Sentenza 11 dicembre 2020
Massime • 1
L'ammissione alla semilibertà può essere deliberata anche in difetto di previo accesso del detenuto a misure extramurarie meno impegnative attraverso le quali verificare l'esito positivo del percorso dal medesimo intrapreso, atteso che l'art. 50 ord. pen. non prevede alcuna obbligatoria gradualità, demandando invece al giudice di compiere una valutazione non rigidamente predeterminata - di cui è tenuto a render conto nella motivazione del provvedimento - in ordine ai progressi compiuti dal detenuto nel corso del trattamento, ferma la necessità che ricorrano altresì le condizioni per un suo graduale reinserimento nella società.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/12/2020, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2020 |
Testo completo
00049-2 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 3470/2020 VINCENZO SIANI Presidente. CC 11/12/2020- LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO R.G.N. 10633/2020 GIACOMO ROCCHI MONICA BONI Relatore GAETANO DI GIURO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ER RI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/11/2019 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA lette/sentite le conclusioni del PG Dr.ssa Maria de Nord the the dicto udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI;
l'a llament con mivis shell' orduauze vijuguests. कर Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza del novembre 2019 il Tribunale di sorveglianza di Bologna rigettava l'istanza, proposta da IO ER, detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo in esecuzione del provvedimento di unificazione pene concorrenti, emesso dalla Procura Generale presso la Corte di appello di Catanzaro, volta ad ottenere la semilibertà, rilevando che la misura, già accordatagli nel 2016, era stata in seguito revocata per la sottoposizione dello stesso a custodia cautelare in carcere in relazione al delitto di cui all'art. 416-bis cod.pen., illecito dal quale era stato poi mandato assolto e che la gravità dei reati commessi e l'assenza di esperienze esterne al carcere imponevano, per il principio di gradualità, di ritenere prematura l'ammissione alla semilibertà, dovendosi prima sperimentare i permessi orari o il lavoro esterno.
2.Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del difensore, avv.to Antonio Managò, per chiederne l'annullamento per violazione di legge e di norme processuali in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. e 50 ord. pen.. Secondo la difesa, la motivazione del provvedimento impugnato è meramente apparente in quanto il giudizio sul momento prematuro di ammissione alla semilibertà per assenza di esperienze sul territorio sin dall'anno 2012 non considera che il ricorrente sin dal 2006 aveva ottenuto dal Tribunale di sorveglianza di Sassari il medesimo beneficio, mantenuto sino al 2012 quando il ricorrente era stato raggiunto da ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere per reato dal quale in seguito era stato mandato assolto e che durante il periodo di sottoposizione a semilibertà non aveva commesso nessuna infrazione sicchè le esperienze sul territorio c'erano state senza rilievi di sorta.
3. Assegnato il processo alla settima sezione penale di questa Corte, la difesa aveva depositato memoria con la quale aveva contestato la ravvisata inammissibilità del ricorso e con ordinanza del 15 ottobre 2020 il processo era stato rimandato alla Sezione prima penale, tabellarmente competente.
4. E' stata depositata requisitoria scritta del Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa Marilia de Nardo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e merita dunque accoglimento.
1.L'ordinanza impugnata ha ritenuto di non poter ammettere il condannato alla semilibertà a ragione della ritenuta necessità di approfondire l'indagine sulla 1 " sua personalità e sui suoi comportamenti durante l'esperienza detentiva, anche mediante la sperimentazione dei permessi premio e l'ammissione del lavoro all'esterno che consentirebbero di misurarne il grado di affidabilità mediante esperienze sul territorio.
2. In tal modo il Tribunale di sorveglianza ha espresso un giudizio di estrema prudenza, giustificato dalla considerazione dei gravi precedenti penali riportati dal condannato, ma ha pretermesso le risultanze ampiamente positive emerse dalla compiuta istruttoria, ossia il parere favorevole all'ammissione a misura alterativa espresso nella relazione di sintesi, ove sono stati evidenziati la correttezza del comportamento, la cortesia, la disponibilità e l'interesse dimostrati per l'offerta trattamentale, il mantenimento di relazioni affettive con i tre figli, la pregressa dedizione al lavoro e le motivazioni che lo avevano spinto a delinquere per vendicare l'uccisione del padre. Inoltre, è sfuggita alla valutazione del Tribunale di sorveglianza che ER aveva già beneficiato per il periodo di sei anni dal 2006 al 2012 della semilibertà senza avere commesso infrazioni o avere dato adito a sospetti, esperienza interrotta dalla sottoposizione a misura custodiale in altro procedimento, che però aveva sortito la sua assoluzione da ogni addebito e che egli avrebbe avuto un'opportunità lavorativa alle dipendenze di soggetto immune da pregiudizi senza che sia emerso il mantenimento di contatti con gli ambienti della criminalità organizzata.
2.1 Pur senza voler negare lo spazio di apprezzamento discrezionale dei presupposti applicativi dell'istituto della semilibertà, che compete alla giurisdizione di sorveglianza, rileva il Collegio che il Tribunale non ha offerto logica e puntuale giustificazione delle ragioni per le quali il condannato, una volta mandato assolto dall'accusa penale che aveva comportato l'interruzione della pregressa esperienza in regime alternativo alla carcerazione senza fossero emersi elementi negativi di valutazione durante quel periodo e dopo il ripristino della detenzione, non possa esservi nuovamente e proficuamente ammesso. Il richiamo al principio di applicazione graduale dei benefici penitenziari, seppur corretto in linea di principio, non risulta motivatamente applicato al caso di specie, se si considera che il percorso graduale di sperimentazione all'esterno del carcere nei confronti di IO ER è già avvenuto per un periodo di svariati anni con esiti, ritenuti soddisfacenti a giudizio degli operatori penitenziari e dello stesso Tribunale.
2.2 Si ricorda che ai fini dell'ammissione alla semilibertà, secondo indirizzo consolidato nella giurisprudenza di legittimità "sono richieste due distinte indagini, una concernente i risultati del trattamento individualizzato (...) e l'altra relativa all'esistenza delle condizioni che garantiscono un graduale reinserimento del condannato nella società, implicanti la presa di coscienza, attraverso l'analisi, delle negative esperienze del passato e la riflessione critica proiettata verso il of ravvedimento" (sez. 1, n. 843 del 27/02/1993, Domenichini, rv. 193995; sez. 1, n. 84 del 11/01/1994, Giglio, rv. 196659; sez. 1, n. 4066 del 05/07/1995, P.G. in proc. Ortello, rv. 202414; sez. 1, n. 20005 del 9/4/2014, Bertotti, rv. 259622). Questa Corte in precedenti arresti ha già riconosciuto che il tribunale di sorveglianza, pur a fronte dell'acquisizione di elementi positivi desunti dal comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, decisione tanto più giustificata quanto il reato commesso dimostri una marcata capacità a delinquere e la sua maturazione in contesti di criminalità organizzata (sez. 1, n. 22443 del 17/1/2019, Froncillo, rv. 276213; sez. 1, n. 41914 del 29/9/2009, Mavilla, rv. 245051). Tuttavia, in riferimento allo specifico istituto della semilibertà l'art. 50 ord. pen. non impone quale presupposto indispensabile il rispetto del principio di gradualità nell'ammissione ai benefici penitenziari, ma assegna al giudice il compito di valutare in modo ampio la situazione esecutiva del richiedente secondo il duplice profilo sopra specificato dei progressi compiuti nel corso del trattamento e delle condizioni per il suo reinserimento nella società (sez. 1, n. 23666 del 16/07/2020, PG in proc. Ianculeasa, rv. 279457).
2.2 L'ordinanza impugnata, affetta da motivazione insufficiente e contraddittoria, va annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bologna per nuovo giudizio, da condurre nel rispetto dei principi di diritto esposti.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bologna. Così deciso in Roma, l'11 dicembre 2020. Il Presidente Il Consigliere estensore Vincenzo Siani Monica Bon Tali шарки DEPOSITATA IN CANCELLERIA -4 GEN 2021 IL CANCELLIERE TE LA 3