Sentenza 29 gennaio 2016
Massime • 1
Il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova posta a base della decisione del primo giudice, non è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale, considerato che i principi affermati dalla sentenza della Corte EDU del 5 luglio 2011, nel caso Dan c. Moldavia, concernono l'accusa penale e non le statuizioni civili.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/01/2016, n. 13455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13455 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2016 |
Testo completo
1345 5 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione II penale composta da: dott. Piercamillo Davigo Presidente - Sentenza n.298 dott. Marco IA Alma Consigliere - P.U. 29/1/2016 - dott. Ignazio Pardo - Consigliere - R.G.N. 44611/2014 - Consigliere relatore dott. Lucia Aielli dott. Sgadari Giuseppe - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NA ES nato il [...]; avverso la sentenza n. 2964/2012 della Corte d'appello di Catania del 21/1/2014; visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Lucia Aielli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Luigi Birritteri che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito per la parte civile, l'avv. Achille Carone Fabiani in sostituzione dell'avv. Catania Gianna Ignazia che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 21/1/2014, la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza del Tribunale di Caltagirone del 8/5/2012, impugnata dalla parte civile, condannava NA ES al risarcimento del 1 danno in favore della parte civile costituita : La CC OS.
1.1. La Corte territoriale accoglieva, nei termini sopra indicati, l'appello proposto dalla parte civile, avverso la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva mandato assolto il NA ES, dal reato di rapina aggravata.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato, personalmente, sollevando il seguente motivo di gravame: violazione dell'art. 606 lett. E) c.p.p., in quanto la Corte d'appello di Catania, nel motivare la condanna del NA, ai fini risarcitori, aveva erroneamente posto a base del suo convincimento le dichiarazioni della p.o.: La CC OS la quale, invece, sarebbe inattendibile avendo sporto denuncia la mattina successiva alla rapina, e cioè solo dopo avere avuto contatti con i presunti rapinatori per la restituzione della somma a lei sottratta;
inoltre le sue dichiarazioni sarebbero in contrasto con il restante materiale probatorio ( dichiarazioni di testi terzi quali NO IA e La CC LI) e, in sé, contraddittorie in quanto in un primo momento la p.o., non aveva fatto riferimento al travisamento dei rapinatori a mezzo di una maschera di carnevale e di aver riconosciuto il NA ES dalla "voce", mentre successivamente ha asserito di averlo riconosciuto per avergli strappato la maschera, circostanza che, ha dichiarato, all'inizio ella non riferi, per timore di non essere creduta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
1.1.Occorre premettere che nel caso di specie si versa in tema di responsabilità civile dell'imputato. La sentenza di secondo grado, infatti, è conseguente all'impugnazione della sola parte civile avverso la pronuncia assolutoria di primo grado e contiene un giudizio sul fatto ( in termini di responsabilità), ai soli ai fini risarcitori. Pertanto deve escludersi l'applicabilità dei principi affermati dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 05/07/2011, nel caso Dan c. Moldavia, e, più recentemente, dalla sentenza della medesima Corte del 04/06/2013, nel caso Hanu c. Romania, ancorché fondati sull'art. 6, par. 1 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e, in particolare, sulla garanzia dell'equità del processo poiché come affermato da questa Corte il giudice di appello che riformi, ai soli fini 11 civili, la sentenza, di primo grado, sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova posta a base della decisione del primo giudice, non 2 è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale, considerato che i principi affermati dalla sentenza della Corte EDU del 5 luglio 2011, nel caso Dan c. Moldavia, concernono l'accusa penale e non le statuizioni civili ( Sez. 5 n. 14208 del 29/1/2015, rv. 264077). Nel caso in esame il ricorrente prospettando il vizio di cui all'art. 606 lett. e) c.p.p., censura l'efficacia probatoria riservata dalla Corte, alle dichiarazioni della p.o, La CC OS sollecitando una differente valutazione della prova ed evidenziando ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità della p.o. e dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, secondo un parametro di valutazione nel merito, non ammissibile in questa sede ( Sez. 6 n. 13809 del 31 marzo 2015, rv. 262965).
1.2.In proposito osserva il Collegio che all'esito dell'istruttoria dibattimentale il giudice di primo grado riteneva accertato che fosse stata perpetrata in danno di La CC OS, una rapina, attribuita dalla p.o. a NA ES e NA AS, e tuttavia escludeva la piena attendibilità della p.o. in quanto non riscontrata da elementi esterni, così da pervenire ad una pronuncia assolutoria.
1.3.Per converso la Corte d'appello è pervenuta ad una opposta decisione, pronunciandosi ai soli effetti civili, pur senza procedere alla rivalutazione della fonte di prova sopra indicata, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado,articolando una motivazione che sovrapponendosi alla decisione riformata, ha dato ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversamente valutati. In particolare la Corte oltre a ritenere la p.o. intrinsecamente attendibile per la precisione linearità e organicità del suo racconto, ha attribuito alla stessa piena attendibilità sulla base di riscontri esterni, dati dalle univoche dichiarazioni dei testi UM e La CC e dal fatto oggettivo che il motore dell'autovettura di proprietà della p.o. e che - questa aveva dato in prestito ai NA per consentigli di recarsi presto al lavoro nell'immediatezza della rapina, aveva il motore ancora caldo. Più ancora la Corte con riferimento al NA ES ha valorizzato il dato del riconoscimento effettuato dalla p.o. e delle modalità del fatto che anche sotto il profilo logico, hanno consentito di ricondurre l'esecuzione della rapina ai fratelli NA e sulla base di tale ricostruzione in fatto logicamente e giuridicamente ineccepibile, ha proceduto alla dichiarazione di responsabilità del NA, sia pure ai soli fini risarcitori. 3 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dell'imputato che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento a favore della - Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in € 1.000,00 oltre che alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile che si liquidano complessivamente nella somma di euro 3.000,00 oltre accessori di legge in favore dell'Erario stante l'ammissione al patrocinio gratuito .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile La CC OS che si liquidano in euro 3.000,00 oltre accessori di legge a favore dell'Erario. Così deciso, il 29 gennaio 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Piercamillo Davigo Lugia Aielli Aucis füilli DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE - 5 APR. 2016 IL Il Cancelliere Di CANCELLIERE Claudia Pianelli CORTES O I N E Z * 4