Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/11/2025, n. 38539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38539 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
38539-25
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: disposto d'ufficio a richiesta di parte imposto dalla legge
Composta da:
GA De CI
-Presidente
Sent. n. sez.
1200
AN LO
AR IL IO
PU 23/10/2025 R.G.N. 21339/2025
LA Di IC AG
OM Di OV
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UL IU, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza del 10/02/2025 dalla Corte d'appello di Brescia
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere OM Di OV;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Fabio Picuti, che chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Brescia confermava la condanna di IU UL per maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.).
2. L'imputato, per il tramite dell'Avv. Tomaso Cortesi, ha presentato ricorso deducendo, con un unico motivo, violazione dell'art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen. e dell'art. 89 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. 2.1. Il Giudice dell'udienza preliminare, in data 18/02/2022, dichiarava assente UL, desumendo la conoscenza del procedimento dalla regolarità della notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. al difensore di fiducia;
nominava all'imputato un difensore di ufficio;
respingeva la richiesta di termini a difesa da parte di tale difensore;
dichiarava aperto il dibattimento. All'udienza del 19 gennaio 2023 e a quella del 7 novembre 2023, l'imputato era ancora assistito da un avvocato d'ufficio che, dopo aver contattato telefonicamente quello di fiducia, dichiarava che quest'ultimo intendeva rinunciare al mandato difensivo. La sentenza era pronunciata all'esito dell'udienza del 23 aprile 2024, ove l'imputato veniva sempre assistito da un avvocato d'ufficio che dichiarava di non aver avuto contatti con il proprio assistito.
2.2. La Corte d'appello ha respinto l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado, rilevando come essa fosse stata posta per la prima volta con i motivi aggiunti e considerandola quindi non tempestiva. Comunque, riteneva che la nullità fosse stata sanata. Tuttavia, la sanatoria di cui all'art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen. trova applicazione per i soli procedimenti in cui la dichiarazione di assenza sia intervenuta dopo l'entrata in vigore (il 30 dicembre 2022) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. legge Cartabia), in base a quanto espressamente disposto dalla disciplina transitoria di cui all'art. 89 del medesimo d.lgs. n. 150 del 2022 (in tal senso, anche Sez. 5, n. 30589 del 20/06/2024, [...], Rv. 286815), mentre l'imputato era stato dichiarato assente dal Giudice dell'udienza preliminare nel febbraio 2022. Avrebbe dunque dovuto applicarsi la normativa previgente, secondo la quale il giudice d'appello è tenuto a dichiarare la nullità della sentenza di primo grado e a disporre il rinvio degli atti allo stesso qualora si sia proceduto in assenza dell'imputato e ci sia la prova che si sarebbe dovuto procedere ai sensi degli artt. 420-ter o 420-quater cod. proc. pen., nonché nel caso in cui l'imputato provi l'incolpevole mancata conoscenza del processo in primo grado, nel qual caso questi può essere rimesso in termini per formulare le richieste ex art. 438 e 444 cod. proc. pen., quando dimostri che l'assenza è riconducibile alle situazioni previste dall'art 420-bis cod. proc. pen. (art,605, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 67 del 2014 e vigente sino all'entrata in vigore della riforma Cartabia).
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L'art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen. aveva infatti introdotto nel nostro ordinamento un'ipotesi di nullità della sentenza equiparabile, quanto al regime di rilevabilità, ad una nullità assoluta.
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dunque violati, nel caso di specie, i principi di Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [...], Rv. 279420.
3. Il ricorrente ha presentato una memoria di replica alla requisitoria del Procuratore Generale in cui ha obiettato che la mancata deduzione in appello della nullità non sana il vizio, dovendo trovare applicazione nel caso di specie, ratione temporis, la disciplina anteriore all'entrata in vigore della legge Cartabia. La Corte d'Appello avrebbe dovuto, quindi, dichiarare anche d'ufficio la nullità della sentenza di primo grado, rimettendo l'imputato nei termini per formulare le richieste ex artt. 444 o 438 cod. proc. pen., non essendoci prova che l'imputato avesse consapevolmente scelto di sottrarsi al processo.
1. Il ricorso è fondato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I
2. Ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [...], Rv. 279420).
3. Tale verifica, nel caso di specie, non risulta compiuta, né emerge per altra via la conoscenza del procedimento e tantomeno del processo da parte dell'imputato o la sua scelta di sottrarvisi volontariamente.
4. La nullità della notifica, essendo assoluta, è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio e si estende agli atti successivi, travolgendo, quindi, anche le sentenze che vanno, dunque, annullate senza rinvio.
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P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonché la sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo il 23 aprile 2024 e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo per l'ulteriore corso.
Così deciso il 23/10/2025
Il Consigliere estensore OM Di OV
Il Presidente
GA De CI
Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.
Il Presidente Either on
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 28 NOV 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.sseppina Cirimele