Sentenza 9 ottobre 2012
Massime • 1
Ai fini del calcolo delle soglie di pena per l'ammissione al regime di semilibertà, deve aversi riguardo non già alla pena irrogata con la sentenza di condanna ma a quella che deve in concreto espiarsi dopo le detrazioni conseguenti all'eventuale applicazione delle cause di estinzione della pena, in particolare dell'indulto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/10/2012, n. 43080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43080 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 09/10/2012
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 2736
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 8630/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PE HE N. IL 21/02/1987;
avverso l'ordinanza n. 2104/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI, del 12/01/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO Massimo;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, Dott. SALZANO Francesco, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. RILEVA
1. - Con ordinanza, deliberata il 12 gennaio 2012 e depositata il 23 gennaio 2012, il Tribunale di sorveglianza di Bari ha dichiarato inammissibile la richiesta di concessione della semilibertà, avanzata dal detenuto MI ER, condannato per il delitto di omicidio e per altri reati ritenuti in continuazione, giusta sentenza della Corte di assise di appello di Bari 10 dicembre 2009, alla pena della reclusione in anni dodici.
Dopo aver premesso che l'instante non aveva ancora espiato i 2/3 della pena infettagli per il delitto di omicidio (pari, detti 2/3 a sei anni e otto mesi di reclusione) e metà della pena per i residui reati (pari, detta metà, a un anno di reclusione), avendo scontato soltanto sei anni, un mese e diciotto giorni di reclusione (e, precisamente, quattro anni, tre mesi e tre giorni di custodia cautelare in carcere, un anno di vera propria espiazione, con l'incremento di trecentoquindici giorni di liberazione anticipata), il Collegio ha motivato che dell'indulto (anni tre) non doveva tenersi conto per il computo relativo al conseguimento del soglia della pena espiata.
2. - Ricorre per cassazione il condannato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Ettore Censano, mediante atto del 6 febbraio 2012 col quale denunzia "violazione di legge e mancanza di motivazione" e, censurando la omessa considerazione delle deduzioni in proposito formulate con memoria del 2 gennaio 2012, oppone: non è in discussione la inclusione della pena condonata ai fini del conseguimento delle soglie di ammissibilità della pena espiata per la applicazione della semilibertà; il Tribunale ha illegittimamente determinato i due terzi (e la metà della pena), senza scomputare la pena (anni tre di reclusione) estinta per l'indulto; detratta detta pena da quella inflitta colla condanna, in relazione al residuo di anni nove (di cui anni sette per l'omicidio e due anni per gli altri reati), il ricorrente ha già scontato quattro anni e otto mesi (pari ai 2/3 dei sette anni) e un anno (pari alla metà della pena relativa ai reati diversi dall'omicidio); è assurdo "pretendere l'espiazione anche dei 2h della pena condonata".
3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto s.d. depositato il 10 aprile 2012, rileva: costituisce principio di diritto consolidato che "ai fini del raggiungimento del limite minimo di pena scontato, per ottenere la semilibertà, non si deve tenere conto dell'indulto".
4. - Il ricorso è fondato.
Il Tribunale di sorveglianza è incorso nell'erronea applicazione della legge, avendo omesso di detrarre la pena estinta per effetto del condono ai fini della individuazione della base di computo per la determinazione delle quote stabilite dall'art. 50 Ordinamento penitenziario, comma 2.
Questa Corte, infatti, ha fissato il principio di diritto, secondo il quale "ai fini del calcolo delle soglie di pena, per l'ammissione al regime di semiliberta, deve aversi riguardo non già alla pena irrogata con la sentenza di condanna bensì a quella che deve essere in concreto espiata dopo le detrazioni conseguenti all'eventuale applicazione di cause di estinzione... della pena ed, in particolare, del condono" (Sez. 1^, n. 1453 del 02/06/1978 - dep. 10/10/1978, Toscano, Rv. 140103; Sez. 1^, n. 5324 del 06/12/1993 - dep. 22/02/1994, Corrias, Rv. 196419; e Sez. 1^, n. 394 del 12/02/1987 - dep. 16/04/1987, De Cicco, Rv. 175708).
Conseguono l'annullamento della ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Bari il quale si uniformerà al principio di diritto enunciato che questa Corte ribadisce ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 2.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Bari.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2012