Sentenza 27 marzo 2002
Massime • 1
A norma degli artt. 979 e 980 cod.civ. la durata dell'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario, il quale, peraltro, può cedere il suo diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata. La temporaneità del diritto, pertanto, esclude che esso possa formare oggetto di disposizione testamentaria o ricadere nell'ambito di una successione mortis causa; tuttavia, una volta che l'usufrutto sia stato ceduto per atto "inter vivos", esso, fino alla morte dell'originario e primo usufruttuario, si rende suscettibile di successione "mortis causa" ove l'originario cessionario deceda prima del cedente, e, se il cessionario in questione non ne abbia disposto per atto di ultima volontà, esso si trasmette per legge agli eredi dello stesso (ed è suscettibile di successive trasmissioni "mortis causa"), non essendosi estinto e continuando a far parte del patrimonio relitto fino alla sua estinzione per morte del primo usufruttuario.
Commentario • 1
- 1. Si può vendere l’usufrutto?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 27 novembre 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/03/2002, n. 4376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4376 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati:
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. OLINDO SCHETTINO - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EN MA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MORONI 16, presso lo studio dell'avvocato DANIELA ALLOCCA, difesa dagli avvocati CESARE SOPRANO, RAFFAELE SOPRANO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RB NE, PO ER, PO VI, PO AN (ANTONIETTA), RO MI, elettivamente domiciliati in ROMA PZA UGO DA COMO 9, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MARIA MASULLO, difesi dall'avvocato RAFFAELE DE SENA, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 416/99 del Tribunale di NOLA, depositata il 05/05/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/01 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con sentenza 13/1/1995 il pretore di OI accoglieva la domanda di recupero di spese condominiali proposta da NN IR e condannava i convenuti BO CA, FE HE, NA DI, NA AV e NA EL al pagamento delle somme di L.
2.317.120 e di L.
1.419.236 per oneri condominiali. Avverso la detta sentenza i soccombenti proponevano appello deducendo che il pretore non aveva tenuto conto della nullità della delibera, impositiva degli oneri in contestazione, per la mancata convocazione di BO DO all'epoca usufruttuario di parte degli immobili condominiali.
La NN resisteva al gravame.
Il tribunale di OI, con sentenza 5/5/1999, accoglieva l'appello e, in riforma dell'impugnata decisione, rigettava la domanda avanzata dalla NN. Osservava il giudice di secondo grado:
che la delibera in questione era nulla in quanto presa in assenza di uno dei condomini, ossia di BO DO il quale non era stato preventivamente convocato per l'assemblea; che, come risultava dalla documentazione prodotta, BO DO originariamente era proprietario del primo piano dell'immobile condominiale;
che la nuda proprietà di detto bene, diviso in due unità abitative, era stata donata dal BO ai figli CA, ZO e CE;
che il BO si era riservato il diritto di usufrutto poi ceduto, per metà, alla moglie NA NA e, per la restante metà, alla NN divenuta proprietaria piena di una delle due unità abitative;
che in data 6/11/1974 NA NA era morta ab intestato;
che, rimanendo ancorata la durata dell'usufrutto alla vita dell'originario usufruttuario anche in caso di cessione del diritto, il decesso della NA non aveva determinato l'estinzione dell'usufrutto ma la sua trasmissione agli eredi legittimi della stessa, tra cui BO DO il quale, quindi, alla data della delibera in esame era ancora titolare, per successione della coniuge, di una quota del diritto di usufrutto su metà dei beni condominiali per cui aveva diritto a partecipare all'assemblea ex articolo 67 disp. att. c.c.; che dalla mancata convocazione di un condomino derivava la nullità della delibera presa in assemblea. La cassazione della sentenza del tribunale di Nola è stata chiesta da NN IR con ricorso affidato. ad un solo motivo. BO CA, FE HE, NA DI, NA AV e NA EL hanno resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso NN IR denuncia violazione dell'articolo 581 c.c. vigente prima della riforma del diritto di famiglia. La ricorrente deduce che alla data della delibera in questione non esisteva alcun usufrutto a favore di BO DO in quanto la moglie di quest'ultimo, originaria usufruttuaria, era deceduta il 16/11/1974, ossia prima della riforma del diritto di famiglia per cui il coniuge superstite non era erede ma solo "legatario ex lege". Esclusa la qualità di erede del BO DO è di conseguenza escluso anche il suo subentro nell'usufrutto ordinariamente appartenente a NA NA. Il motivo è infondato.
Il tribunale ha rispettato le disposizioni dettate dagli articoli 979, 980 e 581 c.c. nella formulazione vigente anteriormente all'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia di cui alla legge n. 151 del 1975. In linea di fatto è pacifico tra le parti, come precisato nell'impugnata sentenza, che: a) il diritto di usufrutto in capo a BO DO su uno degli immobili facenti parte dell'edificio condominiale in questione venne ceduto dal BO per la metà, con atto in data 29/11/1958, alla moglie NA NA e, per la restante metà, a NN IR con atto del 20/4/1976; b) in data 6/11/1974 la NA morì ab intestato lasciando a sè superstiti il marito ed i figli;
c) la delibera condominiale impositiva degli oneri condominiali oggetto della controversia venne adottata all'assemblea del 9/9/1986, ossia quando era ancora in vita BO DO deceduto in data 24/6/1988.
Ciò posto in fatto è evidente che la comunicazione relativa alla convocazione all'assemblea condominiale doveva essere inviata - a norma dell'articolo 67 disp. att. c.c. - anche a BO DO, quale usufruttuario di uno dei beni condominiali, trattandosi di delibera avente ad oggetto questioni di ordinaria amministrazione. Occorre in proposito osservare che, a norma dei citati articoli 979 e 980 c.c., la durata dell'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario il quale può cedere il suo diritto "per un certo tempo o per tutta la sua durata". L'essenziale temporaneità del diritto esclude che esso possa formare oggetto di disposizione testamentaria o, comunque, ricadere nell'ambito di una successione mortis causa. Però, come evidenziato anche dalla dottrina, può essere disposto per atto di ultima volontà il diritto di usufrutto acquistato per traslazione tra vivi dall'usufruttuario originario. Pertanto, nel caso in cui è intervenuta una precedente cessione inter vivos ex articolo 980 c.c. ed il cessionario muore prima del cedente, l'usufrutto si trasmette agli eredi del cessionario sino alla morte del primo usufruttuario. In tal caso, se non risulta che l'acquirente abbia disposto del suo diritto, quest'ultimo si trasmette per legge non essendosi estinto continuando a far parte del patrimonio relitto, sicché è suscettibile di successive trasmissioni mortis causa fino alla sua estinzione per la morte del primo usufruttuario: questo è l'unico caso in cui l'usufrutto non si estingue con la morte del suo titolare. La morte a cui di regola si ha riguardo è quella dell'usufruttuario: ma se l'usufrutto è stato trasferito rimane rilevate la morte del cedente e non quella del cessionario.
Bisogna altresì rilevare che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, il coniuge superstite di persona deceduta prima della riforma del diritto di famiglia del 1975, è titolare di una frazione aritmetica dell'intero patrimonio relitto (sulla cui complessiva consistenza va determinato l'usufrutto uxorio) in quanto usufruttuario di una quota di eredità e, quale usufruttuario ex lege, è partecipe della comunione familiare (sentenza 29/11/1999 n. 4308) per cui, in ipotesi di concorso sugli stessi beni del diritto di proprietà dell'erede (nella specie i figli della NA i quali, già prima della morte della madre erano nudi proprietari degli immobili condominiali in questione) e del diritto di usufrutto uxorio pro quota, si verifica una comunione incidentale, impropria e di godimento, tra diritti qualitativamente e quantitativamente eterogenei, soggetta alle norme regolanti la comunione dei diritti reali. Il coniuge superstite, nella sua qualità di legatario ex lege e di usufruttuario pro quota di tutti i beni indivisi facenti parte del compendio ereditario, è investito, sin dal momento dell'apertura della successione del coniuge, di un diritto reale che gli consente di partecipare a pieno titolo alla comunione ereditaria (sentenza 30/1/1995 n. 1085). Va inoltre segnalato che, secondo la formulazione dell'articolo 547 c.c. vigente all'epoca della morte della RT (ed ora abrogato), il coniuge superstite, fino al momento della soddisfazione delle sue ragioni mediante l'assicurazione di una rendita vitalizia o mediante l'assegno di frutti di beni ereditari, conservava i suoi diritti di usufrutto su tutti i beni ereditari.
Nella specie non risulta, ne' è stato dedotto, che gli eredi di NA NA (ossia i figli) si siano avvalsi della facoltà di cui al citato articolo 547 c.c., provvedendo a soddisfare le ragioni del padre (e coniuge superstite) BO DO al quale, quindi, andava inviata la convocazione all'assemblea condominiale in questione in quanto all'epoca, conservando i propri diritti di usufrutto su tutti i beni ereditari, era titolare di una frazione, per quanto limitata, dell'usufrutto di uno dei beni immobili condominiali.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
La natura delle questioni trattate e la difformità tra le pronunce rese nei giudizi di merito costituiscono giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2002