Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/04/2001, n. 5234
CASS
Sentenza 9 aprile 2001

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L'art. 16 della legge 11 Aprile 2000, n. 83, recante modifiche ed integrazioni alla legge 12 Giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, nel prevedere la estinzione dei giudizi di opposizione agli atti irrogativi di sanzioni ai sensi degli artt. 4 e 9 della legge n. 146 del 1990 per violazioni commesse entro il 31 Dicembre 1999, pendenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, non ha inciso sulla comune disciplina processuale dei termini di impugnazione, con la conseguenza che, con riguardo a ricorso per cassazione proposto in data successiva al termine annuale di impugnazione, non può essere pronunciata la estinzione del giudizio ai sensi del citato art. 16 della legge n. 83 del 2000, non potendo configurarsi pendenza del giudizio di impugnazione nel caso di gravame tardivamente proposto e, perciò, inammissibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/04/2001, n. 5234
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5234
    Data del deposito : 9 aprile 2001

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