Cass. pen., sez. I, sentenza 28/01/2000, n. 648
CASS
Sentenza 28 gennaio 2000

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Massime1

I reclami previsti dall'ordinamento penitenziario in materia di permessi, attesa la loro natura di mezzi d'impugnazione (in una procedura da ritenere ormai totalmente giurisdizionalizzata, a seguito della sentenza n.53 del 1993 della Corte costituzionale), debbono essere sostenuti, a pena di inammissibilità secondo i principi generali che regolano le impugnazioni, da specifici motivi.

Commentario1

  • 1Penale Diritto e Procedura
    Ottavia Murro · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 22 settembre 2020

    Massima: È costituzionalmente illegittimo l'art. 30-ter, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui prevede, mediante rinvio al precedente art. 30-bis, che il provvedimento relativo ai permessi premio è soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza entro ventiquattro ore dalla sua comunicazione, anziché prevedere a tal fine il termine di quindici giorni. Sommario: 1) Premessa su natura e funzione dei permessi premio. 2) Il caso di specie e le censure sollevate. 3) La decisione della Corte. 4) Brevi riflessioni conclusive. Premessa su natura e funzione del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 28/01/2000, n. 648
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 648
Data del deposito : 28 gennaio 2000

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