Cass. pen., sez. II, sentenza 29/01/2016, n. 13455
CASS
Sentenza 29 gennaio 2016

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Il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova posta a base della decisione del primo giudice, non è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale, considerato che i principi affermati dalla sentenza della Corte EDU del 5 luglio 2011, nel caso Dan c. Moldavia, concernono l'accusa penale e non le statuizioni civili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 29/01/2016, n. 13455
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13455
    Data del deposito : 29 gennaio 2016

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