Sentenza 9 aprile 2001
Massime • 1
L'art. 16 della legge 11 Aprile 2000, n. 83, recante modifiche ed integrazioni alla legge 12 Giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, nel prevedere la estinzione dei giudizi di opposizione agli atti irrogativi di sanzioni ai sensi degli artt. 4 e 9 della legge n. 146 del 1990 per violazioni commesse entro il 31 Dicembre 1999, pendenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, non ha inciso sulla comune disciplina processuale dei termini di impugnazione, con la conseguenza che, con riguardo a ricorso per cassazione proposto in data successiva al termine annuale di impugnazione, non può essere pronunciata la estinzione del giudizio ai sensi del citato art. 16 della legge n. 83 del 2000, non potendo configurarsi pendenza del giudizio di impugnazione nel caso di gravame tardivamente proposto e, perciò, inammissibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/04/2001, n. 5234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5234 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ETTORE MERCURIO - Presidente -
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. BRUNO BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. FLORINDO MINICHIELLO - rel. Consigliere -
Dott. GABRIELLA COLETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
AN SI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 288/96 del Pretore di PISA, depositata il 18/12/96 R.G.N. 1831/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/01 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'estinzione del ricorso ex art. 16 L. 83/2000. Svolgimento del processo
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Pretore di Pisa, accogliendo l'opposizione di CI MA, cui il Ministero dell'Interno aveva irrogato la sanzione amministrativa di. lire centoventimila ai sensi dell'art. 9 della legge 12 giugno 1990 n. 146, per non aver egli (vigile del fuoco) ottemperato all'ordinanza
(c.d. di precettazione) del 2 agosto 1995, annullava il provvedimento impugnato, in quanto l'irrogazione della sanzione non era stata preceduta dalla contestazione o dalla tempestiva notifica della violazione, come invece sarebbe stato necessario, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, data la natura amministrativa della sanzione prevista dall'art. 9 suddetto.
Il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per cassazione avverso tale decisione.
L'intimato non si è costituito.
Motivi della decisione
Con un unico motivo di ricorso, l'Amministrazione ricorrente - denunciando, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della legge 12 giugno 1990 n. 146, degli artt. 14 e seguenti della legge 24 novembre 1981 n. 689 nonché del principio generale di "specialità" - deduce (in estrema sintesi) che alla violazione in oggetto, per ragioni di ordine letterale 43 logico-sistematico, non sono applicabili le disposizioni di cui agli. artt. 14 e seguenti delle legge n. 689 del 1981, non richiamate dalla norma (di carattere speciale) contenuta nell'art. 9, quarto comma, della legge n. 146 del 1990, senza che da ciò derivi violazione del diritto di difesa dell'ingiunto, non sussistendo alcuna norma di rango costituzionale che imponga il contraddittorio in sede amministrativa ove questo non sia legislativamente previsto.
Ciò premesso, osserva il Collegio che l'esame del merito e (ancor prima) della rilevanza della disciplina dettata dall'art. 16 della legge 11 aprile 2000 n. 83 (modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia, dei diritti della persona costituzionalmente tutelati), sopravvenuta nelle more del giudizio di legittimità, è precluso dall'inammissibilità del ricorso.
Infatti, avuto riguardo alla data di deposito (.18 dicembre 1996) della sentenza impugnata (non notificata) ed all'applicabilità della sospensione dei termini nel periodo feriale (v. Cass. S.U. 30 marzo 2000 n. 63), il termine annuale d'impugnazione scadeva il 2 febbraio 1998; mentre la notifica del ricorso per cassazione, eseguita a mezzo del servizio postale, si è perfezionata in data successiva, atteso che dall'avviso di ricevimento - cui, giusta consolidata giurisprudenza (v. Cass. 12 giugno 1995 n. 6599, 3 agosto 1999 n. 8403), occorre riferirsi per verificare anche la tempestività della notifica eseguita mediante il servizio suindicato - l'atto risulta essere stato ricevuto dal destinatario il 4 febbraio 1998.
L'inammissibilità del ricorso (che è rilevabile d'ufficio) preclude - come già accennato - la possibilità di pronunciare l'estinzione del giudizio ai sensi del terzo comma del citato art. 16 della legge 11 aprile 2000 n. 83, riferendosi tale estinzione ai giudizi (di opposizione agli atti irrogativi di sanzioni ai sensi degli artt. 4 e. 9 della legge 12 giugno 1990 n. 146 per violazioni commesse entro il 31 dicembre 1999) pendenti alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 83 del 2000 e non potendo, per contro, configurarsi pendenza del giudizio nel caso di un'impugnazione tardivamente proposta e perciò inammissibile (v. - con riguardo all'analoga previsione di estinzione dei giudizi relativi alle somme dovute in forza delle sentenze della Corte Costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 - Cass. 221 dicembre 1998 n. 12792 e 3 febbraio 2000 n. 1184). Nulla deve disporsi in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, non essendovi stata costituzione della parte intimata.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2001