Sentenza 20 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/2003, n. 4104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4104 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE EZIONE LAVORO0 Oggetto Lavoro Composta dagli sisi 4 / 0 3 Ill.mi N Dott. Stefano CICIRETTI R.G.N. 18355/ 9381 Rel Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO Cron. Dott. Alberto SPANO - Consigliere Rep. - Consigliere Dott. Luciano VIGOLO ud. 18/12/02 Consigliere Dott. Corrado GUĠLIELMUCCI - !.... KIN ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: OC EO, elettivamente domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati ENRICO AMENDUNI, FRANCESCO PANNARALE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ANTHEA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA, che lo rappresenta e difende 2002 unitamente agli avvocati ANTONIO DE FEO, ELIO VULPIS, 5617 -1- giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonchè
contro
APULIA SALUS B.R.L. IN LIQUIDAZIONE;
intimata avverso la sentenza n. 1375/00 del Tribunale di BARI, depositata il 04/07/00 R.G.N. 1962/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/02 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO; udito l'Avvocato AMENDUNI;
udito l'Avvocato LUCISANO per delega VULPIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. .... .. -2- 1835500 Svolgimento del giudizio Con ricorso al pretore di Bari, CC LE, conveniva in giudizio le società a r.I. AN ed Apulia AL por sentirle condannare a differenza retributive per aver svolto in loro favore mansioni superiori a quelle riconosciute Esponeva la ricorrente, che, dipendente dalla Apulia AL, aveva prestato la propria attività lavorativa per un certo período, costituendovi il servizio di farmacia, in favore della AN srl, che, pertanto, era solidamente responsabile con la AL per il medesimo periodo, per il pagamento di quanto dovuto in più Le due società, per quanto ora ancora interessa, chiedevano il rigetto del ricorso e l'AN anche la dichiarazione di carenza delle propria legittimazione passiva, essendo estranea al rapporto lavorativo e mera distaccataria. Con sentenza non definitiva del 1 luglio 1997, il pretore dichiarava tale carenza di legittimazione passiva e provvedeva sulle spese. Avverso la sentenza la EG proponeva appello e, sulla opposizione delle due società,il tribunale di Bari, con sentenza del 9 maggio 2000 rigettava l'appello, rilevando che la CC non aveva dimostrato la illegittimità del distacco, illegittimità sulla quale aveva fondato la pretesa azionata. I Invero, appellante aveva allegato la carenza di interesse al distacco da parte del distaccante solo nella udienza di discussione davanti al pretore e nell'atto di appello e, quindi, tardivamente. Avverso la sentenza, CC LE ha proposto ricorso per ے ک cassazione con tre motivi. Si costituiva con controricorso la sola s.r.l. AN. Motivi della decisione I Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione c falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 1369 del 1960, iniziando, però con il sostenere che inesattamente dal giudice di merito è stato affermato che la declaratoria delle illegittimita del distacco fosse stata dedotta tardivamente (nei termini sopra indicati, in quanto era stata dedotta nel corpo del ricorso in primo grado. La censura è infondată per un doppio motivo. Innanzitutto perché è del tutto generica, e, negligendo i principi della specificità e di autonomia del ricorso per cassazione, si limita ad affermazioni non specifiche, implicando la lettura degli atti, in contrasto con i limiti e la funzione propri del giudizio di legittimità. Ma, inoltre, prescinde dalla realtà processuale, in quanto il giudice di merito ha ritenuto tardiva la deduzione del motivo della supposta illegittimità, e non la allegazione della illegittimità in quanto tale. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 183 e ss. c.p.c., Con esso, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, la ricorrente deduce che il distacco implica l'interesse del distaccante al distacco, ma questo è proprio il principio a cui si è attenuto il tribunale, che ha però rilevato che i motivi del distacco non erano stati allegati tempestivamente. Ma leggendo il motivo nella sua interezza in uno con la terza censura, che denuncia la violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 414 c.p.c. si comprende che il ricorso si basa essenzialmente sulla sovrapposizione all'istituto del distacco dei principi che vietano la interposizione fittizia del lavoro. Ciò risulta con chiarezza dalla proposizione contenuta nel ricorso, secondo la quale il distacco è di per sé illegittimo (pag. 15). Sicché era onere del datore provare che ne ricorressero i pesupposti, essendo il distacco proprio solo del settore pubblico. 2 Orbene, osserva la Corte che, viceversa, cssa sicuramente ammesso anche nel settore privato ove ne ricorrano i presupposti, per cui era onere del lavoratore provare che tali presupposti erano insussistenti e che, pertanto, il distacco era fittizio. Evincendosi dalla sentenza del tribunale che tale onere probatorio non era stato assolto, la sentenza non merita le censure di cui è stata fatto oggetto. Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese in favore della Soc. Althca.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 13, 50-1350 oltre ad curo 2.000 per onorario in favore della soc. Althea. Nulla per le spese per la soc Apulia. Roma, 18 dicembre 2002 zu othe Il presidente JI Cons. est. CANCELLERE Depositats ncelleria 3 7 E 3 - 5 G - . 1 8 N E 3 1 E A L L G L D . R T 0 L ' 1 E L A D E S I N A S I O I T O I T R D R S P T R G S D I S O A S E , E , N S A O G T A I A A EZERE L O I N O A O L B A T E D , E I D S M T D I S P E 3