutti gli altri atti e provvedimenti connessi, anche endoprocedimentali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ovindoli;
Vista la nota del 14 aprile 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 aprile 2026 la dott.ssa CE LL RB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 21 febbraio 2023 e depositato in data 3 marzo 2023, la parte ricorrente ha impugnato, unitamente agli altri atti in epigrafe indicati, il Verbale del 21 dicembre 2022 prot. 11897 della Commissione dell’Ufficio SUAP del Comune di Ovindoli, conosciuto il 10 febbraio 2023, la Determinazione n. 89 del 30 dicembre 2022 Reg. Gen. 654, recante “ assegnazione del posteggio isolato in località parcheggio Dolce Vita ”, il Bando di concessione di posteggio isolato in località parcheggio Dolce Vita, la Concessione prot. n. 12119 del 30 dicembre 2022 a firma del Responsabile SUAP, concernente l’assegnazione del posteggio in località Dolce Vita dal 30 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 alla ditta TT NA, l’Autorizzazione Amministrativa di Commercio su Aree Pubbliche rilasciata dal Comune in seno alla procedura di concessione del posteggio su Area Pubblica ovvero a seguito della concessione stessa.
1.1 Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto:
- “ I) Violazione art. 7 del bando ”;
- “ II) Violazione dell’art. 2 d.lgs 222/2016 e dell’allegata tabella a, sezione I, n. 2.3 - violazione degli artt. 84 e 85 della l.r. Abruzzo 31 luglio 2018 n. 23. Eccesso di potere per contraddittorietà ”;
- “ III) Violazione artt. 3 e 6 del bando. Violazione del principio del soccorso istruttorio. Violazione art. 10-bis l. n. 241/1990 ”;
- “ IV) Incompetenza. Violazione dpr 160/2010. e art. 5 l. n. 241/1990. Violazione art. 81 l. n. 31.7.2018 n. 23. Incompetenza ”;
- “ V) Incompetenza della commissione per carenza di un atto di nomina, di conferimento di poteri e di regolamentazione dell’attività. violazione del principio del “collegio perfetto”. Illegittimità dell’atto di conferma del 23.12.2022 perchè assunto da un funzionario estraneo alla commissione e incompetente. violazione l. n. 241/1990 (art. 21-septies) ”;
- “ VI) Violazione art. 8 del bando sotto altro profilo ”;
- “ VII) Violazione dei principi di trasparenza. Violazione art. 21-septies della l. 7 agosto 1990, n. 241 ”.
2. In data 17 marzo 2023 si è costituito in giudizio con atto formale il Comune di Ovindoli, successivamente depositando scritto difensivo e documenti.
3. Alla camera di consiglio del 22 marzo 2023 la parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.
4. Con nota depositata in data 14 aprile 2026 la parte ricorrente ha rappresentato che “ la procedura oggetto di causa riguardava l’assegnazione temporanea di un posteggio isolato in località parcheggio Dolce Vita per il periodo dal 30 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 ” e, “ considerato il lungo tempo trascorso ”, ha dichiarato la “ sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso ” chiedendo la declaratoria della improcedibilità del gravame con compensazione delle spese di lite tra le parti.
4.1 Con nota depositata in pari data, il Comune resistente ha dichiarato la propria adesione a quanto sopra.
5. All’udienza del 17 aprile 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. In considerazione di quanto rappresentato dalla parte ricorrente, il Collegio ritiene doversi dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, « in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati » (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5113).
7. Il Collegio ritiene, anche alla luce dell’adesione del Comune resistente alla richiesta di parte ricorrente, la sussistenza di sufficienti ragioni per la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2026, tenutasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
AN Di Vita, Presidente
CE LL RB, Referendario, Estensore
Giacomo Nappi, Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| CE LL RB | AN Di Vita |
IL SEGRETARIO