Sentenza 9 giugno 2010
Massime • 1
Il reato di estorsione, qualora l'elemento dell'ingiusto profitto sia costituito dalla ricezione di effetti cambiari, si consuma con il conseguimento del possesso di detti titoli ad opera dell'autore del fatto, non rilevando l'eventualità successiva del mancato pagamento.
Commentario • 1
- 1. Sostituzione di persona e account di posta (Cass. 42572/18/https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 ottobre 2018
Integra il reato di sostituzione di persona la creazione ed utilizzazione un "account" ed una casella di posta elettronica o l'iscrizione su un sito e-commerce servendosi dei dati anagrafici di un diverso soggetto. In tema di reati contro il patrimonio, qualora l'elemento dell'ingiusto profitto sia costituito dall'accreditamento di una somma di denaro su una carta di pagamento ricaricabile (nella specie "postepay") dell'agente, il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto alla ricarica, atteso che tale operazione, in ragione della sua irrevocabilità, realizza contestualmente l'effettivo conseguimento della somma - e non di un mero …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/06/2010, n. 24353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24353 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro ON - Presidente - del 09/06/2010
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO ON - Consigliere - N. 2350
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHINDEMI Domenico - rel. Consigliere - N. 45294/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LE TO N. IL 18/02/1956;
avverso la sentenza n. 1940/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 17/02/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;
udito il P.G. in persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo che ha concluso per l'annullamento con rinvio per la confisca;
rigetto nel resto;
udito il difensore avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) Alfonso del foro di Napoli che chiede l'accoglimento del ricorso. Osserva:
IN FATTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 17/2/2009, confermava la sentenza del Tribunale di Napoli del 1775/2007, appellata da SO ON, dichiarato colpevole del reato di estorsione consumata per aver ottenuto, con violenza e minaccia, la consegna da parte di EN VA, di cinquecento pagherò cambiari in sostituzione di assegni non onorati nonché il pagamento di un primo gruppo dei suddetti "pagherò" e condannato, con le attenuanti generiche, alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione e Euro 1000 di multa, con le pene accessorie di legge, oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede a favore della parte civile.
Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo i seguenti motivi:
a) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), mancanza della motivazione, inosservanza o erronea applicazione dell'art. 629 c.p., con riferimento alla sussistenza della condotta di "violenza o minaccia" indispensabile per la configurazione del delitto di estorsione, ritenendo insufficiente la valutazione della testimonianza della persona offesa costituita anche parte civile, stante le contraddizioni emerse;
b) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), mancanza della motivazione, inosservanza o erronea applicazione degli artt. 40 e 629 c.p., non avendo la Corte valutato che l'imputato non aveva mai ottenuto la restituzione integrale del denaro prestato alla parte offesa, non essendo mai state onorate dalla persona offesa le cambiali che costituirebbero oggetto di estorsione, ritenendo insussistente il conseguimento di un profitto con altrui danno;
c) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), mancanza della motivazione, inosservanza o erronea applicazione degli artt. 40 e 629 c.p., avendo il Tribunale affermato la piena attendibilità del consulente del P.M. che escludeva la natura usuraria del saggio di interesse praticato, salvo poi rinnegare i risultati del calcolo effettuato, ritenendo l'ingiustizia del profitto. Rilevava come la mancanza del profitto avrebbe imposto la derubricazione nel più lieve il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, estinto per prescrizione prima ancora della pronuncia di primo grado;
d) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), inosservanza dell'art. 78 c.p.p., mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla richiesta di esclusione della parte civile, avanzata dal difensore dell'imputato nelle fasi preliminari al dibattimento di primo grado, in quanto la parte offesa si sarebbe costituita parte civile mediante atto non sottoscritto dal difensore, bensì dal solo EN con firma non autenticata dal difensore, mancando inoltre la specificazione del potere conferito di costituirsi parte civile;
e) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione dell'art. 240 c.p., mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla richiesta di restituzione dei titoli sequestrati e per essere stata disposta la confisca al di fuori dei casi in cui è consentito dalla legge penale, chiedendo anche la restituzione degli altri beni sequestrati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi tre motivi di ricorso sono infondati.
La Corte di Appello di Napoli, invero, con motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria, evidenzia, ai fini della configurazione del reato di estorsione, l'attendibilità delle dichiarazioni della parte offesa che ha dichiarato di essere stato minacciato dall'imputato che gli aveva riferito di avere consegnato i titoli a persone poco raccomandabili che avrebbero potuto fargli del male o bruciargli negozio.
Inoltre qualora il profitto dell'estorsione sia costituito da effetti cambiari il reato si perfeziona con il conseguimento del possesso dei titoli da parte dell'autore del delitto, a nulla rilevando che le cambiali non siano state successivamente onorate, in quanto la consegna di un titolo di credito trasferisce, al momento stesso della sua dazione, al prenditore il diritto di ottenere il pagamento della somma in esso rappresentata. Ne consegue che configura il delitto di estorsione consumata - e non, quindi, tentata - il rilascio di cambiali;
infatti, qualora l'evento consista nel conseguimento di un atto produttivo di effetti giuridici, deve ritenersi verificato nel momento stesso della formazione dell'atto, a nulla rilevando le successive vicende dell'atto stesso;
invero, con l'assunzione dell'obbligazione, da parte del soggetto passivo, si verifica il profitto ingiusto per l'agente, e contestualmente, per l'obbligato, quel danno patrimoniale che non viene meno neanche se l'obbligazione sia sottoposta a termine, per non essere le cambiali ancora tutte scadute.
Integra il delitto di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la minaccia di esercitare un diritto, in sè un'ingiusta, che si è realizzata, come nel caso in esame, con una tale forza intimidatoria e con tale sistematica pervicacia da risultare incompatibile con il ragionevole intento di far valere il diritto stesso, avendo l'imputato ritenuto di incaricare terze persone di commettere fatti di violenza personale sulle cose per la riscossione di una rata del prestito.
2) Anche il quarto motivo è infondato.
Lamenta il ricorrente che la costituzione di parte civile sarebbe avvenuta in udienza, mediante deposito del difensore non munito di procura speciale;
deduce, inoltre, che il EN non ratificò personalmente l'atto presentato dal difensore, in quanto non era presente in udienza, rilevando come l'atto di costituzione di parte civile non fu firmato dal difensore ma dalla persona offesa, mancando alcuna "procura speciale" che consentisse al difensore di costituirsi in rappresentanza della parte assente.
Deve, al riguardo, rilevarsi che la Corte territoriale, nel rigettare il motivo di ricorso ha osservato come Tribunale avesse rilevato che "pur nella laconicità della formulazione della procura, la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce possono desumersi agevolmente dalle modalità con le quali la stesse è stata conferita, trattandosi di procura apposta in calce all'atto di costituzione del presente processo". Va rilevata, così come ritenuto dalla Corte territoriale, la ritualità della procura speciale apposta in calce o a margine della dichiarazione di costituzione avendo la sottoscrizione del procuratore la duplice finalità di autenticazione della firma del cliente e di sottoscrizione dell'atto, costituendo, tenuto conto delle circostanze concrete, indice della volontà della parte stessa di conferire a quel difensore la procura a compiere l'atto. L'art. 76 c.p.p. prevede che l'azione civile nel processo penale è esercitata "anche", a mezzo di procuratore speciale, e, comunque, non solo la presenza in udienza della persona offesa consente l'esercizio personale della facoltà di costituirsi parte civile. (Sez. 4, Sentenza n. 41790 del 11/06/2009 Ud. (dep. 30/10/2009) Rv. 245534), ma anche la dichiarazione della stessa, prodotta in udienza, produce lo stesso effetto.
3) L'ultimo motivo è, invece, infondato.
A pagina due della sentenza viene riportata la doglianza in questione quale richiesta di restituzione di cose sottoposta sequestro conseguente alla assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto, mentre il difensore dell'imputato afferma di aver richiesto tale restituzione subordinatamente e, comunque indipendentemente dalla riforma della pronuncia di prime cure in punto di responsabilità.
La Corte non ha motivato il rigetto dell'istanza e, conseguentemente manca ogni possibilità di valutare l'iter logico che ha condotto i giudici di merito al rigetto della istanza, con conseguente annullamento, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, per nuovo esame limitatamente alla confisca, non potendo desumersi dal provvedimento se il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima. Va, invece, rigettato, nel resto, il ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Rigetta, nel resto, il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2010. Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2010