Cass. civ., sez. II, sentenza 07/05/2002, n. 6546
CASS
Sentenza 7 maggio 2002

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L'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo disposta ai sensi dell'art. 642 cod. proc. civ. può essere oggetto di sospensione e non di revoca, e unico funzionalmente competente a emanare il relativo provvedimento a mente dell'art. 649 cod. proc. civ. è il giudice istruttore della causa di opposizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 07/05/2002, n. 6546
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6546
    Data del deposito : 7 maggio 2002

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