Sentenza 28 gennaio 2000
Massime • 1
I reclami previsti dall'ordinamento penitenziario in materia di permessi, attesa la loro natura di mezzi d'impugnazione (in una procedura da ritenere ormai totalmente giurisdizionalizzata, a seguito della sentenza n.53 del 1993 della Corte costituzionale), debbono essere sostenuti, a pena di inammissibilità secondo i principi generali che regolano le impugnazioni, da specifici motivi.
Commentario • 1
- 1. Penale Diritto e ProceduraOttavia Murro · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 22 settembre 2020
Massima: È costituzionalmente illegittimo l'art. 30-ter, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui prevede, mediante rinvio al precedente art. 30-bis, che il provvedimento relativo ai permessi premio è soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza entro ventiquattro ore dalla sua comunicazione, anziché prevedere a tal fine il termine di quindici giorni. Sommario: 1) Premessa su natura e funzione dei permessi premio. 2) Il caso di specie e le censure sollevate. 3) La decisione della Corte. 4) Brevi riflessioni conclusive. Premessa su natura e funzione del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/01/2000, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 28/01/2000
1. Dott. FABBRI GIANVITTORE Consigliere SENTENZA
2. Dott. CAMPO STEFANO " N.648
3. Dott. RIGGIO GIANFRANCO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO " N.35059/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AS IO n. il 06.11.1955
avverso ordinanza del 22.06.1999 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di BARI sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VANCHERI ANGELO lette le conclusioni del P.G. Dr. GIANFRANCO IADECOLA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Ricorre AS IO avverso l'ordinanza del 22.6.1999, con la quale il Tribunale di Sorveglianza di Bari ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dal predetto Sasso contro il provvedimento 5.6.1999 del Magistrato di Sorveglianza di Foggia, con cui gli era stata negata la concessione di un permesso premio, per mancata presentazione dei motivi.
Lamenta il ricorrente inosservanza ed erronea applicazione di legge, sotto il profilo che il reclamo sarebbe uno strumento di integrale devoluzione all'organo competente del contenuto della decisione adottata da altro organo, per cui vi sarebbe l'obbligo per i giudice adito di pronunciarsi sul reclamo dalla presentazione o meno di motivi.
Ciò premesso, osserva la Corte che il ricorso, in quanto manifestamente infondato, va dichiarato inammissibile. Una volta avvenuta, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 53 del 1993, la totale giurisdizionalizzazione della procedura, l'obbligo di presentare i motivi in sede di reclamo ex art. 30 - ter della Legge 26.7.1975 n.354 discende proprio dal carattere giurisdizionale, e non amministrativo, unanimemente attribuito al procedimento relativo alla concessione dei permessi e alle conseguenti decisioni. Non vi può essere più dubbio alcuno che il reclamo previsto dagli artt. 30 bis e 30-ter Ord. Pen. ha natura di mezzo di gravame.
Da ciò discende inevitabilmente che esso è soggetto ai principi generali che regolano le impugnazioni, ivi compreso quello secondo cui vi è l'obbligo, sancito a pena di inammissibilità, della presentazione dei motivi.
Vero è che il procedimento suddetto presenta aspetti di atipicità, nel senso che prevede forme semplificate, termini molto più brevi, e da facoltà al giudice di provvedere d'ufficio alla acquisizione di documenti e informazioni. Ma ciò non vuol dire affatto che vi sia una esenzione dall'osservanza dei principi generali, implicando soltanto che, per tutto quanto non stabilito in modo espresso e per la parte in cui non e vi è una previsione specificamente diversa, si applicano interamente le regole generali in materia di gravame. Nè vale osservare in contrario che, essendo il procedimento modellato su quello relativo alle questioni attinenti alla esecuzione, non vi sarebbe, al pari di quanto previsto per la presentazione della domanda di cui all'art. 666 c.p.p., l'obbligo di presentazione di motivi. Ed infatti, mentre, come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte, la domanda con cui si prospettano questioni relative alla esecuzione non ha natura di impugnazione, per cui è sufficiente la enunciazione del petitum non essendo obbligatoria la presentazione di motivi, ciò non può affatto sostenersi per quanto riguarda il reclamo avverso il diniego di un permesso - premio, il quale ha, evidentemente e innegabilmente, natura di gravame, ossia di revisio prioris istatitiae, che non può che avvenire sulla base di doglianze o censure appositamente prospettate.
In altre parole, la tesi sostenuta dal ricorrente non può condividersi perché alla domanda ex art. 666 c.p.p. può paragonarsi, semmai, la richiesta di permesso premio, ma non certo il reclamo contro il rigetto di tale richiesta.
Per altro, appare pertinente richiamare, per gli aspetti di analogia che la questione presenta, la giurisprudenza di questa Corte in tema di reclamo avverso il provvedimento applicativo del regime di sorveglianza particolare emesso ex art. 14 bis Ord. Pen., in relazione al quale è stato parimenti affermato l'obbligo di presentazione dei motivi (v. Cass., Sez. I, sent. n. 1781 del 4.7.1998, Pianese). Anche la Corte Costituzionale, nel manifestare, con la sentenza n. 235 del 4.7.1996, delle perplessità circa la ragionevolezza e la congruità del termine di ventiquattro ore per censurare il diniego di un permesso - premio, riconosce implicitamente al reclamo la natura di impugnazione.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che al versamento della somma, ritenuta congrua, di L.
1.000.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L.
1.000.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2000