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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VI, sentenza 27/01/2026, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 474/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CERVINO FILOMENA EGIDIA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4848/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250032802123001 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 325/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: come riportato in atti
Resistente: come riportato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso cartella di pagamento N. 100 2025 00328021 23 001 dell'importo complessivo di euro 272,28, emessa dal competente concessionario, propone formale e rituale ricorso Ricorrente_1, rappresentata e difesa dalla dott.ssa Difensore_1, eccependo l'infondatezza della pretesa fiscale.
La parte ricorrente premette che l'atto impugnato è relativo all'omesso pagamento della imposta di registro per l'anno 2022 asseritamente dovuta su un atto giudiziario della Corte di Appello di Salerno.
Eccepisce la nullità della cartella di pagamento per difetto di motivazione quale conseguenza anche della mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 241/90 ed art. 7 legge n.
212/2000; la nullità dell'atto impugnato per violazione e falsa applicazione dell'art. 67, comma 1, DPR n.
600/1973. Ribadisce che il principio del ne bis in idem è un principio cardine del nostro ordinamento, valido anche in ambito tributario. Precisa a riguardo che anche altri soggetti, già indicati quali responsabili in solido della cartella di pagamento sono stati raggiunti da medesime e plurime richieste di versamento in ordine alla stessa imposta di registro.
Eccepisce la nullità dell'atto impugnato per violazione e falsa applicazione dell'art. 57, comma 1, del DPR
n. 131/1986 e l'inesistenza della pretesa controversa. Nel merito della richiesta di pagamento deduce l'illegittimità della cartella di pagamento impugnata per avere l'A.F. provveduto ad una richiesta di pagamento infondata a seguito dell'iscrizione a ruolo di somme inesistenti, in quanto già pagate da altro coobbligato solidale. Rileva che tale debito è stato estinto dalla società Società_1 (già Società_1 SRL) mediante regolare pagamento dell'importo. Conclude per l'accoglimento del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Salerno, a sua volta, ritualmente costituita in giudizio, nel controdedurre alle eccezioni sollevate rappresenta che la cartella impugnata è stata notificata alla ricorrente in qualità di coobbligato, così come gli altri coobbligati. Non si tratta di una doppia imposizione della pretesa ma di una obbligazione solidale, dove il pagamento di uno solo dei coobbligati libera tutti gli altri. Rileva che nel caso di specie da interrogazione in A.T. l'importo iscritto a ruolo con la cartella di pagamento risulta già riscosso da altro coobbligato. Pertanto la materia è cessata in quanto l'obbligazione risulta estinta. Conclude per la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. n. 546/1992, con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame della documentazione versata agli atti di causa, il presente giudizio promosso dalla parte ricorrente è da dichiararsi estinto per cessazione della materia del contendere, atteso che l'Ente impositore ha comunicato che l'importo iscritto a ruolo con la cartella di pagamento impugnata risulta già riscosso da altro coobbligato.
Tale circostanza influisce sul diritto sostanziale e produce effetti sull'interesse delle parti alla prosecuzione del processo facendolo venire meno. Ciò determina la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo e con compensazione delle spese ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/92.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, Sezione VI, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992, con compensazione delle spese. Così deciso in Salerno li 19 gennaio 2026 Il Giudice monocratico: Dott. ssa Filomena Egidia Cervino
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CERVINO FILOMENA EGIDIA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4848/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250032802123001 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 325/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: come riportato in atti
Resistente: come riportato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso cartella di pagamento N. 100 2025 00328021 23 001 dell'importo complessivo di euro 272,28, emessa dal competente concessionario, propone formale e rituale ricorso Ricorrente_1, rappresentata e difesa dalla dott.ssa Difensore_1, eccependo l'infondatezza della pretesa fiscale.
La parte ricorrente premette che l'atto impugnato è relativo all'omesso pagamento della imposta di registro per l'anno 2022 asseritamente dovuta su un atto giudiziario della Corte di Appello di Salerno.
Eccepisce la nullità della cartella di pagamento per difetto di motivazione quale conseguenza anche della mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 241/90 ed art. 7 legge n.
212/2000; la nullità dell'atto impugnato per violazione e falsa applicazione dell'art. 67, comma 1, DPR n.
600/1973. Ribadisce che il principio del ne bis in idem è un principio cardine del nostro ordinamento, valido anche in ambito tributario. Precisa a riguardo che anche altri soggetti, già indicati quali responsabili in solido della cartella di pagamento sono stati raggiunti da medesime e plurime richieste di versamento in ordine alla stessa imposta di registro.
Eccepisce la nullità dell'atto impugnato per violazione e falsa applicazione dell'art. 57, comma 1, del DPR
n. 131/1986 e l'inesistenza della pretesa controversa. Nel merito della richiesta di pagamento deduce l'illegittimità della cartella di pagamento impugnata per avere l'A.F. provveduto ad una richiesta di pagamento infondata a seguito dell'iscrizione a ruolo di somme inesistenti, in quanto già pagate da altro coobbligato solidale. Rileva che tale debito è stato estinto dalla società Società_1 (già Società_1 SRL) mediante regolare pagamento dell'importo. Conclude per l'accoglimento del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Salerno, a sua volta, ritualmente costituita in giudizio, nel controdedurre alle eccezioni sollevate rappresenta che la cartella impugnata è stata notificata alla ricorrente in qualità di coobbligato, così come gli altri coobbligati. Non si tratta di una doppia imposizione della pretesa ma di una obbligazione solidale, dove il pagamento di uno solo dei coobbligati libera tutti gli altri. Rileva che nel caso di specie da interrogazione in A.T. l'importo iscritto a ruolo con la cartella di pagamento risulta già riscosso da altro coobbligato. Pertanto la materia è cessata in quanto l'obbligazione risulta estinta. Conclude per la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. n. 546/1992, con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame della documentazione versata agli atti di causa, il presente giudizio promosso dalla parte ricorrente è da dichiararsi estinto per cessazione della materia del contendere, atteso che l'Ente impositore ha comunicato che l'importo iscritto a ruolo con la cartella di pagamento impugnata risulta già riscosso da altro coobbligato.
Tale circostanza influisce sul diritto sostanziale e produce effetti sull'interesse delle parti alla prosecuzione del processo facendolo venire meno. Ciò determina la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo e con compensazione delle spese ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/92.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, Sezione VI, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992, con compensazione delle spese. Così deciso in Salerno li 19 gennaio 2026 Il Giudice monocratico: Dott. ssa Filomena Egidia Cervino