Articolo 2 della Legge 16 ottobre 1985, n. 554
Articolo 1Articolo 3
Versione
24 ottobre 1985
Art. 2.
Chiunque, in ottemperanza del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1974, n. 352 , abbia versato gli importi ivi previsti anche per il quantitativo di zucchero da qualificarsi come scorta di esercizio, ai sensi del precedente articolo 1, ha diritto di conseguire dalla Cassa conguaglio zucchero la restituzione della somma afferente detto quantitativo, ove ne faccia richiesta con domanda, in carta bollata, opportunamente documentata, da presentarsi alla Cassa medesima entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La domanda di cui al precedente comma deve contenere la specificazione delle giacenze di zucchero al 1 luglio 1974, degli acquisti di zucchero effettuati nel periodo 1 luglio 1974-30 giugno 1975, delle eventuali cessioni di zucchero a qualsiasi titolo effettuate ad altri operatori, nello stesso periodo, della giacenza di zucchero al 30 giugno 1975, nonche', per le aziende stagionali che intendano avvalersi della facolta' di cui al precedente articolo 1, anche la specificazione degli acquisti e delle eventuali cessioni relativi al mese di luglio 1974.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1985
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