Sentenza 20 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/02/2002, n. 2454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2454 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2002 |
Testo completo
0 24 54/02 Aula B NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R.G.N. 21078/99 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente .5859 Dott. Francesco A. MAIORANO Consigliere Cron. Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere relatore Dott. Paolo STILE Consigliere Ud. 17.12.01 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: FERROVIE DELLO STATO, società di trasporti e servizi per azioni, in persona del procuratore speciale, avv. Giancarlo Alvino, per procura Notaio Paolo Castellini di Roma del 23 febbraio 1999, rep. 56911, elettivamente domiciliata in Roma, Via Plinio n. 21 presso lo studio dell'avv. prof. Luigi Fiorillo che la rappresenta e difende per procura a margine;
5137 -ricorrente-
contro
HANSPETER Heinrich, elettivamente domiciliato in Roma, Via Agri n.1 presso lo studio dell'avv. Pasquale Nappi che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Tiziana Antonello Ferrandi delん Foro di Bolzano giusta delega in atti;
- controricorrente- avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano del 6 novembre - 12 novembre 1998, n. 845, cron. 10766, RGAC 1050 del 1998; Udita nella pubblica udienza del 17 dicembre 2001, la relazione della causa svolta dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. : 2 R.G. n. Svolgimento del processo Con ricorso al Tribunale di Bolzano la s.p.a. RR dello Stato proponeva appello avver- so la sentenza con la quale il locale Pretore del lavoro aveva accolto la domanda del con- troricorrente indicato in epigrafe volta ad ottenere la riliquidazione dell'indennità di buonu- scita sulla base dello stipendio comprensivo di tutti gli incrementi previsti dall'art. 96, comma 4°, del CCNL 90-92, con condanna della società al pagamento della corrispondente differenza oltre accessori. Instaurato il contraddittorio, il Tribunale con la sentenza qui impugnata, ha rigettato il gra- vame. Ha osservato il Tribunale che il diritto dell'interessato ad ottenere la liquidazione dell'in- dennità tenendo conto di tutti gli aumenti tabellari previsti dal contratto, i quali, anche se scaglionati nel tempo, erano entrati a far parte del patrimonio dei dipendenti fin dall'entrata in vigore del contratto stesso, derivava dal comma 4° dell'art. 96, secondo cui il personale cessato dal servizio con diritto a pensione ha diritto di beneficiare di tutti gli aumenti eco- nomici previsti per il restante personale nell'arco triennale di vigenza del CCNL. Inoltre il Tribunale ha ritenuto che questa interpretazione non si pone in contrasto con l'art. 14 della 1. 14 dicembre 73, n. 829, poiché l'espressione "ultimo stipendio mensile" doveva essere intesa come ultimo stipendio a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto se non fosse cessato dal servizio, e non come ultimo stipendio di fatto erogato. Avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano la società ha proposto ricorso, in seguito in- tegrato da memoria, contestato da controparte con controricorso. Motivi della decisione Con unico complesso motivo di ricorso la s.p.a. RR dello Stato deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della 1. 14 dicembre 73, n. 829; dell'art. 12, disposizioni sulla legge in generale e dei criteri legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss., cod. civ., in relazione all'art. 96 del CCNL applicato, oltre a vizi di motivazione. Sostiene la ricorrente società che, per il personale cessato dal servizio, l'indennità di buo- nuscita va computata sulla base dell' "ultimo stipendio integralmente percepito", con appli- cazione del parametro dell'80% del totale dell'ammontare dell'ultimo stipendio mensile, se- condo quanto previsto dall'art. 14 della 1. n. 829/73, perché, se fosse seguita la tesi sostenu ta dai giudici di merito, si giungerebbe alla conseguenza abnorme, già sindacata da questa Corte con la sentenza n. 10400 del 20 ottobre 1998, che l'indennità verrebbe corrisposta sul- la base di importi stipendiali mai percepiti, sui quali non sono state operate le trattenute po- ste a carico del lavoratore a titolo di contribuzione. D'altra parte, la pronunzia di merito è censurata perché considera la normativa del contratto collettivo senza valutarla nella sua interezza e in conformità alle norme di legge, posto che la volontà contrattuale deve essere letta con riferimento all'art. 14, c. 1°, della 1. 829/73 (che impone il calcolo della buonuscita sulla base dell'ultimo stipendio mensile percepito), non potendo a quest'istituto estendersi la disciplina prevista a proposito del trattamento di quiescenza. Il ricorso merita accoglimento. Il giudice dell'appello non ha considerato che l'indennità di buonuscita dei ferrovieri, pur nel nuovo regime del rapporto di lavoro introdotto dalla 1. 17 maggio 85, n. 210, continua ad essere regolata (art. 21 della legge da ultimo indicata) dal precedente d.P.R. 29 dicem- bre 73, n. 1092, che agli artt. 209 e segg. disciplina il trattamento di quiescenza del perso- nale della (allora) azienda autonoma delle RR dello Stato, e dalla l. 14 dicembre 73, n. 829, recante la riforma dell'opera di previdenza a favore dello stesso personale. Non ha considerato, in particolare, che l'art. 220 del d.P.R. 1092/73 prevede che base di computo dell'indennità di buonuscita è "l'ultimo stipendio integralmente percepito", e che l'art. 14 della 1. 829/73 statuisce che "l'AF corrisponde ai dipendenti stabili cessati dal servizio, a titolo di indennità di buonuscita, la somma risultante dal prodotto dei mesi di servizio utile per 1/12 dell'80% del totale dell'ammontare dell'ultimo stipendio mensile, ...". Come noto, l'indennità di buonuscita - al pari di quanto previsto per indennità d'analoga na- tura spettanti ai dipendenti statali e ai dipendenti degli enti locali - è erogata non dal datore di lavoro, ma da ente avente distinta personalità giuridica. La sua misura è determinata dalla legge, la quale pone a carico di entrambe le parti del rapporto di lavoro l'obbligo, di versare all'ente un contributo, proporzionale alla retribuzio- ne, che funge da provvista per l'erogazione dell'indennità. Dette peculiarità avevano con- vinto nel passato sulla natura previdenziale, e non retributiva, delle indennità, ma la natura retributiva è stata ormai definitivamente affermata dalla Corte costituzionale con la senten- za 19 maggio 93, n. 243. Per i ferrovieri l'ente erogatore era l'AF, avente personalità giuridica di diritto pubbli- co, la cui attività, per quanto riguarda contributi e prestazioni, era regolata dalla detta 1. 4 829/73. Nessuna modifica intervenne a seguito della privatizzazione delle RR, dal momento che l'art. 21, ultimo comma, della 1. 210/85 stabili che, fino a quando non sareb- be stato modificato l'assetto generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei la- voratori dipendenti, sarebbe rimasto fermo il trattamento in atto alla data di entrata in vigo- re della legge. Solo a decorrere dal 1°giugno 94 (art. 1, c. 43° della 1. 24 dicembre 93, n. 537) l'AF fu soppressa e le prestazioni da questa erogate furono attribuite funzional- mente alle s.p.a. RR dello Stato, con successione nel patrimonio e nei rapporti attivi e passivi. L'art. 13 del d.l. 1°aprile 95, n. 98 (conv. dalla 1. 30 maggio 95, n. 204) ha poi pre- visto che il trattamento per la cessazione del rapporto di lavoro continua ad essere regolato dalla 1. 14 dicembre 73, n. 829. L'AF erogava le prestazioni elencate all'art. 2 della 1. 829/73, la più importante ed one- rosa delle quali era proprio l'indennità di buonuscita (limitandosi le altre essenzialmente ad assegni e sussidi), incamerando le entrate previste dall'art. 36 della stessa legge. Le dispo- nibilità economiche per l'indennità di buonuscita provenivano dai versamenti a carico sia dei dipendenti sia delle RR (art. 36), e precisamente dalla ritenuta a carico dell'iscritto (ragguagliata al 4% dell'80% dello stipendio "in godimento", dell'assegno personale pen- sionabile e del compenso per la qualità di ex combattente) e dal contributo a carico delle RR (pari al 9% dell'80% delle stesse competenze su cui vengono operate le ritenute a carico del personale). Stante la necessità di mantenere l'equilibrio finanziario della gestione (cfr. anche l'art. 34 della 1. 829/73), non essendo previsto alcun intervento di terzi per il ri- pianamento delle passività, vige il principio di corrispondenza tra contributi versati e in- dennità di buonuscita dovuta, principio analogo a quello valido per l'IN (a cui è poi succeduto l'INPDAP) in relazione alla gestione dell'indennità premio fine servizio per i di- pendenti degli enti locali, così come riconosciuto da questa Corte con le sentenze nn. 9776/94 e 4444/99. Si trae altra conferma dell'esistenza del principio dalla disposizione di cui all'articolo uni- co, comma 5°, della 1. 7 giugno 90, n. 141sul prepensionamento dei dipendenti delle Ferro- vie dello Stato. Detta legge, per favorire l'esodo del personale indicato al 2° comma, attri- buisce un aumento di servizio fino ad un massimo di sette anni, che vale sia per la pensione sia per l'indennità di buonuscita. Poiché in tal modo l'AF dovrebbe erogare l'indennità proporzionata al maggior nume- ro di anni riconosciuti senza ricevere la correlativa provvista, è disposto che siano le Fer- rovie ad erogare all'Opera il contributo mensile, anche per la parte facente carico al dipen- dente, "sulla base dell'ultima retribuzione imponibile", ossia sulla base dell'ultima retribu- zione percepita prima della cessazione del rapporto. Ne consegue che l'indennità di buonuscita non può che essere commisurata "all'ultimo sti- pendio" (art. 14) sulla base del quale furono versati sia il contributo a carico delle RR dello Stato, sia la trattenuta a carico del dipendente iscritto e che l'erogazione dell'indennità in misura non proporzionale ai versamenti provocherebbe lo squilibrio finanziario della ge- stione. Poiché è pacifico che all'AF non furono versati i contributi sugli aumenti stipendiali previsti dal contratto collettivo successivi alla cessazione del rapporto - che quindi non e- rano "in godimento" - non essendo mai stati di fatto percepiti dal dipendente, gli aumenti stessi non sono computabili nella indennità di buonuscita. Pertanto, anche se risultasse che i contraenti avessero voluto l'immediato conseguimento di tutti gli aumenti al momento della stipulazione del contratto, ovvero avessero espressamen- te pattuito il loro integrale computo nell'indennità di buonuscita, la previsione contrattuale non poteva alterare la regola, stabilita dalla legge, della corrispondenza tra contributi versa- ti e misura della prestazione. Il ricorso è, dunque, fondato e deve essere accolto con cassazione dell'impugnata sentenza (v. da ultimo, sull'identica questione, ex multis,: Cass. 25 giugno 2000, n. 6880; 13 giugno 2000, n. 8060; 23 giugno 2000, n.8558;. Poiché non vi sono accertamenti di fatto da compiere all'esito dell'enunciato principio di diritto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda avanzata dal di- pendente. Le spese dell'intero giudizio meritano di essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dal dipendente, compensando tra le parti le spese dell'intero giudizio. I D Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2001. A II Consigliere est в вой , 0 S 1 3 S O 3 . L A T 5 L T , R O : A B 'A R N I E Il Presidente L D P L 9 S E 7 A Grybieln - I D T Phill M 8 I S - S G O 1 N C P 1 E A M S I D E I IL CANCELLIERE G E A A D , G O Depositato in Cancelleria O E E R T L T T T I S N 20 FEB. 2802 I R E A I Z G S oggi, L E 6 D E E L R R P E O O IL CANCELLIBRE B R N A O O C