Sentenza 9 settembre 2015
Massime • 1
La misura della libertà vigilata deve sempre essere disposta, ai sensi dell'art. 300 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 in materia di violazioni doganali, quando la pena inflitta per il reato di contrabbando sia superiore ad un anno di reclusione, così che in tali casi il giudice non è tenuto a motivare specificamente in ordine alla pericolosità sociale del condannato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/09/2015, n. 40511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40511 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2015 |
Testo completo
40 5 1 1/ 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TERZA SEZIONE PENALE аси LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UDIENZA PUBBLICA DEL 09/09/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. ALDO FIALE Presidente N. 3004/2015 - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. LORENZO ORILIA - Consigliere -N. 45466/2014 Dott. ALDO ACETO - Consigliere - Dott. ANDREA GENTILI - Consigliere - Dott. ENRICO MENGONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIA nei confronti di: UN IA N. IL 28/09/1978 avverso la sentenza n. 300667/2013 TRIBUNALE di VENEZIA, del 01/10/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/09/2015 la relazione fatta dal Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Martin Dinardo Consigliere Dott. LORENZO ORILIA che ha concluso per l'annullamento com invin limi tatamente allo blata sigilata. Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. . RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza 1.10.2013 il Tribunale di Venezia ha condannato GU Natalia alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed €. 40.000 di multa ritenendola colpevole del reato di contrabbando (art. 291 bis e ter comma 1 DPR n. 43/1973) per avere illegalmente introdotto nello Stato Kg 11,68 di tabacchi lavorati esteri. 2 Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Ancona impugna direttamente per cassazione questa decisione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) cpp in relazione all'art. 300 DPR n. 43/1973 rimproverando al Tribunale di non avere applicato obbligatoriamente la libertà vigilata, trattandosi di condanna a pena superiore ad un anno. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. L'articolo 300 del DPR n. 43/1973 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale) dispone testualmente che "Quando per il delitto di contrabbando sia applicata la pena della reclusione superiore ad un anno, e' sempre ordinata la sottoposizione del condannato alla liberta' vigilata". Questa Corte ha precisato che in tal caso, trattandosi di sanzione accessoria obbligatoria, il giudice non deve neppure motivare sulla pericolosità sociale del condannato, dal momento che questa è presunta per legge iuris et de iure ogni volta che il responsabile di contrabbando sia condannato a più di un anno di reclusione (così Cass. Sez. 3, Sentenza n. 225 del 25/10/2006 Ud. dep. 10/01/2007 Rv. 235852). Nel caso che ci occupa alla condanna alla reclusione per un periodo superiore ad una anno in materia di contrabbando il Tribunale avrebbe dovuto aggiungere la misura di sicurezza della libertà vigilata, ma non lo ha fatto: la violazione di legge è palese e pertanto la sentenza va annullata con rinvio perché il Tribunale di Venezia proceda a determinarne la durata.
P.Q.M
annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Venezia limitatamente alla omessa applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata. Così deciso in Roma il 9.9.2015. Il cons. est. Il Presidente оптоппо о Aur Pale DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL - 9 OTT 2015 IL CANCELLIERE Luana Mariant 2