Cass. pen., sez. III, sentenza 09/09/2015, n. 40511
CASS
Sentenza 9 settembre 2015

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La misura della libertà vigilata deve sempre essere disposta, ai sensi dell'art. 300 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 in materia di violazioni doganali, quando la pena inflitta per il reato di contrabbando sia superiore ad un anno di reclusione, così che in tali casi il giudice non è tenuto a motivare specificamente in ordine alla pericolosità sociale del condannato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/09/2015, n. 40511
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40511
    Data del deposito : 9 settembre 2015

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