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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/12/2025, n. 5035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5035 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Rosa Pacelli ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella Causa iscritta al n. 8425/2024 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
FI AT e NA PI RR, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paola Forgione, Erminio Capasso e
TI Di Feo, elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
Oggetto: indebito previdenziale
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 01.07.2024 il ricorrente in epigrafe ha dedotto: di aver ricevuto nota Prot.
sede di Napoli . 5100.07/05/2020.0263402 del 17.06.2021 avente ad oggetto la CP_1 CP_1 comunicazione di avvio del procedimento di recupero di credito erariale per l'importo di €.
37.510,13, per somme indebitamente erogate a titolo di pensione indiretta iscrizione 12256093; di aver già ricevuto in precedenza nota del 07.05.2020 avente identico oggetto;
di essere titolare di pensione e trattamento fine servizio al n. 50433552 dall'01.09.2019; di essere titolare, altresì, di pensione c.d, indiretta n. 12256093, quale coniuge superstite e con figli a carico per il periodo contributivo dall' anno 1992 all'anno 2012 (termine diritto dell'ultimo orfano compartecipe, Pt_1
1 NA PI); di aver subito sia la decurtazione dalla propria pensione (iscrizione n. 50433552) dell'importo di €. 20.000,00 sia la decurtazione dalla pensione indiretta (iscrizione n. 12256093) dell'importo di €. 291,48 sul rateo mensile, con decorrenza dal 01 giugno 2020 fino al 31 maggio
2025.
Tanto premesso, ha dedotto l'illegittimità della pretesa restitutoria avanzata dall' in quanto CP_1
prescritta, per assenza di dolo ex art. 52, L. 88/89, per decadenza ex art. 13, comma 2, L. 412/91.
CP_ Ha chiesto, pertanto, accertarsi l'illegittimità della richiesta di restituzione avanzata dall' con condanna dello stesso alla restituzione di quanto a tale titolo trattenuto. Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
L' , regolarmente citato in giudizio, ha eccepito di aver accertato la sussistenza di un indebito a CP_1
decorrere dal 2007, e di aver proceduto al calcolo dello stesso a decorrere dal 01.04.2020, ossia entro il termine di prescrizione decennale applicabile alla materia e in un momento coincidente con la data di cessazione del diritto della contitolare RR NA PI, che infatti aveva compiuto il corso legale di studi nel marzo 2010. Ha, pertanto, chiesto, quindi, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza dell'11.12.2025 ex art. 127 ter c.p.c., lette le note, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
In via preliminare deve rilevarsi che nel caso di specie non viene in rilievo un'azione di annullamento del provvedimento amministrativo emesso – e non comunicato - dall' ma CP_1 un'azione di accertamento negativo della pretesa restitutoria avanzata dall'ente previdenziale.
Non sussiste, quindi, alcuna attività provvedimentale ed autoritativa da parte dell' CP_1
Occorre evidenziare, in via generale, che i provvedimenti amministrativi emessi dall' in CP_1 ordine all'erogazione di una prestazione previdenziale od assistenziale, non hanno e non possono mai avere natura costitutiva del diritto fatto valere, ma costituiscono meri atti ricognitivi, con la sola funzione di certazione o di mero accertamento dei requisiti previsti direttamente dalla legge. Il che costituisce il logico corollario delle caratteristiche strutturali e funzionali dell'intero sistema previdenziale ed assistenziale proprio perché è lo stesso legislatore a stabilire in modo puntuale quali siano i presupposti per l'erogazione di ogni singola prestazione per cui l' svolge una CP_1
funzione di mero accertamento.
In definitiva, quindi, si tratta di un'attività vincolata nell'interesse del privato senza alcun margine di discrezionalità.
Se, infatti, l' fosse titolare di un ampio potere discrezionale e se la legge non avesse CP_1
2 individuato in modo puntuale i requisiti per l'erogazione di ogni prestazione, il provvedimento avrebbe natura concessoria e costitutiva ed il privato sarebbe titolare non di un diritto soggettivo perfetto ma di un mero interesse legittimo di tipo pretensivo (cfr. ad es. Cass. sez. un. 529 del 2000,
13664 del 2002 e 24862 del 2006).
Tali considerazioni sono state, tra l'altro, ribadite dalla giurisprudenza più recente in caso di revoca della prestazione assistenziale o previdenziale (cfr. Cassazione n. 3404 del 2006 e 3688 del 2015).
La Suprema Corte, inoltre, in una recente pronuncia, riguardante la cancellazione degli elenchi dei lavoratori agricoli, ha evidenziato che “dalla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento delle prestazioni previdenziali in favore dell'assicurato deriva che l'inosservanza, da parte del competente istituto previdenziale, delle regole proprie di questo procedimento, così come, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento dettate dalla L. n. 241 del 1990, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto tale prestazione, dal momento che il rapporto giuridico previdenziale, nascendo ex lege al verificarsi dei requisiti previsti, è interamente devoluto alla cognizione del giudice ordinario, non operando in proposito i divieti riconducibili alla previsione della L. n. 2248 del 1865, art. 4, all. E,
e ne ha logicamente derivato che, stante l'indifferenza del procedimento amministrativo rispetto alla consistenza della sua situazione soggettiva, l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi della relativa obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale su eventuali disfunzioni procedimentali addebitabili all'istituto o su una carente o insufficiente motivazione del provvedimento di diniego della prestazione, potendo semmai in tali casi, ricorrendone in concreto i presupposti, far valere il proprio diritto al risarcimento dei danni eventualmente cagionatigli dal comportamento dell'istituto medesimo (così, espressamente, Cass. nn. 2804 del 2003 e 9986 del 2009, alle quali ha dato seguito, tra le più recenti, Cass. n. 20604 del
2014). Questi principi vanno qui ribaditi anche nell'ipotesi in cui, come nella specie, il procedimento amministrativo sia stato avviato a seguito di un'attività ispettiva dell'ente previdenziale, che abbia accertato l'insussistenza di uno o più requisiti per il valido costituirsi del rapporto previdenziale. Fermo restando, anche in questo caso, l'obbligo dell'ente previdenziale di agire nel rispetto della legge del procedimento, va infatti rilevato che i termini della questione non mutano a seconda del fatto che, invece che del procedimento amministrativo volto all'attribuzione di una data prestazione, si discuta del procedimento amministrativo di secondo grado con cui l'ente previdenziale, che è preposto anche alla verifica dei requisiti per la corretta instaurazione del rapporto previdenziale, eserciti, una volta accertata la loro insussistenza, la potestà, a seconda dei
3 casi, di annullamento del rapporto o di revoca della prestazione, giacchè questa potestà, ancorchè espressione di quella potestà generale di cui ogni amministrazione è dotata per ordinare la propria attività alla volontà di legge, si colora pur sempre in funzione del contenuto del procedimento (e del provvedimento) che assume a proprio oggetto, di talchè, ove la disciplina di quest'ultimo sia costruita in modo tale che del rapporto e della situazione soggettiva del privato conosca interamente l'autorità giudiziaria ordinaria, rileverà pur sempre la sussistenza o insussistenza del diritto, per come accertata in giudizio, senza che a tale specifico fine abbiano importanza eventuali disfunzioni del procedimento o carenze di motivazione del provvedimento che l'abbia concluso”
(Cassazione civile, sez. lav., n. 31954 del 2019).
Ne discende che sono inconferenti al presente thema decidendum tutti i motivi formulati da parte ricorrente che riguardano le dedotte irregolarità del procedimento amministrativo e la violazione dei principi e delle norme della L. 241/1990, tra cui il vizio di motivazione dell'atto ex art. 3.
Venendo al merito, la domanda è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento negativo della sussistenza dell'obbligo del ricorrente di restituire le somme indebitamente percepite a titolo di prestazione previdenziale, nello specifico a titolo di pensione indiretta, dal 01.04.2010 al 31.05.2020, chieste in restituzione dall' in ragione della perdita del diritto in capo alla figlia RR NA PI, trattenute in parte CP_1
sulla liquidazione della pensione e in parte sui ratei erogati a titolo di pensione indiretta a lui spettanti.
Ciò posto, va sul punto osservato che, per giurisprudenza ormai costante, “in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto”
(Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 18046 del 2010).
Ed infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, se da un lato l'accertamento del diritto alla ripetizione implica l'accertamento della inesistenza di una valida causa debendi, dall'altro l'accertamento negativo di tale diritto - ossia la negazione del diritto di chi abbia effettuato il pagamento non dovuto alla ripetizione della somma erogata - implica simmetricamente e necessariamente l'affermazione del diritto di chi agisce in accertamento negativo di trattenere quanto ricevuto, e perciò la deduzione di un titolo che consenta di qualificare come adempimento
4 quanto corrisposto dal convenuto.
Ne consegue che presupposto imprescindibile per l'ammissibilità dell'azione volta ad accertare l'illegittimità della richiesta ripetizione dell'indebito è che il ricorrente assolva all'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, onere che è a suo esclusivo carico.
Nel caso di specie, i fatti costitutivi del diritto al riconoscimento della pensione indiretta risultano dedotti e incontestati fino all'anno 2007, individuato dall' quale momento dal quale il CP_1
ricorrente avrebbe iniziato a percepire a tale titolo somme superiori rispetto a quelle dovute.
Dalla documentazione allegata al ricorso e alla memoria emerge come l'indebito sia sorto in ragione del raggiungimento da parte della figlia del ricorrente ventunesimo anno di età, intervenuto appunto nel 2007 (cfr. comunicazione Prot.: .5100.07/05/2020.0263402 del 07.05.2020, citata in CP_1
ricorso e allegata alla memoria ). CP_1
L' ha, però, calcolato l'indebito a decorrere dal 01.04.2010. CP_1
Va, quindi, in primo luogo dichiarata la prescrizione delle somme maturate da tale ultima data fino al 07.05.2010 (dieci anni prima della ricezione da parte del ricorrente della prima comunicazione di indebito, intervenuta il 07.05.2020, come allegato nello stesso ricorso introduttivo), essendo decorso l'ordinario termine di prescrizione decennale tra la corresponsione della somma richiesta in ripetizione e la comunicazione stessa.
Ed invero, come correttamente rilevato in ricorso, l' non ha fornito alcuna prova dell'invio di CP_1
atti interruttivi prima del 07.05.2020.
Nella fattispecie, vertendosi su indebiti di carattere previdenziale, deve trovare applicazione l'art. 2033 c.c. e, di conseguenza, il relativo termine di prescrizione decennale, il quale inizia a decorrere dalla data del pagamento (inter alia, Cassazione n. 10250 del 2014).
Venendo alle somme maturate a decorrere dall'8.05.2010, si osserva quanto segue.
Quanto alla decadenza di cui all'art. 13, comma 2, L. n. 412/1991, il richiamo a tale norma deve ritenersi inconferente rispetto al caso di specie, atteso che la richiesta restitutoria da parte dell' CP_1
non trae origine dalla sopravvenuta mancanza del requisito reddituale.
Venendo al merito, giova innanzitutto ribadire che ai sensi dell'art. 22, L. 903/65, “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili
5 al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi. […] Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale
e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino
l'Università”.
Nel caso di specie, emerge dagli atti che la figlia maggiorenne del ricorrente, RR NA PI, ha proseguito gli studi universitari conseguendo la laurea magistrale in giurisprudenza il 12.03.2012, ossia prima del compimento del ventiseiesimo anno di età, intervenuto il 29.06.2012.
Non vi è, però, in atti, alcuna allegazione e prova circa la comunicazione all' di tali CP_1
circostanze.
Sul punto, è opportuno richiamare i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sulla dedotta assenza di dolo e sulla conseguente irripetibilità della pensione ai superstiti ai sensi dell'art. 52, L.
88/89.
L'art. 13, L. n. 412/91 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), intitolato “Norme di interpretazione autentica”, ha ridotto la portata dell'art. 52, comma 2, stabilendo che le sue disposizioni si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
Orbene, a mente della costante esegesi interpretativa, la nozione di dolo prevista dalla normativa in oggetto è peculiare e non coincide con la connotazione soggettiva - in termini di consapevolezza e volontà - prevista dall'elemento soggettivo di natura penalistica.
A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Tale stato soggettivo consiste nella semplice consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto, non richiedendosi, agli effetti di cui si tratta, che l'interessato abbia posto in essere comportamenti attivi diretti ad ingannare l'ente erogatore, ed essendo configurabile il dolo anche nel caso in cui il pagamento non dovuto sia stato effettuato per errore, pur se determinato da negligenza dell'ente. Pertanto, anche se la relativa prova è fornita prevalentemente, ma non necessariamente, da un comportamento fraudolento del beneficiario della prestazione, il dolo rileva, ove dimostrato, anche negli altri casi, come nella ipotesi di pagamenti di entità tale da rendere evidente l'esistenza di un errore e l'insussistenza del diritto del destinatario, oppure di pagamenti, a favore di soggetti di adeguata cultura ed esperienza, che siano privi di qualsiasi nesso con rapporti in essere o in via di attivazione”
(Cassazione civile, Sez. Lav., Sentenza n. 1978 del 2004).
6 Ancora, proprio in tema di ripetibilità dei ratei di pensione, la Suprema Corte ha chiarito che “la nozione del dolo del soggetto che ha indebitamente percepito i trattamenti pensionistici (contenuta in origine nell'art. 13, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n.412, secondo cui la omessa o incompleta segnalazione da parte dei pensionati di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite) costituisce un principio generale di settore e pertanto è rimasta invariata anche dopo l'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, globalmente sostitutiva di quella precedente” (Cassazione civile, sez. lav., n. 3334 del 2005).
La Corte ha, poi, affermato, che “Nell'indebito previdenziale il dolo opera non nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata, non noto all'ente debitore, titolare passivo di un numero assai rilevante di rapporti, il quale non può ragionevolmente attivarsi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori, senza la collaborazione attiva di ciascuno di loro. Conseguentemente, costituisce comportamento doloso il silenzio di chi ha l'obbligo di dichiarare onde ottenere il beneficio previdenziale (nella specie, l'omessa comunicazione della cessazione dello stato di vedovanza in riferimento alla rendita ai superstiti per infortunio mortale sul lavoro subito dal coniuge) e a ravvisare il detto stato soggettivo non è necessario un positivo e fraudolento comportamento essendo sufficiente la consapevolezza dell'insussistenza del diritto
(emergente, nella specie, dal tenore del provvedimento di attribuzione della rendita, recante
l'obbligo di inviare il certificato negativo di nuovo matrimonio)” (Cassazione civile, Sez. Lav., n.
21010 del 2007).
Pertanto, quando la indebita erogazione derivi dalla omessa o incompleta segnalazione di fatti che l'interessato ha l'onere di comunicare all'ente previdenziale, venendo meno il presupposto dell'errore imputabile , questo può procedere al recupero dell'indebito senza alcuna CP_2
limitazione temporale, in quanto la omissione viene in sostanza equiparata dal legislatore al dolo, che consente in ogni caso il recupero.
Viceversa, nel caso sia l' ad omettere di valutare dati di cui già disponga, si configura una CP_1 ipotesi di errore imputabile all' medesimo e quindi lo stesso non potrà pretendere la CP_1
restituzione del non dovuto.
Nel caso di specie, come sopra precisato, non vi sono allegazioni né prove circa la comunicazione all' della prosecuzione degli studi universitari e del conseguimento della laurea prima del CP_1
compimento del ventiseiesimo anno di età.
Deve, pertanto, ritenersi la legittimità del recupero delle somme maturate dall'8 maggio 2010 al 26
7 giugno 2012.
A diverse conclusioni deve giungersi con riferimento alle somme percepite dopo il compimento del ventiseiesimo anno di età, essendo i dati anagrafici della noti all' . Pt_1 CP_1
Né può assumere rilievo dirimente la natura provvisoria del provvedimento di liquidazione della pensione, atteso che: in primo luogo, la stessa riguarda la determinazione del quantum del beneficio e la possibilità per l' di rettificare gli importi una volta acquisito ogni altro elemento CP_1
necessario per la liquidazione del trattamento definitivo;
in secondo luogo, non può non tenersi conto del decorso del tempo tra la liquidazione provvisoria della pensione, intervenuta nell'aprile del 1992, e la comunicazione dell'indebito, intervenuta il 07.05.2020, ossia ben 28 anni dopo, tale da inficiare lo stesso carattere di provvisorietà invocato dall' . CP_1
Ne discende la irripetibilità delle somme corrisposte a decorrere dal 26.06.2012.
La domanda va, pertanto, parzialmente accolta.
Le spese di lite possono essere compensate nella misura di ½ in ragione del parziale accoglimento e per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano a carico dell' come da dispositivo CP_1
tenuto conto della natura e del valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede: CP_ a) In parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'insussistenza del diritto dell' al recupero delle somme erogate al ricorrente a titolo di pensione ai superstiti n. 12256093 a decorrere
CP_ dal 26.06.2012, e per l'effetto condanna l' alla restituzione nei confronti dello stesso delle somme indebitamente recuperate a tale titolo;
b) Rigetta nel resto;
CP_ c) Compensa nella misura di ½ le spese di lite e condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della restante parte, che liquida in € 2.300,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 12.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Rosa Pacelli
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Rosa Pacelli ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella Causa iscritta al n. 8425/2024 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
FI AT e NA PI RR, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paola Forgione, Erminio Capasso e
TI Di Feo, elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
Oggetto: indebito previdenziale
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 01.07.2024 il ricorrente in epigrafe ha dedotto: di aver ricevuto nota Prot.
sede di Napoli . 5100.07/05/2020.0263402 del 17.06.2021 avente ad oggetto la CP_1 CP_1 comunicazione di avvio del procedimento di recupero di credito erariale per l'importo di €.
37.510,13, per somme indebitamente erogate a titolo di pensione indiretta iscrizione 12256093; di aver già ricevuto in precedenza nota del 07.05.2020 avente identico oggetto;
di essere titolare di pensione e trattamento fine servizio al n. 50433552 dall'01.09.2019; di essere titolare, altresì, di pensione c.d, indiretta n. 12256093, quale coniuge superstite e con figli a carico per il periodo contributivo dall' anno 1992 all'anno 2012 (termine diritto dell'ultimo orfano compartecipe, Pt_1
1 NA PI); di aver subito sia la decurtazione dalla propria pensione (iscrizione n. 50433552) dell'importo di €. 20.000,00 sia la decurtazione dalla pensione indiretta (iscrizione n. 12256093) dell'importo di €. 291,48 sul rateo mensile, con decorrenza dal 01 giugno 2020 fino al 31 maggio
2025.
Tanto premesso, ha dedotto l'illegittimità della pretesa restitutoria avanzata dall' in quanto CP_1
prescritta, per assenza di dolo ex art. 52, L. 88/89, per decadenza ex art. 13, comma 2, L. 412/91.
CP_ Ha chiesto, pertanto, accertarsi l'illegittimità della richiesta di restituzione avanzata dall' con condanna dello stesso alla restituzione di quanto a tale titolo trattenuto. Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
L' , regolarmente citato in giudizio, ha eccepito di aver accertato la sussistenza di un indebito a CP_1
decorrere dal 2007, e di aver proceduto al calcolo dello stesso a decorrere dal 01.04.2020, ossia entro il termine di prescrizione decennale applicabile alla materia e in un momento coincidente con la data di cessazione del diritto della contitolare RR NA PI, che infatti aveva compiuto il corso legale di studi nel marzo 2010. Ha, pertanto, chiesto, quindi, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza dell'11.12.2025 ex art. 127 ter c.p.c., lette le note, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
In via preliminare deve rilevarsi che nel caso di specie non viene in rilievo un'azione di annullamento del provvedimento amministrativo emesso – e non comunicato - dall' ma CP_1 un'azione di accertamento negativo della pretesa restitutoria avanzata dall'ente previdenziale.
Non sussiste, quindi, alcuna attività provvedimentale ed autoritativa da parte dell' CP_1
Occorre evidenziare, in via generale, che i provvedimenti amministrativi emessi dall' in CP_1 ordine all'erogazione di una prestazione previdenziale od assistenziale, non hanno e non possono mai avere natura costitutiva del diritto fatto valere, ma costituiscono meri atti ricognitivi, con la sola funzione di certazione o di mero accertamento dei requisiti previsti direttamente dalla legge. Il che costituisce il logico corollario delle caratteristiche strutturali e funzionali dell'intero sistema previdenziale ed assistenziale proprio perché è lo stesso legislatore a stabilire in modo puntuale quali siano i presupposti per l'erogazione di ogni singola prestazione per cui l' svolge una CP_1
funzione di mero accertamento.
In definitiva, quindi, si tratta di un'attività vincolata nell'interesse del privato senza alcun margine di discrezionalità.
Se, infatti, l' fosse titolare di un ampio potere discrezionale e se la legge non avesse CP_1
2 individuato in modo puntuale i requisiti per l'erogazione di ogni prestazione, il provvedimento avrebbe natura concessoria e costitutiva ed il privato sarebbe titolare non di un diritto soggettivo perfetto ma di un mero interesse legittimo di tipo pretensivo (cfr. ad es. Cass. sez. un. 529 del 2000,
13664 del 2002 e 24862 del 2006).
Tali considerazioni sono state, tra l'altro, ribadite dalla giurisprudenza più recente in caso di revoca della prestazione assistenziale o previdenziale (cfr. Cassazione n. 3404 del 2006 e 3688 del 2015).
La Suprema Corte, inoltre, in una recente pronuncia, riguardante la cancellazione degli elenchi dei lavoratori agricoli, ha evidenziato che “dalla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento delle prestazioni previdenziali in favore dell'assicurato deriva che l'inosservanza, da parte del competente istituto previdenziale, delle regole proprie di questo procedimento, così come, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento dettate dalla L. n. 241 del 1990, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto tale prestazione, dal momento che il rapporto giuridico previdenziale, nascendo ex lege al verificarsi dei requisiti previsti, è interamente devoluto alla cognizione del giudice ordinario, non operando in proposito i divieti riconducibili alla previsione della L. n. 2248 del 1865, art. 4, all. E,
e ne ha logicamente derivato che, stante l'indifferenza del procedimento amministrativo rispetto alla consistenza della sua situazione soggettiva, l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi della relativa obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale su eventuali disfunzioni procedimentali addebitabili all'istituto o su una carente o insufficiente motivazione del provvedimento di diniego della prestazione, potendo semmai in tali casi, ricorrendone in concreto i presupposti, far valere il proprio diritto al risarcimento dei danni eventualmente cagionatigli dal comportamento dell'istituto medesimo (così, espressamente, Cass. nn. 2804 del 2003 e 9986 del 2009, alle quali ha dato seguito, tra le più recenti, Cass. n. 20604 del
2014). Questi principi vanno qui ribaditi anche nell'ipotesi in cui, come nella specie, il procedimento amministrativo sia stato avviato a seguito di un'attività ispettiva dell'ente previdenziale, che abbia accertato l'insussistenza di uno o più requisiti per il valido costituirsi del rapporto previdenziale. Fermo restando, anche in questo caso, l'obbligo dell'ente previdenziale di agire nel rispetto della legge del procedimento, va infatti rilevato che i termini della questione non mutano a seconda del fatto che, invece che del procedimento amministrativo volto all'attribuzione di una data prestazione, si discuta del procedimento amministrativo di secondo grado con cui l'ente previdenziale, che è preposto anche alla verifica dei requisiti per la corretta instaurazione del rapporto previdenziale, eserciti, una volta accertata la loro insussistenza, la potestà, a seconda dei
3 casi, di annullamento del rapporto o di revoca della prestazione, giacchè questa potestà, ancorchè espressione di quella potestà generale di cui ogni amministrazione è dotata per ordinare la propria attività alla volontà di legge, si colora pur sempre in funzione del contenuto del procedimento (e del provvedimento) che assume a proprio oggetto, di talchè, ove la disciplina di quest'ultimo sia costruita in modo tale che del rapporto e della situazione soggettiva del privato conosca interamente l'autorità giudiziaria ordinaria, rileverà pur sempre la sussistenza o insussistenza del diritto, per come accertata in giudizio, senza che a tale specifico fine abbiano importanza eventuali disfunzioni del procedimento o carenze di motivazione del provvedimento che l'abbia concluso”
(Cassazione civile, sez. lav., n. 31954 del 2019).
Ne discende che sono inconferenti al presente thema decidendum tutti i motivi formulati da parte ricorrente che riguardano le dedotte irregolarità del procedimento amministrativo e la violazione dei principi e delle norme della L. 241/1990, tra cui il vizio di motivazione dell'atto ex art. 3.
Venendo al merito, la domanda è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento negativo della sussistenza dell'obbligo del ricorrente di restituire le somme indebitamente percepite a titolo di prestazione previdenziale, nello specifico a titolo di pensione indiretta, dal 01.04.2010 al 31.05.2020, chieste in restituzione dall' in ragione della perdita del diritto in capo alla figlia RR NA PI, trattenute in parte CP_1
sulla liquidazione della pensione e in parte sui ratei erogati a titolo di pensione indiretta a lui spettanti.
Ciò posto, va sul punto osservato che, per giurisprudenza ormai costante, “in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto”
(Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 18046 del 2010).
Ed infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, se da un lato l'accertamento del diritto alla ripetizione implica l'accertamento della inesistenza di una valida causa debendi, dall'altro l'accertamento negativo di tale diritto - ossia la negazione del diritto di chi abbia effettuato il pagamento non dovuto alla ripetizione della somma erogata - implica simmetricamente e necessariamente l'affermazione del diritto di chi agisce in accertamento negativo di trattenere quanto ricevuto, e perciò la deduzione di un titolo che consenta di qualificare come adempimento
4 quanto corrisposto dal convenuto.
Ne consegue che presupposto imprescindibile per l'ammissibilità dell'azione volta ad accertare l'illegittimità della richiesta ripetizione dell'indebito è che il ricorrente assolva all'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, onere che è a suo esclusivo carico.
Nel caso di specie, i fatti costitutivi del diritto al riconoscimento della pensione indiretta risultano dedotti e incontestati fino all'anno 2007, individuato dall' quale momento dal quale il CP_1
ricorrente avrebbe iniziato a percepire a tale titolo somme superiori rispetto a quelle dovute.
Dalla documentazione allegata al ricorso e alla memoria emerge come l'indebito sia sorto in ragione del raggiungimento da parte della figlia del ricorrente ventunesimo anno di età, intervenuto appunto nel 2007 (cfr. comunicazione Prot.: .5100.07/05/2020.0263402 del 07.05.2020, citata in CP_1
ricorso e allegata alla memoria ). CP_1
L' ha, però, calcolato l'indebito a decorrere dal 01.04.2010. CP_1
Va, quindi, in primo luogo dichiarata la prescrizione delle somme maturate da tale ultima data fino al 07.05.2010 (dieci anni prima della ricezione da parte del ricorrente della prima comunicazione di indebito, intervenuta il 07.05.2020, come allegato nello stesso ricorso introduttivo), essendo decorso l'ordinario termine di prescrizione decennale tra la corresponsione della somma richiesta in ripetizione e la comunicazione stessa.
Ed invero, come correttamente rilevato in ricorso, l' non ha fornito alcuna prova dell'invio di CP_1
atti interruttivi prima del 07.05.2020.
Nella fattispecie, vertendosi su indebiti di carattere previdenziale, deve trovare applicazione l'art. 2033 c.c. e, di conseguenza, il relativo termine di prescrizione decennale, il quale inizia a decorrere dalla data del pagamento (inter alia, Cassazione n. 10250 del 2014).
Venendo alle somme maturate a decorrere dall'8.05.2010, si osserva quanto segue.
Quanto alla decadenza di cui all'art. 13, comma 2, L. n. 412/1991, il richiamo a tale norma deve ritenersi inconferente rispetto al caso di specie, atteso che la richiesta restitutoria da parte dell' CP_1
non trae origine dalla sopravvenuta mancanza del requisito reddituale.
Venendo al merito, giova innanzitutto ribadire che ai sensi dell'art. 22, L. 903/65, “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili
5 al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi. […] Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale
e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino
l'Università”.
Nel caso di specie, emerge dagli atti che la figlia maggiorenne del ricorrente, RR NA PI, ha proseguito gli studi universitari conseguendo la laurea magistrale in giurisprudenza il 12.03.2012, ossia prima del compimento del ventiseiesimo anno di età, intervenuto il 29.06.2012.
Non vi è, però, in atti, alcuna allegazione e prova circa la comunicazione all' di tali CP_1
circostanze.
Sul punto, è opportuno richiamare i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sulla dedotta assenza di dolo e sulla conseguente irripetibilità della pensione ai superstiti ai sensi dell'art. 52, L.
88/89.
L'art. 13, L. n. 412/91 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), intitolato “Norme di interpretazione autentica”, ha ridotto la portata dell'art. 52, comma 2, stabilendo che le sue disposizioni si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
Orbene, a mente della costante esegesi interpretativa, la nozione di dolo prevista dalla normativa in oggetto è peculiare e non coincide con la connotazione soggettiva - in termini di consapevolezza e volontà - prevista dall'elemento soggettivo di natura penalistica.
A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Tale stato soggettivo consiste nella semplice consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto, non richiedendosi, agli effetti di cui si tratta, che l'interessato abbia posto in essere comportamenti attivi diretti ad ingannare l'ente erogatore, ed essendo configurabile il dolo anche nel caso in cui il pagamento non dovuto sia stato effettuato per errore, pur se determinato da negligenza dell'ente. Pertanto, anche se la relativa prova è fornita prevalentemente, ma non necessariamente, da un comportamento fraudolento del beneficiario della prestazione, il dolo rileva, ove dimostrato, anche negli altri casi, come nella ipotesi di pagamenti di entità tale da rendere evidente l'esistenza di un errore e l'insussistenza del diritto del destinatario, oppure di pagamenti, a favore di soggetti di adeguata cultura ed esperienza, che siano privi di qualsiasi nesso con rapporti in essere o in via di attivazione”
(Cassazione civile, Sez. Lav., Sentenza n. 1978 del 2004).
6 Ancora, proprio in tema di ripetibilità dei ratei di pensione, la Suprema Corte ha chiarito che “la nozione del dolo del soggetto che ha indebitamente percepito i trattamenti pensionistici (contenuta in origine nell'art. 13, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n.412, secondo cui la omessa o incompleta segnalazione da parte dei pensionati di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite) costituisce un principio generale di settore e pertanto è rimasta invariata anche dopo l'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, globalmente sostitutiva di quella precedente” (Cassazione civile, sez. lav., n. 3334 del 2005).
La Corte ha, poi, affermato, che “Nell'indebito previdenziale il dolo opera non nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata, non noto all'ente debitore, titolare passivo di un numero assai rilevante di rapporti, il quale non può ragionevolmente attivarsi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori, senza la collaborazione attiva di ciascuno di loro. Conseguentemente, costituisce comportamento doloso il silenzio di chi ha l'obbligo di dichiarare onde ottenere il beneficio previdenziale (nella specie, l'omessa comunicazione della cessazione dello stato di vedovanza in riferimento alla rendita ai superstiti per infortunio mortale sul lavoro subito dal coniuge) e a ravvisare il detto stato soggettivo non è necessario un positivo e fraudolento comportamento essendo sufficiente la consapevolezza dell'insussistenza del diritto
(emergente, nella specie, dal tenore del provvedimento di attribuzione della rendita, recante
l'obbligo di inviare il certificato negativo di nuovo matrimonio)” (Cassazione civile, Sez. Lav., n.
21010 del 2007).
Pertanto, quando la indebita erogazione derivi dalla omessa o incompleta segnalazione di fatti che l'interessato ha l'onere di comunicare all'ente previdenziale, venendo meno il presupposto dell'errore imputabile , questo può procedere al recupero dell'indebito senza alcuna CP_2
limitazione temporale, in quanto la omissione viene in sostanza equiparata dal legislatore al dolo, che consente in ogni caso il recupero.
Viceversa, nel caso sia l' ad omettere di valutare dati di cui già disponga, si configura una CP_1 ipotesi di errore imputabile all' medesimo e quindi lo stesso non potrà pretendere la CP_1
restituzione del non dovuto.
Nel caso di specie, come sopra precisato, non vi sono allegazioni né prove circa la comunicazione all' della prosecuzione degli studi universitari e del conseguimento della laurea prima del CP_1
compimento del ventiseiesimo anno di età.
Deve, pertanto, ritenersi la legittimità del recupero delle somme maturate dall'8 maggio 2010 al 26
7 giugno 2012.
A diverse conclusioni deve giungersi con riferimento alle somme percepite dopo il compimento del ventiseiesimo anno di età, essendo i dati anagrafici della noti all' . Pt_1 CP_1
Né può assumere rilievo dirimente la natura provvisoria del provvedimento di liquidazione della pensione, atteso che: in primo luogo, la stessa riguarda la determinazione del quantum del beneficio e la possibilità per l' di rettificare gli importi una volta acquisito ogni altro elemento CP_1
necessario per la liquidazione del trattamento definitivo;
in secondo luogo, non può non tenersi conto del decorso del tempo tra la liquidazione provvisoria della pensione, intervenuta nell'aprile del 1992, e la comunicazione dell'indebito, intervenuta il 07.05.2020, ossia ben 28 anni dopo, tale da inficiare lo stesso carattere di provvisorietà invocato dall' . CP_1
Ne discende la irripetibilità delle somme corrisposte a decorrere dal 26.06.2012.
La domanda va, pertanto, parzialmente accolta.
Le spese di lite possono essere compensate nella misura di ½ in ragione del parziale accoglimento e per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano a carico dell' come da dispositivo CP_1
tenuto conto della natura e del valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede: CP_ a) In parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'insussistenza del diritto dell' al recupero delle somme erogate al ricorrente a titolo di pensione ai superstiti n. 12256093 a decorrere
CP_ dal 26.06.2012, e per l'effetto condanna l' alla restituzione nei confronti dello stesso delle somme indebitamente recuperate a tale titolo;
b) Rigetta nel resto;
CP_ c) Compensa nella misura di ½ le spese di lite e condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della restante parte, che liquida in € 2.300,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 12.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Rosa Pacelli
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