Sentenza 7 maggio 2002
Massime • 1
L'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo disposta ai sensi dell'art. 642 cod. proc. civ. può essere oggetto di sospensione e non di revoca, e unico funzionalmente competente a emanare il relativo provvedimento a mente dell'art. 649 cod. proc. civ. è il giudice istruttore della causa di opposizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/05/2002, n. 6546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6546 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. UGO RIGGIO - Presidente -
Dott. ROSARIO DE JULIO - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - Consigliere -
Dott. SERGIO DEL CORE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TI AR, nella qualità di Amm.re p.t. Condominio Complesso Edilizio, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato FILIPPO GARAFFA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
D'AS TO TO, elettivamente domiciliato in ROMA PZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato ALFONSO MAZZUCCA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 49/98 del Giudice di pace di VILLA SAN GIOVANNI, depositata il 23/10/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/02 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
AT D'CO fece opposizione al decreto provvisoriamente esecutivo con cui il Giudice di pace di Villa S. Giovanni gli aveva ingiunto di pagare al condominio Complesso Edilizio di via Mazzini di quella cittadina la somma di lire 686.714, a titolo di oneri condominiali, contestando la debenza della somma portata dal decreto monitorio anche perché maggiorata di interessi applicati in misura esorbitante.
Con sentenza del 23 ottobre 1998, il giudice adito "confermava" il decreto opposto "revocandone la provvisoria esecutività" e condannava il condominio alle spese. Per quanto ancora interessa, ha osservato il giudice che la somma di lire 229.365 era dovuta per sanzione pecuniaria, prevista dal regolamento condominiale a carico del condominio moroso, onde in relazione alla stessa non poteva essere concessa la provvisoria esecuzione del decreto monitorio. Il condominio Complesso Edilizio chiede la cassazione della predetta sentenza per tre motivi, resistiti dal D'CO con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, denunziando violazione di legge, il ricorrente deduce la illegittimità e contrarietà al sistema processuale vigente del capo di sentenza con cui si è disposta la revoca della provvisoria esecutorietà del decreto opposto concessa in sede di emanazione del decreto medesimo.
La censura è fondata.
La revoca sia pure nel caso di rilevata insussistenza dei presupposti legali di cui all'art. 642 c.p.c. della provvisoria esecutività di cui viene munito il decreto ingiuntivo al momento della sua emanazione non è provvedimento previsto dal codice di rito.
Il fatto che nel vecchio sistema, in altre disposizioni pur dettate a riguardo dell'esecuzione provvisoria (art. 283 e 351 c.p.c.), campeggiava l'alternativa tra revoca della concessione
(della provvisoria esecuzione) e sospensione (dell'esecuzione iniziata) conduce ad escludere, per ragioni di interpretazione sistematica, che, accanto alla sospensione, possa collocarsi una revoca dell'esecuzione provvisoria.
Questa seconda soluzione si imbatte del resto nella difficoltà di individuare il possibile regime di controllo del provvedimento di revoca, che, data la diversa portata degli effetti di questo provvedimento rispetto alla ordinanza di sospensione, non potrebbe postularsi identico a quello configurato dalla norma per l'ordinanza di sospensione nel senso di escluderne la impugnabilità. Se, dunque, la norma consente unicamente di adottare un provvedimento di sospensione, i gravi motivi di questa possono bene essere integrati non già solo da valutazioni attinenti al pericolo di danno, ma anche ed a maggiore ragione da considerazioni attinenti alla stessa originaria concedibilità della provvisoria esecutorietà. Peraltro, anche a ammettere che accanto alla sospensione l'art. 648 c.p.c. preveda un potere di revoca della provvisoria esecutività
concessa nella fase monitoria, un tale provvedimento rientrerebbe in ogni caso nella competenza funzionale dell'istruttore del giudizio di opposizione in quanto strutturalmente diretto a operare in via temporanea con effetti destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronunzia sull'opposizione.
Il secondo motivo, col quale il ricorrente deduce che il giudice a quo ha deciso sulla domanda di revoca della provvisoria esecutività del decreto malgrado la tardività della sua proposizione rimane assorbito dall'accoglimento del primo. Anche il terzo e ultimo motivo, con cui il ricorrente lamenta di essere stato condannato alle spese benché uscito totalmente vittorioso dalla lite, rimane assorbito avendo intuitivamente sul regolamento delle spese influito l'erroneo accoglimento dell'istanza di revoca della provvisoria esecuzione del decreto. La sentenza va quindi cassata e la causa rinviata per un nuovo esame a altro giudice di pace che si adeguerà al seguente principio:
"l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo disposta ai sensi dell'art. 642 c.p.c., può essere oggetto di sospensione e non di revoca, e unico funzionalmente competente a emanare a mente dell'art. 649 c.p.c. il relativo provvedimento è il giudice istruttore della causa di opposizione".
Allo stesso giudice del rinvio si rimette la disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Giudice di pace di Reggio Calabria. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2002
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2002